Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19441 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14203-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 202/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di A.A., medico di base convenzionato delle cartelle di pagamento portanti IRAP relativa agli anni (OMISSIS), la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava, la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, avendo ritenuto insussistente, nel caso in esame, il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione, avendo il professionista utilizzato beni strumentali modesti (autovettura per le visite domiciliari) sena una benchè minima struttura.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su unico motivo.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

In diritto.

2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di insufficiente motivazione per avere la Commissione Regionale omesso di valutare i fatti decisivi (tutti riportati in ricorso quali: l’utilizzo di cinque studi, l’entità delle spese, il valore dei beni strumentali) offerti in giudizio dall’Ufficio a fondamento della pretesa impositiva.

3. La censura è fondata. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La motivazione della sentenza impugnata appare insufficiente (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 vigente ratione temporis) laddove ha omesso di valutare la serie di elementi di fatto prospettati dall’Agenzia i quali, ove esaminati, avrebbe potuto condurre ad uni diversa soluzione della controversia.

5. ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per il riesame ed il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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