Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19440 del 22/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 19440 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai nn.r.g. 16874 e 20320/07 proposti da:

Ivo BAFFIGI ( c.f. BFF VIO 20D03 E348V);
Carlo BAFFIGI ( c.f. BFF CRL 49E07 E348N);
Maria Lucia BRUGIATI ( c.f. BRG MLC 54M54 F225U)
parti tutte rappresentate e difese dagli av -v.ti Maurizio Infetti e Fernando Natale ed
elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, via Saluzzo n.8, giusta
procura in calce al ricorso
Ricorrenti nel proc n.r.g. 16874/07 —

Nei confronti di

Mauro BAFFIGI;

ff”

I, a T 214 13 L4 ‘

Grazia BAFFIGI
anche nella qualità di unici eredi di Giovanna CREMA
parti rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Antichi e dall’avv. Enrico Scoccini ed
elettivamente domiciliate presso il secondo in Roma, via Giovan Battista Vico n. 31, in
forza di procura in calce al ricorso incidentale

/~44f01–44–

• 4s} 5- // 3

i.

Data pubblicazione: 22/08/2013

- Ricorrenti incidentali nel proc n.r.g. 20320/ 07-

Contro
– Ing. Mauro BONI

P> /V9 11 RA

a3

e 3ob i(8 c.

rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Pontesilli ed Antonio Ordini ed elettivamente

di procura estesa a margine del controricorso con ricorso incidentale.

Controricorrente nei procc nn.r.g. 16874 e 20320/07

contro la sentenza n.237/204 della Corte di Appello di Firenze, pubblicata il 15
febbraio 2007 e notificata il 6 ed il 9 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5/06/2013 dal
Consigliere Doti Bruno Bianchini;
Udito l’avv.Fernando Natale, per le parti ricorrenti, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Doti
Maurizio Velardi, che ha concluso per raccoglimento di entrambi i ricorsi .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — L’ing Mauro Boni nel gennaio 1996 chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale
di Grosseto che fosse ingiunto a Mauro e Grazia Baffigi; a Giovanna Crema, ad Ivo e
Carlo Baffigi ed a Maria Lucia Brugianti di pagare lire 64.901.539 quale compenso per
prestazioni professionali, consistite nella redazione di un progetto di lottizzazione
nell’Isola del Giglio su terreni dei predetti; costoro proposero opposizione denunciando
l’inadempimento del professionista consistito nel lungo tempo impiegato nella
redazione del progetto , giusta incarico affidato nel 1985- e negli errori commessi nel
suo approntamento, tali che al momento dell’opposizione non era ancora stata rilasciata
l’autorizzazione all’intervento urbanistico e, anzi, il Comitato Regionale di Controllo,
nel 1994, aveva annullato la delibera, positiva, del consiglio Comunale relativa al piano
di lottizzazione elaborato dall’ingiungente perché sarebbe stato in contrasto con le

2

domiciliato in Roma, via Francesco Orestano n.21, presso lo studio del primo, in forza

prescrizioni ed i vincoli in materia di rischio idraulico, prevedendo l’edificazione a
distanza di meno di dieci metri da un fosso comunale. Conclusero dunque perché il
contratto fosse risolto , con condanna dell’opposto al ristoro dei danni loro cagionati
per aver dovuto affidare l’incarico a diverso progettista — che nel corso del giudizio,

realizzazione e con la perdita degli incentivi pubblici previsti dalla Regione Toscana per
la realizzazione di complessi turistici.
2 — Il Tribunale accolse l’opposizione , rinvenendo nell’espletamento dell’incarico
progettuale una carenza di diligenza da parte dell’ing Boni -dovuta al mancato rispetto,
nel progetto originario, della distanza di 10 metri dal fosso- e nel non aver considerato
che lo stesso, per espressa delibera dell’amministrazione provinciale, non era destinato
ad essere coperto, così da rendere applicabile detto distacco previsto in simili casi
dall’art. 96, lett. f del R.d. 523/1904- di approvazione del “Testo Unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” – e revocò il
decreto, pronunziando la risoluzione del contratto d’opera intellettuale, pur respingendo
le domande risarcitorie delle parti opponenti.
3 – Tale sentenza fu impugnata sia da Ivo e Carlo Baffigi e da Maria Lucia Brugiati —
che in tal modo intesero far valere l’ingiusta reiezione delle proprie domande di
risarcimento- sia, in via incidentale, dall’ing. Boni, che lamentò la mancata
considerazione , nella valutazione della rispondenza del proprio operato al mandato
professionale, della natura solo suppletiva delle disposizioni del Testo Unico sulle opere
idrauliche rispetto alle discipline vigenti nelle diverse località, tra le quali dovevano
essere annoverati i regolamenti locali e, nella fattispecie, il regolamento edilizio, che
stabiliva in cinque metri la distanza fra le costruzioni ed il Fosso della Botte, nonché il
piano regolatore generale del Comune dell’Isola del Giglio, che prevedeva il
“tombamento” del suddetto fosso e la costruzione di una sovrastante strada pubblica,
nonché l’addebitabilità alle parti committenti dei ritardi , per aver mutato più volte

