Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19440 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19440 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 14287-2013 proposto da:
MARGARITI ANA MRGNAA38C49Z100F, PRENDUSHI ROBERT
PRNRRT36E12Z100I, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato
GUIDO ROSSI, rappresentati e difesi dagli avvocati
FABIO PETRACCI, ALESSANDRA MARIN, giusta delega in
2018

atti;
– ricorrente –

1547
contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587,

in persona del legale

Data pubblicazione: 20/07/2018

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA
CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 66/2013 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 04/02/2013 r.g.n. 35i4/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FABIO PETRACCI;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI.

– controricorrente –

RG n 14287/2013

Fatti di causa
La Corte d’appello di Ancona , in riforma della sentenza del Tribunale, ha
rigettato la domanda di Margariti Ana e di Prendushi Robert, cittadini italiani ,
trattenuti in Albania dutW53:1=2ZU:mtilitzt=r=li=ityer trir e -Z=22 e
rientrati in Italia dopo gli eventi dei primi anni 90, volta ad ottenere il
ricalcolo della loro posizione contributiva tenendo conto dei minimi contributivi

1955 al 1991 il Prendushi , parametrati alle retribuzioni vigenti per gli
insegnanti pubblici di scuola media .
Secondo la Corte doveva trovare accoglimento quanto affermato dall’Inps
secondo cui, non essendo prevista tra i settori dell’AGO l’attività di
insegnamento, doveva farsi ricorso al minimale contributivo relativo al settore
dell’industria da ritenersi il più vantaggioso , rispetto al commercio e
all’artigianato.
Avverso la sentenza ricorrono la Margariti e il Prendushi. Resiste l’Inps con
controricorso e poi con memoria ex art 378 cpc
Ragioni della decisione
1.1 ricorrenti denunciano violazione dell’art 342 , dell’art 112 , dell’art 346 ,
dell’art 1, comma 1164, I. n. 296/2006; del DM del 31/7/2007; dell’art 1 vL n
389/1989
Premesso che quali cittadini italiani erano potuti rientrare in Italia a seguito
degli eventi dei primi anni 90 dall’Albania, ove avevano lavorato dal 1958 al
1988 la prima, e dal 1955 al 1991 il Prendushi , esponevano che in base alla
L. n. 296/2006 avevano diritto alla ricostruzione in AGO della posizione
lavorativa relativa al periodo di lavoro svolto in Albania e che il successivo DM
del 31/7/2007, aveva previsto la ricostruzione in AGO di un’anzianità
contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania di
valore pari alla retribuzione mensile determinata sul minimale di contribuzione
vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.
Deducono che tale minimale contributivo andava determinato ai sensi dell’art
1 della L n 339/1989 , norma vigente all’epoca della L .n. 296/2006, e non già,
come preteso dall’Inps , ai sensi della DL n. 463/1983 che assicurava il

, in relazione alle mansioni svolte in Albania dal 1958 al 1988 la prima e dal

RG n 14287/2013

trattamento minimo di pensione spettante agli italiani che non hanno maturato
altri trattamenti e che si aggirava in circa Euro 500 mensili.
Osservano che, a seguito di un ricorso in appello del tutto generico in
violazione dell’art 342 cpc, la Corte d’appello non aveva affrontato il nocciolo
della questione ,e cioè se la ricostruzione dovesse avvenire secondo i criteri di
cui alla L. n .389/1989 o ai sensi del DL n 463/1983 ,e si era limitata a

economico degli insegnati o a quello dei dipendenti dell’Industria e ciò in
violazione dell’art 112 cpc
Denunciano, inoltre, la violazione dell’art 1, comma 1164, citato secondo cui
la ricostruzione della pensione doveva essere fatta in relazione al periodo
effettivamente lavorato in Albania, mentre l’Inps aveva riconosciuto loro un
importo non legato all’attività svolta ed alla sua durata .
Lamentano , altresì, violazione del DM citato poichè al momento della sua
entrata in vigore era da tempo in essere la L. n. 389/1989 e che solo
quest’ultima permetteva tecnicamente una ricostruzione legata all’effettivo
periodo lavorato in Albania .
2.11 ricorso va accolto per le ragioni che di seguito si espongono .
L’art. 1, comma 1164 della legge 296/2006 stabilisce: ” A decorrere dall’anno
2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda,
dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a
periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto
Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalita’ di attuazione del presente comma…..”
Il successivo decreto del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale 31
Luglio 2007 all’art. 1,

10 comma individua i cittadini destinatari del

trattamento ed al 2° comma prevede che i medesimi “devono, a corredo della
domanda di ricostruzione della posizione assicurativa da presentare all’INPS
2

decidere se la pensione dovesse essere rapportata al contratto e trattamento

RG n 14287/2013

produrre idonea documentazione, di data certa, comprovante i periodi di lavoro
dipendente ed autonomo effettivamente svolti in Albania dal 10 gennaio 1955
al 31 dicembre 1997”.
Nell’art. 2 il D.M. stabilisce : “1. La ricostruzione della posizione assicurativa
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i
superstiti da’ titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di una

Albania di valore pari alla retribuzione mensile sul minimale di contribuzione
vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.

