Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1944 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1944 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso 19235-2017 proposto da:
Cobellis Domenico ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contraticorrente avverso la sentenza n. 1634/09/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Campania, depositata il
23/2/2016;

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Dott. MARCHIA) IACOBELLIS.
Rilevato che il ricorso proposto da Cobellis Domenico, notificato il
6/6/2017, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c.,

Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di
improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
in complessivi € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater

decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P. Q.I\ I.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla
rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio
di cassazione che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater

decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i ricorrenti sono tenuti a versare
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato sani a quello
dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 20/12/2017

Il Pre idente
dott. Marce

cobellis

giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 7/8/2017;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA