Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1944 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13861/2008 proposto da:

FABBRICATO DEL CONDOMINIO DI

(OMISSIS), in persona del suo amministratore, elettivamente

domiciliato

in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato

MORICHI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRUNZI

Antonio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.B.;

– intimato –

sul ricorso 16174/2008 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato D’AMATO ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SEPE GIACOMO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FABBRICATO DEL CONDOMINIO DI

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE

DISTACCATA di CASORIA, depositata il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Casoria con sentenza 3914/03 revocava un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio di (OMISSIS), e in favore dell’ex amministratore I. B., per il pagamento di L. 3.387.895. L’appello proposto da I. veniva accolto dal tribunale di Napoli con sentenza del 28 gennaio 2008. Il tribunale riteneva sussistente il credito vantato dall’ingiungente sulla base di due documenti: la situazione di cassa al 31 gennaio 2000, che rappresentava un passivo di esercizio di circa L. sei milioni e la scrittura datata (OMISSIS) nella quale il nuovo amministratore concordava con il vecchio che il credito dello I. sarebbe stato saldato dopo l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2000. Aggiungeva inoltre che l’approvazione del bilancio 2000, sopraggiunta in corso di causa, confermava che l’appellante era effettivamente creditore della somma di Euro 1.749,70.

Il Condominio di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 maggio 2008; I. ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Il ricorso principale è manifestamente infondato. Il Condominio lamenta violazione degli artt. 1130, 1135, 1137 e 1713 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In tal modo sembra profilare una duplice censura, che richiederebbe ex art. 366 bis c.p.c., la specifica indicazione del fatto controverso, con riferimento alla denuncia di un vizio di motivazione, oltre alla formulazione del quesito di diritto, indispensabile in relazione alla violazione di legge.

Il ricorso muove dall’assunto che l’impianto motivazionale della sentenza si basa esclusivamente sulla scrittura nella quale i due amministratori convennero che il credito dello I. sarebbe stato saldato dopo l’approvazione del bilancio consuntivo 2000. Ne desume l’illegittimità della pronuncia di condanna, perchè l’amministratore entrante non avrebbe avuto il potere di riconoscere il credito vantato dall’ingiungente.

Tale assunto non è fondato. La sentenza non si limita a valorizzare la documentazione inizialmente scrutinata, relativa al calcolo del credito I., risultante dalla sottrazione dal credito iniziale (L. 5.978.080) del saldo di cassa (L. 2.590.185), secondo quanto riferisce la scrittura formata dai due amministratori. Il giudice d’appello ha infatti valorizzato, pur esprimendosi con formula infelice, un’ ulteriore risultanza, costituita dall’approvazione del bilancio dell’anno 2000 “intervenuta in corso di giudizio”. La sentenza, nel riferire ciò, enuncia con le parole “si aggiunga” che detta approvazione “conferma che il rovine era effettivamente creditore della somma di Euro 1.749,70.” Questa affermazione costituisce evidente ratio aggiuntiva dell’accoglimento della domanda, pur se in un inciso della frase il giudicante dichiara che si tratta di risultanza “ultronea rispetto al già acclarato obbligo di pagamento del condominio”. L’apparente contraddittorietà delle due espressioni, l’una di conferma “effettiva” del credito e l’altra che considera “ultronea” la nuova documentazione, va spiegata, correggendo e interpretando la motivazione, con il prendere atto che la risultanza, pur dichiarata superflua o sovrabbondante, è stata in realtà valorizzata in sentenza. Prevale infatti nell’economia della motivazione l’intento del giudicante di “aggiungere” un ulteriore elemento a quelli già esposti e l’enunciazione del valore attribuito a un documento, cioè la conferma dell’esistenza del credito. A fronte di questo elemento, le doglianze che si concentrano sulla inidoneità probatoria del riconoscimento di debito proveniente dall’amministratore entrante, senza preventiva approvazione assembleare, perdono rilievo, restando non decisive. La sentenza infatti muove anche dall’esistenza del riconoscimento esplicito del credito da parte dell’assemblea: questa risultanza, idonea a reggere la decisione, non è stata contrastata, ditalchè la censura, formulata peraltro inammissibilmente con una pluralità dei quesiti di diritto, dei quali è difficile sceverare quale sia quello determinante (S.U. 5624/09), non è comunque in grado di scalfire le acquisizioni probatorie raggiunte in sentenza, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Il ricorso incidentale condizionato, che mirava, in caso di accoglimento del ricorso principale, a far valere gli effetti dell’approvazione del bilancio cui si è già fatto riferimento, resta assorbito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito L’incidentale.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 600,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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