Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19442 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.I. (C.F. (OMISSIS)), V.N. (C.F.

(OMISSIS)), L.L. (C.F. (OMISSIS)), V.

D.M. (C.F. (OMISSIS)), G.D.

(C.F. (OMISSIS)), quest’ultima nella qualità di erede di

LO.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARENULA 21,

presso l’avvocato LESTI ISABELLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIRAS GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VILLASIMIUS (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso l’avvocato DI MEO STEFANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MURGIA COSTANTINO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 317/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 14/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PIRAS che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DI MEO STEFANO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto della controversia è la determinazione dell’indennità di occupazione d’urgenza di un terreno di proprietà degli eredi di L. A. da parte del Comune di Villasimius, per la realizzazione di un parcheggio pubblico, in forza di progetto approvato il 27 novembre 1981, con la fissazione di cinque anni per il completamento delle espropriazioni. L’occupazione, della durata prevista di cinque anni, ebbe inizio in data (OMISSIS).

2. Con sentenza 14 settembre 2004, la Corte d’appello di Cagliari: – accertò che la dichiarazione di pubblica utilità era scaduta il 27 novembre 1986, e che da quella data l’occupazione era divenuta illegittima; – accertò inoltre che si trattava di area edifi-cabile compresa in zona B-1, e liquidò l’indennità nella misura dell’interesse legale del cinque per cento sull’indennità virtuale di espropriazione determinata a norma della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; – a tal fine si avvalse dei calcoli fatti dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva indicato il valore venale in L. 940.500.000 nel 1998, ragguagliando tale valore agli anni di occupazione legittima sulla base degli indici ISTAT del valore della moneta; – stabilì che sulle somme liquidate fosse dovuto a norma dell’art. 1224 cpv. c.c. il maggior danno in ragione del mancato deposito di un’indennità pari a quella effettivamente dovuta, per il periodo dal primo giugno 1982 al 15 dicembre 1990, e liquidò tale maggior danno nella misura di un ulteriore cinque per cento, osservando che per il periodo posteriore il tasso degli interessi legali era stato sufficientemente remunerativo e la parte non aveva dimostrato di aver avuto la possibilità di lucrare frutti di entità superiore a quelli derivanti dal tasso legale; – condannò il comune a versare gli interessi di mora al tasso legale sia sulla maggiore indennità di occupazione liquidata, e sia sul maggior danno.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i proprietari con affidato a sei motivi, illustrati anche con memoria. Il comune resiste con controricorso notificato il 6 dicembre 2005, e con memoria.

4. Con il primo motivo di ricorso si censura l’affermazione che l’occupazione d’urgenza fosse scaduta il 27 novembre 1986, perchè la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del D.L. 22 dicembre 1984 n. 901, art. 1, comma 5 bis del conv. in L. con modificazioni dalla L. 1 marzo 1985 n. 42, che prorogava di un anno i termini delle occupazioni in corso.

4.1. La censura è infondata. La scadenza del termine stabilito con la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera aveva reso priva di titolo l’occupazione alla data indicata dal giudice di merito, a nulla rilevando la proroga disposta dalla norma richiamata, che, operando sulla durata della sola occupazione, non poteva supplire alla sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.

5. Con il secondo motivo si deduce un vizio di motivazione. Si sostiene che le concrete, specifiche e documentate questioni prospettate da parte attrice in merito alla valutazione dell’area sarebbero state in grado, se adeguatamente esaminate, di collocare il valore dell’area sull’estremo più alto dello spettro di valori indicati dal consulente d’ufficio.

5.1. Il motivo prospetta una questione di puro merito, ed è pertanto inammissibile.

6. Con il terzo motivo si censura l’applicazione del criterio del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis conv. in legge con modificazioni dalla 1. 8 agosto 1992 n. 359, per la determinazione dell’indennità di espropriazione virtuale, quale base di calcolo dell’indennità di occupazione legittima.

6.1. La norma in questione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, e ciò ne vieta l’applicazione nel giudizio pendente sul punto, il cui passaggio in giudicato è stato impedito dal ricorso in esame. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata nella parte in cui ha fatto applicazione della disposizione in questione, dovendo l’indennità di occupazione essere determinata sulla base di un’indennità virtuale di espropriazione corrispondente al valore venale dell’immobile.

7. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono che la corte abbia condannato il comune al versamento delle somme liquidate in loro favore, “detratte le somme eventualmente già versate dall’amministrazione allo stesso titolo”, e contestano che i precedenti versamenti presso la cassa depositi e prestiti possano essere imputati a tale titolo.

7.1. Le censure si fondano su elementi di fatto che sarebbero stati prospettati alla corte territoriale, per la prima volta, con la comparsa conclusionale, e sui quali pertanto non si era instaurato il contraddittorio, sicchè la corte non poteva conoscere della questione. La formula adoperata dalla corte d’appello è peraltro corretta, e inidonea a pregiudicare qualsiasi diritto dei ricorrenti, rimanendo ogni questione al riguardo rimessa all’esecuzione della sentenza. Il motivo è inammissibile.

8. Con il quinto motivo si censura per vizi di motivazione la liquidazione del maggior danno, invocando come fatto notorio che il rendimento dei depositi bancari nel decennio 1980 – 1990 fosse superiore al 10%.

8.1. Il mezzo è infondato. La svalutazione monetaria, infatti, non è sufficiente a fondare il diritto del creditore al risarcimento del maggior danno veri-ficatosi dopo la mora debendi, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali. Nè è sufficiente un generico riferimento ai depositi bancari nel corso di un decennio, trattandosi di dati variabili nel tempo e in relazione alle diverse posizioni dei correntisti, e non necessariamente riferibili al creditore che è parte in causa. A tal fine si richiede, da parte del creditore, un’attività di allegazione e dimostrazione che nella specie neppure si allega di aver svolto (nel senso che occorra quanto meno dimostrare che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, si veda Cass. Sez. un., 16 luglio 2008 n. 19499).

9. Con il sesto motivo si denunciano vizi di motivazione sulla determinazione dei valori espropriativi dell’area in valutazione nel periodo di riferimento. La corte d’appello avrebbe utilizzato coefficienti sensibilmente diversi da quelli forniti dall’ISTAT per i periodi considerati.

9.1. Nella misura in cui non siano riconducibili a vizi revocatori, per i quali è previsto dall’ordinamento apposito e diverso rimedio, quelli denunciati sono vizi di puro merito, non esaminabili in questa sede.

10. In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al terzo motivo, e la causa deve essere rimessa alla medesima corte d’appello, che giudicando in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, provvedere a determinare l’indennità di occupazione per cui è causa sulla base del valore virtuale dell’indennità di espropriazione, corrispondente al valore venale dell’area, e adotterà le statuizioni consequenziali, anche ai fini del regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, e rigetta il ricorso nel resto.

Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Cagliari in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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