3

aveva ottenuto le necessarie concessioni- , con inevitabile aumento dei costi di

intendimento circa la configurazione che avrebbe dovuto assumere l’intervento
urbanistico — di volta in volta: piano di lottizzazione; piano particolareggiato pubblico e
nuovamente piano di lottizzazione privato-. Anche Mauro e Grazia Baffigi, nonché
Giovanna Crema, svolsero appello incidentale insistendo per l’accoglimento delle

4 – La Corte di Appello di Firenze, con decisione pubblicata il 15 febbraio 2007,
accolse l’impugnazione incidentale dell’ing Boni, ritenendo assorbiti sia l’appello
principale che l’altro gravame incidentale; rigettò per l’effetto l’opposizione a decreto
ingiuntivo e condannò le parti Baffigi/Brugiati e Baffigi/Crema al pagamento delle
spese dei due gradi di giudizio.

5 — La Corte distrettuale — per quello che ancora conserva interesse nella sede di
legittimità- rifacendosi alle conclusioni di una consulenza tecnica di ufficio disposta in
primo grado, ritenne che l’operato dell’ing. Boni fosse stato completo sia sotto il profilo
formale sia sotto quello quantitativo, dal momento che, da un lato, il progetto originario
era conforme alle previsioni del P.R.G. in relazione soprattutto alle distanze da tenere
dal fosso parzialmente ricoperto e, dall’altro, che il professionista aveva avuto cura di
presentare un nuovo elaborato — depositato in data anteriore al ricorso ingiunzionalenon appena entrata in vigore la nuova normativa regionale sul rischio idraulico che
aveva riportato il limite di inedificabilità alla misura di dieci metri; mise altresì in rilievo,
il giudice dell’appello, che la delibera di annullamento da parte del CO.RE.CO . si
sarebbe riferita al primo progetto e che quindi da essa non si sarebbero potuti trarre
argomenti per valutare in termini di inadempimento l’opera complessivamente resa dal
professionista.

6 — Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Ivo e Carlo Baffigi
nonché Maria Luigia Brugiati, facendo valere due motivi; hanno proposto a loro volta
ricorso incidentale, Mauro e Grazia Baffigi, agendo anche nella dichiarata qualità di
unici eredi di Giovanna Crema; l’ing Boni ha resistito con separati controricorsi.

/ittteah,4
4

domande risarcitorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza.
I — Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione o la falsa
applicazione del principio della gerarchia delle fonti normative a mente del quale, in

esclusiva dell’ente territoriale- devono trovare applicazione le norme dettate dalla legge
nazionale: nella fattispecie si assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un
errore di diritto — denunziato a’ sensi dell’art. 360 comma I , n.3 cpc- laddove , al
contrario del Tribunale, non aveva rinvenuto alcuna colpa professionale nell’operato
dell’ing. Boni allorchè costui aveva, nella redazione del progetto, ritenuto di applicare la
norma del piano regolatore generale — che prevedeva che i nuovi insediamenti
dovessero distare cinque metri dal limite dei fossi- anziché quella posta dal R.d.
523/1904 che la poneva invece a dieci metri; l’applicazione della norma statale sarebbe
derivata dalla mancata realizzazione delle condizioni — “tombamento” del fosso- per far
rientrare il progetto di edificazione nelle disposizioni urbanistiche originarie e, di
conseguenza, dalla necessaria persistenza normativa della disposizione della legge
523/1904.
I.a- Nello svolgimento argomentativo dello stesso motivo deducono altresì le parti
ricorrenti una sostanziale violazione , da parte del giudice dell’appello, dell’ambito
applicativo della disciplina dell’inadempimento nelle ipotesi in cui si sia in presenza —
come assumono sia accaduto nella fattispecie- di una obbligazione “di risultato” da
parte del professionista.

I.b — Come mezzo al fine viene posto il seguente quesito di diritto: ” Dica l’Ecc.ma Corte
di Cassnione se la normativa di cui ling Boni avrebbe dovuto tener conto e far rifirimento nel suo
progetto del 1986 e anche successivamente per stabilire e prevedere la distanza delle costruzioni dal fosso
Della Botte avrebbe dovuto essere quella contenuta nel PRG locale che prevedeva una distanza di

mancanza di una legge regionale su una determinata materia — rimessa alla competenza

cinque metri (prevista però solo nel caso di tombamento del fosso) oppure la diversa distanza prevista
dall’art. 96, lettg R.d. 523/1904″