3.L’articolato normativo sopra indicato prevede quindi, a favore dei cittadini
italiani trattenuti in Albania, la ricostruzione delle posizioni assicurative relative
a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto
Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. La ricostruzione avviene
all’interno del sistema assicurativo generale obbligatorio attraverso la
costituzione di una vera e propria posizione assicurativa che fa riferimento a
periodi di lavoro effettivamente svolti in Albania. Il valore della contribuzione
deve essere determinato in relazione al minimale di retribuzione vigente nel
rispettivo settore per il periodo considerato. L’importo dei contributi versati
dagli interessati a titolo di riscatto del lavoro all’estero, per i periodi per i quali
viene effettuata la ricostruzione, e’ rimborsato.
4. In base ai plurimi elementi letterali contenuti nelle norme – le quali fanno
riferimento ai periodi di effettivo lavoro ed ai relativi settori – va escluso che si
possa sostenere la tesi di un mero intervento assistenziale che prescinda dalla
normativa valevole in materia contributiva per il lavoro effettivamente svolto
ovvero di un intervento assistenziale uguale per tutti. La legge, infatti, parla di
AGO (e diversamente avrebbe parlato di gestione assistenziale); di posizione
assicurativa ed anzianità contributiva (che mancano nei trattamenti di natura
assistenziale); fa riferimento ai periodi di lavoro dipendenti o autonomi
effettivamente svolti in Albania; prevede il rimborso dei contributi versati per il
riscatto dei periodi di lavoro all’estero; lega il valore dei contributi al concetto
di “minimale contributivo”, dovendosi perciò tener conto che secondo la
3

anzianita’ contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in

RG n 14287/2013

relativa normativa esso va calcolato non solo in relazione a quanto dovuto al
lavoratore, ma anche per un importo che non può mai essere inferiore ad un
minimale stabilito dalla legge.
5.Si tratta tutti di elementi testuali univoci nel senso della natura previdenziale
della prestazione e che ,invece ,non rivestirebbero alcun significato nell’ottica
di un intervento assistenziale uguale per tutti.

inteso soltanto in relazione alla delimitazione tra lavoro dipendente ed
autonomo, come pretende la difesa dell’INPS; ma va riferito anche alle diverse
tipologie di attività lavorativa ianche dipendente ) ed alle qualifiche rivestite dai
lavoratori interessati; come si ricava, peraltro, anche dalla giurisprudenza di
questa Corte (Sez. U. sentenza n. 11199 del 29/07/2002) la quale a proposito
del minimale contributivo previsto dall’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338
(convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389) – vigente al momento
dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006 – lega la relativa base di calcolo
alla retribuzione “che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in
applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”)”.
6.Del resto tanto

risulta pure dalla circolare 22.2.2008 n. 21, emessa

dall’INPS in argomento, che richiamando i livelli di reddito valevoli nei diversi
settori del lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e
mezzadri) esclude di conseguenza la validità della tesi della prestazione
assistenziale eguale per tutti. Nella stessa circolare ,inoltre, si riconosce
esplicitamente la rilevanza della

qualifica di appartenenza

del lavoratore

dipendente affermandosi che essa “dovrà essere individuata confrontando le
indicazioni contenute nel documento prodotto dagli interessati con quella
maggiormente corrispondente in Italia secondo il principio di maggior favore
per l’interessato/a”.
7. Quello che in sostanza, secondo il Collegio, la legge ha voluto assicurare ai
cittadini italiani rimpatriati dall’Albania con la normativa sopra riportata è una
“posizione assicurativa”,

corrispondente ai periodi di lavoro dipendenze i o

autonomo effettivamente svolti in Albania, e di valore pari a quella 0E1-lessi
4

Inoltre, il riferimento contenuto nella normativa “al settore” non può essere

RG n 14287/2013

avrebbero avuto diritto se avessero lavorato in Italia; ciò al fine del
raggiungimento dell’ “anzianità contributiva” richiesta per il l'”erogazione di
una prestazione pensionistica” di natura previdenziale nell’ambito dell’AGO;
mentre non rileva per la legge se i medesimi cittadini italiani abbiano o meno
conseguito una pensione straniera per effetto della stessa attività svolta in
Albania.

