Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19440 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA

(c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL TROMPIA 56, presso

l’avvocato CANESTRELLI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SPERANZA TOMMASO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S. (c.f. (OMISSIS)), L.R. (C.F.

(OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati POLIZZOTTO SALVATORE, POLIZZOTTO MARCELLA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 33/2005 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, con citazione del 27 novembre 2002, il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Enna convenne S. e L.R. dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta, proponendo opposizione avverso la determinazione dell’indennità di espropriazione operata dalla competente Commissione provinciale concernente aree site nel Comune di Enna, relativamente alle quali la Regione Siciliana-Assessorato all’industria aveva disposto il vincolo di destinazione ad insediamenti industriali, ai sensi della legge regionale siciliana n. 1 del 1984;

che il Consorzio, delegato all’occupazione -avvenuta in data 12 settembre 2000 – ed all’espropriazione – disposta con decreto dell’11 settembre 2002 – dell’area di proprietà dei convenuti, nell’opporsi alla decisione della Commissione provinciale, che aveva qualificato l’area di natura edificabile e determinato l’indennità di esproprio in misura pari ad Euro 9,30 al metro quadrato, sostenne tra l’altro che: a) la disciplina dell’espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali – di cui al combinato disposto della L.R. n. 1 del 1984 e del richiamato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 – prevedeva il calcolo dell’indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, i quali individuavano quale criterio di valutazione il valore agricolo; b) dette aree, in quanto non residenziali e non edificabili, dovevano essere qualificate come agricole; c) al momento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, le stesse aree ricadevano in zona “E”, agricola; d) le aree medesime non possedevano il requisito della “edificabilità di fatto”, essendo distanti dai centri edificati più vicini e prive di opere di urbanizzazione;

che i convenuti chiesero il rigetto dell’opposizione, sul principale rilievo che alla fattispecie espropriativa de qua doveva applicarsi la disciplina di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992, in quanto la natura edificatoria dell’area era stabilita dal Piano regolatore generale del Comune di Enna, approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 49 del 23 marzo 1979; proposero altresì domanda riconvenzionale di rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea;

che la Corte adita – disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio -, con la sentenza n. 33/2005 del 4 febbraio 2005, rigettò l’opposizione e rideterminò le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea;

che, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte nissena ha affermato che: a) il richiamo operato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, ha natura procedurale e non sostanziale, concernendo esclusivamente il procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio e non la qualificazione dell’area come agricola ovvero edificabile, come confermato dalla L.R. n. 1 del 1984, art. 25, il quale stabilisce che i criteri di valutazione sono quelli della legge nazionale vigente; b) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, la disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992, ai sensi del quale deve riconoscersi che “in linea di principio … l’edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella residenziale abitativa, ma ricomprende tutte quelle forme di trasformazione del suolo che siano riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione” e che “il carattere edificatorio di un’area non può venir meno per il fatto che essa presenti una concreta ed attuale attitudine all’edificazione per usi industriali, invece che per fini abitativi, perchè la particolare destinazione edilizia, se incide indiscutibilmente sulla determinazione del valore dell’area, non vale a far venir meno l’edificabilità dell’area e a ridurla, in contrasto con le sue reali ed effettive caratteristiche, a terreno agricolo”; c) la qualificazione dell’area de qua siccome edificatoria discende dalla definizione fattane dal P.R.G. del Comune di Enna che, adottato il 23 aprile 1979, aveva individuato la zona in esame come zona edificabile per uso industriale, con la conseguenza che “da quella data la destinazione urbanistica dell’area ha perso la sua connotazione agricola per divenire zona ad insediamento industriale”; d) la dedotta inedificabilità di fatto “è del tutto inattendibile atteso che la zona risulta industrializzata da tempo, ha assunto la denominazione di zona industrializzata D2 e presenta tutta una serie di infrastrutture urbanistiche che sono state accertate dalla c.t.u.