I.b.1 — Tale quesito — che oltretutto si riferisce solo alla prima parte del mezzo- non è
idoneo a consentire alla Corte di formulare un principio di diritto a regolazione della

principio che si afferma e la concreta ipotesi da disciplinare — che era caratterizzata da
una situazione di fatto ( completamento della copertura del fosso al fine di essere
utilizzato per la viabilità della lottizzazione), ancora in fieri al momento del conferimento
dell’incarico progettuale e dei cui sviluppi successivi il progettista poteva o meno esser
chiamato a tener conto- , riducendosi a richiedere alla Corte di affermare se, di fatto,
potessero dirsi realizzati i presupposti per l’applicazione di una normativa piuttosto che
di un’altra.
II- I successivi motivi vanno esaminati unitariamente, stante la loro stretta connessione
logica, in quanto involgenti censure del tutto sovrapponibili al medesimo thema
decidendum, rappresentato dalle condizioni per l’applicazione della normativa statuale
anziché quella locale; l’analisi congiunta si estende anche al ricorso incidentale, con il
quale si deducono analoghe censure.
III — Con il secondo motivo di ricorso principale viene denunziata la presenza di un
vizio di motivazione — nella sua triplice manifestazione di omessa, insufficiente e
contraddittoria argomentazione- laddove la Corte del merito avrebbe sostanzialmente
ritenuto — non motivando sul punto- che l’ing Boni dovesse tener conto, nel calcolo
delle distanze, delle previsioni del PRG vigente all’epoca del conferimento dell’incarico
(1986) e non piuttosto della previsione dell’art. 96, lettf) del R.d. 523/1904
IV — Con il primo motivo di ricorso incidentale la censura relativa all’interpretazione dei
confini applicativi del R.d. n. 503( in realtà: 523)/1904 in presenza di norme di piano
regolatore prevedenti distanze inferiori ai dieci metri – già esaminata con il primo mezzo
del ricorso principale- viene articolata come vizio di motivazione, assumendosi che,

6

fattispecie in quanto è privo del c.d. momento di sintesi, vale a dire del collegamento del

stante la formazione di una preclusione di giudicato sull’esistenza di specifiche
circostanze di fatto dalle quali sarebbe stata inequivocabilmente derivata la sussistenza
di una carenza di diligenza da parte del professionista nell’espletamento dell’incarico, la
Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare e decidere la centrale questione della

contenuta nel proprio gravame incidentale.
V — Con secondo motivo di ricorso incidentale si fa valere censura del tutto analoga a
quella del primo motivo del ricorso principale
VI—Il motivi sopra esposti non sono fondati.

VI.a — Va innanzi tutto evidenziato che lo stesso Testo Unico n. 523/1904 assegna alla
disciplina delle distanze delle fabbriche dal “piede” degli argini, una funzione
meramente suppletiva rispetto alle previsioni urbanistiche locali ( art. 96, lett. f citato); in
secondo luogo il professionista, nel 1986, al momento del conferimento dell’incarico,
poteva contare su una normativa urbanistica locale che consentiva la costruzione a
cinque metri dall’argine; in terzo luogo il parere positivo, ma condizionato,
dell’amministrazione provinciale del gennaio 1989, non aveva in sé una forza precettiva
che consentisse di ritenere abrogata la norma urbanistica locale e, quindi, il ritorno a
quella statale ; in quarto luogo, solo con delibera n. 46/1994 del Consiglio Comunale —
come riportato nella narrazione di fatto del primo motivo di ricorso incidentale- fu
disposto che il fosso non fosse ricoperto e solo con delibera del Consiglio regionale del
marzo 1994 ( ibidem ) il fosso della Valle della Botte fu incluso tra i corsi d’acqua a
rischio idraulico.

VI.b — Le suesposte circostanze di fatto vanno messe in relazione alla specificità
dell’incarico professionale commissionato all’ing Boni.: l’approntamento di un progetto
urbanistico prevede l’intervento di numerose autorità pubbliche che non si limitano a
dettare prescrizioni previste dalla legge ma hanno anche il potere discrezionale e
conformativo di adattare queste ultime alla situazione locale; qualsiasi opera progettuale

7

portata vincolante dell’art. 96, lett f), del R.d. 523/1904 giusta specifica censura

in materia urbanistica deve altresì rispettare la volontà della committenza e seguirne le
disposizioni eventualmente anche modificative dell’originario incarico: non appare
quindi corretto stabilire, come viene fatto nei due ricorsi , una diretta discendenza
causale tra il lungo iter che il progetto seguì e l’inadempimento del professionista — a

professionista di essere il solo responsabile dei continui rinvii che subì l’esame della
proposta di intervento urbanistico.
VI.c — Appare dunque correttamente motivata la valutazione che la Corte di Appello
formulò circa il corretto espletamento dell’incarico da parte del professionista — e circa
le cause del ritardo nell’approntamento del progetto, rinvenendole anche nel continuo
mutamento di intendimenti della committenza , descritto nel controricorso a foll 5-13 e
non specificamente oggetto di rilievo nel ricorso-.

VII — Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale di tutte le parti
ricorrenti (principali ed incidentali) nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Riunisce i ricorsi e li rigetta, condannando tutte le parti ricorrenti al pagamento, in
solido, delle spese che liquida in euro 2.800,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 2-3-rflaggiQs 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

rendere la sua opera in tempi ragionevoli- , se non viene espressamente contestato al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA