Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19442 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24104 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

D.M.P. (C.F.: (OMISSIS)), avvocato difensore di sè

stesso;

– ricorrente –

nei confronti di

POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato

Ursino Anna Maria Rosaria (C.F.: RSN NMR 57E41 H224U);

– controricorrente –

nonchè

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7813/2017,

pubblicata in data 19 aprile 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 4 aprile 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

Che:

D.M.P. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti da lui pignorati in danno di Poste Italiane S.p.A., presso i terzi Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., nella parte in cui aveva liquidato le spese del processo esecutivo in suo favore. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, che ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

Ricorre il D., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato. E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una situazione di reciproca soccombenza parziale, in relazione al rigetto del profilo della propria opposizione avente ad oggetto la nullità del provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione senza distinta specificazione degli importi dovuti per competenze e per spese vive; contesta inoltre la totale compensazione delle spese, operata in mancanza dei presupposti che potrebbero legittimare un siffatto provvedimento, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis (e cioè, oltre la reciproca soccombenza, le ipotesi di “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), sostenendo che non sarebbe valutabile a tal fine l’esiguo importo oggetto della sua azione.

Orbene, le censure avanzate non colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendi alla base della statuizione impugnata. Il tribunale, infatti, non ha ritenuto sussistere una situazione di reciproca parziale soccombenza in conseguenza del rigetto del profilo dell’opposizione relativo all’omessa specificazione (da parte del giudice dell’esecuzione) degli importi dovuti per competenze e per spese vive o, quanto meno, non esclusivamente per tale ragione. Al contrario, dopo aver dato conto del motivo per cui l’importo minimo delle spese liquidabili nel caso di specie ammontava ad Euro 240,00 per competenze (somma comprensiva di accessori, quali spese generali forfettarie, IVA e CPA.), oltre Euro 67,62 per esborsi, ha chiaramente precisato che “nel caso in esame la domanda di liquidazione era stata proposta per una somma maggiore (Euro 380,00 ovvero Euro 330,00)”, evidenziando dunque che le pretese dell’opponente avevano trovato solo parziale accoglimento, in primo luogo sotto il profilo quantitativo (cfr. pagina 3, ultimi righi della sentenza impugnata).

La sussistenza della parziale soccombenza dell’opponente sotto tale profilo quantitativo non è oggetto di specifica censura nel ricorso (la questione è presa in considerazione dal ricorrente solo, ma irritualmente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2): ciò costituisce di per sè motivo assorbente di inammissibilità del presente ricorso (cfr. sul punto: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01 e le numerose successive conformi, tra cui, di recente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, benchè non massimata sul punto), in quanto la parziale reciproca soccombenza delle parti giustifica di per sè la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Anche a fini di completezza espositiva, è opportuno osservare che risulta manifestamente infondata anche l’ulteriore censura avanzata dal ricorrente, in ordine alla tassatività delle ragioni che giustificano (al di fuori dell’ipotesi di reciproca soccombenza) la compensazione delle spese di lite.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle richieste dalla norma nella sua formulazione attualmente vigente (e cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti).

In virtù di tale pronuncia, deve ritenersi consentita la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dalla disposizione in esame, purchè sussistano gravi ed eccezionali ragioni – da indicare espressamente nella motivazione – che possano ritenersi analoghe a quelle letteralmente previste, alle quali (come chiarito dalla Corte Costituzionale) va riconosciuto quindi solo carattere paradigmatico, svolgendo esse in sostanza “una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”.

Nella specie, il giudice (oltre ad avere ravvisato una ipotesi di reciproca parziale soccombenza, come chiarito in precedenza) ha espressamente indicato anche la sussistenza di tali ulteriori eccezionali ragioni, individuandole nell’oggettivo dubbio in ordine all’effettivo e concreto interesse ad agire dell’opponente, considerato l’importo oggettivamente minimo, sotto il profilo economico, costituente l’oggetto della sua opposizione. Anche sotto questo profilo, dunque, deve escludersi la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione risultante dal richiamato intervento della Corte Costituzionale. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni indicate dal tribunale a sostegno della compensazione (che costituisce del resto espressione di un potere discrezionale del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico), in relazione alla dubbia sussistenza di un effettivo e concreto interesse ad agire dell’attore (per l’importo economicamente esiguo della sua pretesa), anche a prescindere dalla possibilità che possano portare addirittura ad una dichiarazione di inammissibilità della domanda stessa (come peraltro già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 4228 del 03/03/2015, Rv. 634704 – 01), quanto meno non possono ritenersi di per sè estranee al campo applicativo della disposizione che disciplina la regolamentazione delle spese del processo.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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