Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19439 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9903-2015 proposto da:
P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO
101, presso lo studio dell’avvocato GENNARO TERRACCIANO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6215/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 10/06/2014, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Stefania Terracciano (delega avvocato Gennaro
Terracciano) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
P.B., n.q. di erede di L.G., già esercente la professione di avvocato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n. 6215/1/14, depositata il 10.6.2014 che, nel rigettare l’appello della contribuente, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso contro la cartella relativa all’omesso versamento dell’IRAP per l’anno (OMISSIS).
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 è fondato con assorbimento del primo.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.
Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.
Orbene, nel caso di spese, la CM ha deciso in modo difforme rispetto ai superiori principi atteso che, pur in assenza di dipendenti. Ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione solo sulla base degli indicati costi, di per sè non integranti indici sicuri ai fini della ricorrenza del detto requisito.
Aulla luce di tali considerazioni in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, in Roma il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016