Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19440 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13981-2012 proposto da:

M.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso 12 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/14/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO del 23/11/2011, depositata il 09/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Emanuele Coglitore per delega dell’Avvocato Manzi

Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.P., avvocato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni (OMISSIS), la C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto che il contribuente aveva rinunciato al rimborso per l’annualità del (OMISSIS), confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso relativamente all’annualità (OMISSIS), ritenendo che, nella specie, era evidente che l’utilizzo dei beni strumentali, in spazi attrezzati ad ufficio, e l’indicazione di componenti negativi rilevanti in dichiarazione facessero supporre la presenza di una certa organizzazione.

Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso affidato a due motivi involgenti violazione di legge ed insufficiente motivazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

2. Le censure sono fondate. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, nel ribadite in parte il pregresso orientamento, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. Alla luce di tale principio, la motivazione della sentenza impugnata appare insufficiente (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vigente ratione temporis) laddove, nella valutazione in ordine alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, il Giudice di appello non specifica in alcun modo, dimostrando di non avere valutato tutti gli elementi di fatto sottoposti al suo esame (e riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) – l’entità dei beni strumentali nè dei costi riportati in dichiarazione al fine della loro eccedenza rispetto al “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.

4 La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e va disposto il rinvio al Giudice del merito affinchè, adeguandosi ai superiori principi, provveda al riesame e regoli le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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