Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19441 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19441 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

ORDINANZA

sul ricorso 6766-2013 proposto da:
MINISTERO

ISTRUZIONE

UNIVERSITA’

RICERCA

P.IVA

80185250588, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliate in

ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;
– ricorrente contro
2018
1668

STRIZZI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato
ERNANI D’AGOSTINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLA SALVINI, giusta delega
in atti;

Data pubblicazione: 20/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1063/2012 della CORTE D’APPELLO

di TORINO, depositata il 18/10/2012, R. G. N. 36/2012.

N.R.G. 6766 2013

RILEVATO

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino, per quanto oggi
rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di

previsto dall’art. 87 del CCNL Comparto Scuolà 2006-2009 per dodici mensilità, in
luogo di quello previsto dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale 18.11.2009 e dall’art. 4
dell’Intesa 18.5.2010 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca al ripristino del trattamento economico ed al pagamento degli arretrati;
che la Corte territoriale ha ritenuto che: l’art. 87 c. 3 prevede che per i docenti
coordinatori provinciali per l’educazione fisica il compenso per le ore eccedenti rispetto
all’orario settimanale deve essere pagato con la maggiorazione del 10%; in relazione
alla materia relativa alle attività aggiuntive dei coordinatori provinciali non è
rinvenibile nell’art. 30 del CCNL alcuna delega in favore della contrattazione
integrativa perchè siffatta disposizione ha fatto riferimento alla sola contrattazione
integrativa vigente alla data di stipula del CCNL; gli accordi integrativi invocati dalla
Amministrazione erano stati stipulati successivamente alla sottoscrizione del CCNL;
che avverso questa sentenza il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva
memoria, al quale Marcello Strizzi ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO

che il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e
falsa applicazione dell’art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 (primo motivo) e
degli artt. 87 e 30 dello stesso CCNL e dell’art. 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001
(secondo motivo);
che il ricorrente assume che ai sensi dell’art. 87 CCNL del Comparto Scuola il
compenso relativo alle ore eccedenti l’orario settimanale può essere corrisposto sia in
misura oraria sia in misura forfetaria (primo motivo) e che l’art. 33 del CCNL, che
disciplina le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (PDF), rinvia all’art. 37

Marcello Strizzi volta al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico

N.R.G. 6766 2013

del CCNI del 31 agosto 1999 quanto alle risorse assegnate dal Ministero utilizzabili da
ciascuna istituzione scolastica;
che il primo motivo è infondato;
che

l’art. 87 del CCNL 2006-2009 regolamenta le attività complementari di

insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva in relazione alle
ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6
settimanali), disponendo che esse vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno
specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la
prevenzione di paramorfismi fisici degli fisici degli studenti e stabilisce che tale
compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della
maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario;
che in relazione ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica l’art. 87 al c.
3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato
“nel limite orario settimanale del precedente comma 1, … con la maggiorazione
prevista dal presente articolo”;
che il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell’art. 87
evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno voluto
differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore ‘di lavoro eccedenti le 18
ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in
modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione
del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3);
che la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della
posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui
attività è per tale ragione estranea al piano dell’offerta formativa (POF) e ai progetti
della singola istituzione scolastica;
che il secondo motivo è infondato nella parte in cui addebita alla Corte territoriale la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 30 del CCNL atteso che dalla formulazione
letterale di tale clausola negoziale non si evince affatto che alla contrattazione
collettiva integrativa sia stata delegata la disciplina delle attività aggiuntive e delle ore
eccedenti d’insegnamento;
2

educazione fisica e al c. 1 disciplina il trattamento economico spettante al personale

N.R.G. 6766 2013

che, infatti, la disposizione richiama, in una alla legislazione e alle norme contrattuali
nazionali, le sole disposizioni contenute nella contrattazione integrativa che siano già
vigenti alla data della stipulazione del CCNL;
che la salvezza della disciplina contenuta nella contrattazione collettiva integrativa già

nell’art. 4 del CCNL che, nell’individuare le materie delegate alla contrattazione
collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), precisando, che essa
è “finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte”,
non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore
settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l’educazione fisica;
che il secondo motivo, nella parte in cui richiama il CCNI del 31 Agosto 1999 e le
Intese del 18.11.2009 e del 18.5.2010 per sostenere la tesi della avvenuta delega alla
contrattazione collettiva decentrata ad opera di quella nazionale nella materia delle
modalità di computo del compenso eccedente le 18 ore settimanali, è inammissibile
perchè il CCNI e le Intese avrebbero dovuto essere riprodotti nel ricorso ed a questi
allegati e avrebbe dovuto esserne specificata la sede di produzione processuale;
che, al riguardo, va ribadito il principio, reiteratamente affermato da questa Corte e
condiviso dal Collegio, secondo cui l’esenzione dall’onere di depositare il contratto
collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai
contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati
dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se
pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata,
hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto e per essi non è
previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità
di cui all’art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Cass. 5745/2014,
19227/2011, 8231/2011, 28859/2009);
che la riproduzione nel ricorso di una parte della sola disposizione contenuta nell’art.
37 del CCNI del 31.8.1999 (le clausole contenute nelle Intese del 2009 e del 2010 non
risultano riprodotte nel ricorso nemmeno parzialmente) non può ritenersi sufficiente ai
sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto la riproduzione parziale della
3

vigente alla data della stipula del CCNL è coerente con la disposizione contenuta

N.R.G. 6766 2013

clausola contrattuale che il ricorrente assume violata dalla Corte territoriale non solo è
incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo
dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la
funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, ma contrasta anche con i canoni di

prevista dall’art. 1363.c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto
collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni
indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa
(Cass. 25560/2015, 15495/2009; 27876/2009; 28306/2009; 2742/2010; 3459/2010;
3894/2010; 4373/2010; 6732/1010);
che le considerazioni innanzi svolte assorbono le prospettazioni difensive, sviluppate
anche nella memoria depositata dal Ministero, in ordine alla portata della disposizione
contenuta nell’art. 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001 quanto ai rapporti tra contrattazione
collettiva nazionale e contrattazione decentrata;
che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi oltre 15% per
rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 17 aprile 2018

ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., e, in ispecie, con la regola

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