Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19440 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22075 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

P.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Fallucca Pia Cristina (C.F.: FLL PIA 66R56 L331C);

– ricorrente –

nei confronti di

M.E.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Lo Giudice Alberto (C.F.: LGD LRT 55M01 L331I);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trapani n.

692/2017, pubblicata in data 19 luglio 2017 (e notificata in data 25

luglio 2017);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 4 aprile 2019 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

RILEVATO

Che:

M.E.G. ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avvero un atto di precetto di pagamento notificatogli da P.M..

L’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ritenuta assorbente, è stata accolta dal Tribunale di Trapani. Ricorre la P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il M..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p. c. – principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. vizio di extrapetizione”.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente deduce che a fondamento dell’opposizione del M. era stata posta esclusivamente la circostanza che nell’atto di precetto non era indicata la data di preventiva notificazione del titolo esecutivo, mentre il tribunale la avrebbe accolta in considerazione dell’omessa notificazione del medesimo titolo esecutivo, circostanza neanche dedotta dall’opponente.

Peraltro, del contenuto dell’atto introduttivo dell’opposizione (del quale neanche è indicata l’esatta allocazione nel fascicolo processuale) risultano richiamate specificamente, e trascritte nel ricorso, solo poche righe, non sufficienti per potere valutare la fondatezza dell’assunto posto a base della censura in esame.

Quest’ultima non può quindi essere scrutinata, in quanto non è rispettato il requisito di ammissibilità sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 156 c.p.c., u.c.”.

Secondo la ricorrente, la nullità derivante dall’omessa indicazione della data di notificazione del titolo nel precetto, così come quella derivante dalla stessa omessa notificazione del titolo, sarebbero rimaste sanate, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., in ragione dell’avvenuta proposizione dell’opposizione da parte dell’intimato anche per motivi di merito.

Neanche in questa sede, peraltro, essa ricorrente deduce di avere mai provveduto alla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 479 c.p.c..

Non è di conseguenza applicabile, nella specie, il principio – di recente affermato da questa Corte – per cui la nullità del precetto derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo resterebbe sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui con questa ci si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sè considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (la suddetta affermazione risulta operata in un caso in cui l’opponente aveva lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, senza negare di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e di conseguenza di essere stato messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata: Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240 – 01).

L’inammissibilità della censura di cui al primo motivo di ricorso assorbe dunque anche tutte le argomentazioni in diritto volte a sostenere la avvenuta sanatoria della nullità del precetto per raggiungimento dello scopo, in virtù della proposizione dell’opposizione, non potendosi verificare, come appena precisato, la dedotta inesistenza del pregiudizio al diritto del debitore di essere messo in condizioni di adempiere prima della notificazione del precetto stesso o quanto meno di essere efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la sola notificazione del precetto, senza preventiva o contestuale notificazione del titolo esecutivo.

In proposito è opportuno ribadire che lo scopo della notificazione del titolo esecutivo (prevista dall’art. 479 c.p.c.) è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c.. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto che, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., deve contenere l’intimazione ad adempiere in base al titolo e l’indicazione della data di notificazione di esso, se avvenuta separatamente, ma non la sua trascrizione (salve le ipotesi in cui ciò è espressamente imposto dalla legge) e, tanto meno, l’allegazione della sua copia in forma esecutiva.

Di conseguenza, la sanatoria della nullità conseguente all’omessa o irregolare notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 c.p.c. può determinarsi solo nel caso in cui la proposizione dell’opposizione dimostri comunque che lo scopo della disposizione è stato raggiunto, nel senso che (anche al di là della regolarità del relativo procedimento notifica-torio) risulti che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore. Certamente la sanatoria potrà affermarsi nei casi in cui l’opposizione venga proposta a prescindere dalla notificazione del precetto ed il creditore dimostri che il titolo integrale in forma esecutiva è comunque pervenuto direttamente nella sfera di conoscenza del debitore in forza del procedimento di notificazione, sebbene irregolare o viziato, ovvero nei casi in cui l’opposizione venga addirittura proposta dal debitore nell’ambito del processo esecutivo, dopo l’avvenuto deposito del titolo stesso agli atti del procedimento.

Laddove l’opposizione sia invece proposta a seguito della regolare notificazione dell’atto di precetto, e lo sia per far valere l’invalidità di quest’ultimo derivante dalla omessa o irregolare notificazione del titolo in forma esecutiva, la nullità potrebbe dirsi sanata per raggiungimento dello scopo esclusivamente nel caso in cui, unitamente all’atto di precetto, risultasse notificata una copia dello stesso titolo esecutivo con la relativa formula esecutiva.

Va cioè esclusa in radice la possibilità di ipotizzare una sanatoria per raggiungimento dello scopo, in virtù della semplice e mera proposizione dell’opposizione avverso il precetto, in quanto tale, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in caso di omessa notificazione del titolo, mentre la possibilità che tale sanatoria operi direttamente con riguardo ai vizi di nullità della notificazione del titolo esecutivo potrà operare, purchè quest’ultimo sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore, in forma integrale ed esecutiva, in forza del procedimento di notificazione irregolare o viziato.

Sotto tale profilo e nei termini indicati, va data continuità al principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno” (in tal senso, tra le tante, si vedano ad es. Cass., Sez. L, Sentenza n. 5213 del 25/05/1998, Rv. 515809 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 17/03/2006, Rv. 592234 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/03/2007, Rv. 596758 – 01; più di recente: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23894 del 21/12/2012, Rv. 624631 – 01, richiamata anche nella sentenza impugnata, che espressamente precisa che “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., la nullità del precetto conseguente all’omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell’art. 479 c.p.c., comma 1; sia quando, unitamente a quest’ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 19498 del

23/08/2013, Rv. 627585 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24235 del 27/11/2015, Rv. 637838 – 01).

Nella specie, come premesso, poichè non risulta neanche allegato (e tanto meno dimostrato) che il titolo esecutivo sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del debitore, in forma integrale ed esecutiva, nessuna sanatoria è predicabile. 3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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