Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19442 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1769-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAMBERTO GALLETTI
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE DEL 16/05/2013, depositata il 28/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.W., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso dell’IRAP, versata nell’anno (OMISSIS), la C.T.R. della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, ritenendo che, nella particolare fattispecie, l’attività professionale fosse regolata da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, come tale non assoggettabile ad IRAP, indipendentemente dall’utilizzo parziale di un collaboratore (segretaria).
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
2. Il ricorso è infondato. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
3. Alla luce di tale principio e corretta, in tal senso, la motivazione della sentenza impugnata, quest’ultima, conforme a diritto nel dispositivo, rimane esente da censura laddove è pacifico, in atti, l’insussistenza dell’autonoma organizzazione, avendo il contribuente svolto l’attività di medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, con beni strumentali minimi ed avvalendosi dell’opera di una sola segretaria.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso. La novità del soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016