Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19442 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19442 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23742-2007 proposto da:
TARDEIS MARIO ANTONIO TRDMRA42M17D272V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso
lo studio dell’avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERRARI VALERIO GIUSEPPE;
ricorrente
contro

MALFATTO ALBERTINO TOMMASO MLFLRT32L31F469M in
proprio e quale erede di MALFATTO CARLO GIUSEPPE, e
GARBERO MARIA LUIGIA GRBMLG37A63G0481 quale erede di

Data pubblicazione: 22/08/2013

MALFATTO CARLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 15, presso lo studio
dell’avvocato MASTROLILLI STEFANO, che li rappresenta
e difende unitamente agli avvocati GRILLO FRANCO,
TRAVERSO CARLO;

avverso la sentenza n. 54/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 11/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato Goffredo Maria Barbantini difensore
del ricorrente che ha chiesto che vengano cancellate
dal controricorso a pag. 13 le parole “comportamento
scorretto” ed a pag. 12 la parola “spudoratamente”, e
che si riporta agli atti depositati e ne ha chiesto
l’accoglimento;
udito l’Avvocato Stefano Mastrolilli difensore dei
resistenti che si riporta agli atti depositati e ne
ha chiesto l’accoglimento.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’improcedibilita’ del ricorso, comunque infondato e
si associa alla richiesta di parte ricorrente per
quanto concerne la cancellazione delle parole dal
controricorso.

– controricorrenti

Tardeis-Malf atto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Torino, pronunciandosi con sentenza n. 54/07 depos. in
data 11.1.2007, notificata 1’8.6.2007, sull’appello proposto da Carlo Giuseppe

Acqui Terme del 17.12.2005, in parziale riforma della stessa, accoglieva la
domande proposta da Carlo Giuseppe Malfatto e Albertino Tommaso Malfatto,
accertava e dichiarava che il fabbricato del convenuto Mario Antonio Tardeis
sito in comune di Denice al fg. 3 mapp. N. 13, era stato costruito a distanza
non regolamentare dal confine di proprietà degli attori in violazione del PRG
intercomunale della Comunità Montana per il Comune di Denice; di
conseguenza condannava il Tardeis a demolire ed arretrare il suo fabbricato fino
a renderlo conforme alla suddetta distanza regolamentare dal confine di
proprietà pari a metri 5; condannava il Tardeis a corrispondere ai Malfatto gli
interessi legali sull’importo risarcitorio di € 1032,91, oltre al pagamento di 2/3
delle spese di lite. Rilevava la Corte Piemontese che lo stesso Tardeis aveva
effettuato lavori di demolizione e ricostruzione del suo preesistente fabbricato
senza il rispetto delle distanze legali con riguardo al limitrofo fondo di proprietà
dei Malfatto su cui si trovavano delle vecchie costruzioni, che tuttavia non
potevano definirsi — come ritenuto dal 1° giudice – meri ruderi ovvero “cumulo di
macerie diroccate”, e di cui quindi occorreva tenere conto ai fini delle distanze
legali. Osservava ancora H giudice distrettuale che il Tardeis aveva demolito il

Corte Suprern

j ass ione — Il sei. eiv est. dr. G. A. Bursese-

3

Malfato e Albertino Tommaso Malfatto, avverso la decisione del Tribunale di


suo vecchio fabbricato e l’aveva costruito a m. 3 da quello dei Malfatto ma che
lo stesso, per le sue nuove caratteristiche volumetriche, d’ingombro e di sagoma
,doveva qualificarsi quale nuova costruzione, come tale in tutto assoggettabile, in
tema di distanze legali, al regime di cui all’art. 5 del

PRG Intercomunale di

che però non aveva rispettato.
Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il Tardeis sulla base di n.
3 mezzi; gli intimati resistono con controricorso. Le parti hanno depositato
memorie ex art. 378 c.p c.

MOTIVI DELLE DECISIONE
Osserva preiimínarmente il Collegio che non risulta depositata l’impugnata
sentenza n. 54/07 depos. in data 11.1.2007 , notificata in data 1’8.6.2007, con la
relazione di notificazione, come previsto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369,

comma 2 0 n. 2 c.p.c. .
Ciò comporta la declaratoria d’improcedibilità del ricorso, a mente del richiamato
art. 369 c.p.c. Tale conclusione è ovviamente preclusiva per ogni ulteriore esame
dei motivi dell’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c., le spese dei giudizio di legittimità, seguono la
soccombenza.
p,Q.M.
Dichiara il ricorso improcedioile e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuale, che liquida in C 2.700,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Corte Supwria di Cassa

-est. dr. Ci. A. Bursese-

4

Comunità Montana applicabile al Comune di Denice, m. 5 dal confine) regime

11 giugno 2013

IL PRESIDENTE

!L CONS LIE E EST.
(do(N aeto #onio Bursese)

(dott. Massimo Oddo )

09P

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

22 AGO. 2013

in Roma !i

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