in atti” e “Il concetto di inedificabilità di fatto attiene, comunque, non alla mancanza di infrastrutture in zona, quanto invece ad un criterio empirico, non legale, di inedificabilità che, nel caso di specie, non è stato per niente provato, anzi la consulenza in atti attesta la piena edificabilità, anche di fatto, del fondo espropriato”;

che avverso tale sentenza il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Enna ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che resistono, con controricorso, S. e L.R.;

che, all’esito dell’odierna camera di consiglio, il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Considerato che, con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla L. n. 865 del 1971 e dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn.3 e 5”), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente qualificato come edificabile l’area in questione riferendosi alla classificazione fattane dal P.R.G., mentre avrebbero dovuto qualificarla siccome agricola ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 1 del 1984 e del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, comma 6, il quale prevede – con rinvio recettizio – la determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17;

che con il secondo motivo (con cui deduce: “Omessa e/o insufficiente motivazione sul punto relativo all’applicazione dei criteri di edificabilità dei suoli espropriati”), il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno omesso di considerare che, avendo il Consorzio proceduto all’urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, la qualificazione di tali aree come edificabili “avrebbe l’ingiusto effetto di far beneficiare i privati proprietari dell’incremento di valore dei propri fondi”; b) hanno motivato erroneamente ed insufficientemente i criteri di determinazione dell’indennità di esproprio, in particolare applicando il valore di trasformazione dei fondi, anzichè quello comparativo del fondo espropriato con altri fondi della stessa zona; c) hanno omesso di tener conto, quanto alla natura edificatoria, dei pareri espressi dagli uffici legislativo e legale della Regione Siciliana che considerano agricoli i suoli inclusi nei piani regolatori territoriali dei consorzi di sviluppo industriale, laddove essi ricadano – come nella specie – nella zona “E”, agricola, al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, con riferimento a molteplici fattispecie strettamente analoghe a quella in esame, questa Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto, integralmente condivisi dal Collegio: a) ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, la destinazione di una zona, da parte del piano regolatore, a insediamenti industriali è sufficiente a conferire ai terreni in essa compresi le possibilità legali di edificazione, tanto più se tale destinazione sia confermata dal piano consortile (cfr. le sentenze n. 11742 e 24041 del 2006); b) in tema di espropriazione di immobile per lo sviluppo industriale e con riguardo al meccanismo di determinazione indennitaria fissato dall’art. 53 del t.u. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. n. 218 del 1978), richiamato dalla L.R. Siciliana n. 1 del 1984, art. 21, che, disciplinando le espropriazioni occorrenti all’esecuzione degli impianti industriali da parte dei Consorzi, ne prevede la stima a valore agricolo tabellare, la dichiarazione di incostituzionalità di questi ultimi criteri (Corte cost. n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983), già anteriormente alla citata legge regionale, relativamente alle aree edificabili, rende applicabili per esse il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359 del 1992 che, costituendo norma di riforma economico-sociale, si pone come limite all’esercizio della stessa potestà legislativa esclusiva regionale;

tale principio vale anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto art. 5 bis (Corte cost. n. 347 del 2007), la quale non si è estesa alla bipartizione tra aree agricole ed edificabili ed è stata chiaramente limitata ai soli terreni fabbricabili, che possono espropriarsi solo corrispondendo di regola il valore venale all’espropriato, con esclusione dell’applicabilità di valori convenzionali e astratti, del tipo di quelli agricolo medi o tabellari, essendo il richiamo alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17 – quale operato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 – non oggetto di rinvio recettizio, ma interpretabile con riguardo ai meri profili procedimentali, non incisi dalle predette pronunce della Corte costituzionale (cfr. le sentenze nn. 11742 del 2006 cit., 5565 del 2009, 2108 e 7987 del 2011);

che non sono stati addotti dal Consorzio ricorrente argomenti nuovi o diversi tali da far rimeditare tali principi;

che inoltre ed in particolare, quanto ai profili di censura sub b) e sub c) del secondo motivo, è sufficiente osservare che essi sono inammissibili per assolute genericità ed irrilevanza, facendo essi riferimento a valutazioni di inerito del consulente tecnico d’ufficio o degli uffici legali regionali certamente non vincolanti il giudizio della Corte di Caltanissetta;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA