Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19440 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 21/03/2017, dep.03/08/2017),  n. 19440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17954-2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

S.S., C.F. (OMISSIS), V.C. C.F. (OMISSIS),

SC.AN. C.F. (OMISSIS), V.A. C.F. (OMISSIS),

F.M.C. C.F. (OMISSIS), T.M. C.f. (OMISSIS),

O.S. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE ANNA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ALBERTO ZOBOLI,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 393/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/05/2012 R.G.N. 39/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 3.5.2012 la Corte di Appello di Genova in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della medesima sede, ha dichiarato il diritto di S.S., F.M.C., O.S., Sc.An., T.M., V.C., V.A., assunte quale personale della scuola (docenti) dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con contratti a tempo determinato stipulati, in successione, al riconoscimento della progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (salvo prescrizione dei diritti sino al 31.12.2005 per T. e F.) e, per l’effetto, ha pronunciato condanna generica dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a un motivo;

che le lavoratrici ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il MIUR, nel denunciare plurime disposizioni di legge nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

che, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, si rileva chiaramente che oggetto della condanna è il riconoscimento del diritto alla progressione economica per fasce di anzianità previsto dalla contrattazione collettiva di settore (con esclusione del diverso istituto retributivo degli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, ex art. 53);

che ritiene il Collegio si debba rigettare il motivo di ricorso, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che ” nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto;

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso e sulla questione controversa la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti contrastanti;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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