e soltanto un’unica normativa in materia di nninimale contributivo (quella
vigente al momento dell’entrata in vigore della legge 296/2006 ; o quella più
favorevole per i lavoratori; o quella costituente il c.d. minimo dei minimi
uguale per tutti individuato dall’INPS ai sensi dell’art. 1 del d.l. 463/1983)
posto che la legge fa riferimento invece al “minimale di contribuzione vigente
in Italia nei periodi interessati”.
9.- Pertanto,se non si può prescindere dalla previsione normativa che lega il
valore dei contributi al criterio del nninimale contributivo vigente nei periodi di
lavoro interessati alla ricostruzione contributiva) nemmeno si può ignorare il
dato secondo cui la stessa normativa dettata in materia è mutata nel corso del
tempo; sicché non si può applicare un unico criterio normativo di riferimento,
dovendo bensì trovare applicazione i diversi criteri vigenti nel periodo di
svolgimento dell’attività lavorativa in relazione alla quale occorre operare la
ricostruzione della posizione contributiva; fermo restando, in base a quanto
detto sopra, che va dato rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta nei
settori e con le qualifiche di riferimento, se ed in quanto assumano rilievo ai
fini dell’applicazione della stessa normativa vigente nel tempo.
10. Ciò consente di applicare senz’altro, per i relativi periodi , l’articolo 1, 1
comma della legge n.389/1989 prima richiamato il quale prevede che ” La
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o
contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a
quello previsto dal contratto collettivo”.

8. Ciò posto, va pure escluso che ai fini in questione si possa applicare sempre

RG n 14287/2013

Inoltre va considerato che la stessa legge 389/1989 all’art. 1, 2° comma
prevede un valore minimo di retribuzione giornaliera, denominato minimale di
retribuzione imponibile, che deve essere rispettato ai fini del versamento della
contribuzione previdenziale e assistenziale. Tale limite minimo , già previsto
dall’art. 7 del d.l. 12.9.1983 n. 463 nella percentuale del 7,50 %, a decorrere
dal 1° gennaio 1989 non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del

dipendenti in vigore al 1 gennaio di ogni anno.
11. È vero però che, secondo quanto detto sopra, in base alla legge, il
minimale da considerare è quello vigente in Italia nei periodi interessati dalla
ricostruzione nei rispettivi settori; onde nel caso in esame, rilevato che la
ricorrente Margariti Ana ha svolto attività lavorativa in Albania dal 1958 fino al
1988 e che il ricorrente Prendushi Robert dal 1955 al 1991 , l’applicazione del
criterio contenuto nell’articolo 1 della legge n. 389/1989 non potrebbe in ogni
caso riguardare i periodi precedenti alla sua entrata in vigore; per i quali vanno
invece applicati i minimali legali volta per volta in vigore ratione temporis.
12.Infine r nella fattispecie in esame non ha pregio l’eccezione – sollevata
dall’INPS – di carenza di interesse ovvero di difetto di autosufficienza del
ricorso per mancanza del deposito dei contratti collettivi vigenti in Italia nei
periodi lavorati in Albania onde dimostrare ai sensi dell’art. 100 c.p.c. che dalla
loro applicazione i ricorrenti possono trarre un vantaggio economico in grado
di incidere, secondo la prospettazione offerta, sul trattamento spettante ai
sensi dell’articolo 1 comma 1164 della legge n.296/2006.
In realtà non risulta essere mai stato posto in discussione nel corso del
giudizio di merito che i ricorrenti – sulla scorta della loro prospettazione e
qualora la stessa fosse stata accolta- avessero maturato il diritto ad un
trattamento di importo superiore a quello liquidatogli dall’Inps. Tant’è che il
giudice di primo grado aveva accolto la domanda condannando l’Inps a
rideterminare la pensione sulla base del lavoro effettivamente svolto in
Albania, e non come preteso dall’ente previdenziale alla stregua di un minimo
assistenziale identico per tutti gli aventi diritto, interpretazione giuridica della
normativa ribadita anche nel presente giudizio.
6

trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori

RG n 14287/2013

13. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione; la
sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame al
giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai
principi di diritto sopra formulati con riferimento alla natura previdenziale della
posizione contributiva riconosciuta dalla legge ed alla individuazione della
normativa relativa al minimale contributivo secondo la disciplina vigente nel

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’Appello di Bologna .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2018

tempo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA