Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19439 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17531/2007 proposto da:

P.R.D. (c.f. (OMISSIS)), S.M.

R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso l’avvocato GAGLIARDI Amedeo,

che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e condanna aggravata alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.R.D. e S.M.R., con ricorso del 12 giugno 2007, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 534/07, depositata in data 5 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello, pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti – volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 32820/2002 del 27 agosto 2002, con cui era stato determinato il residuo indennizzo dei beni espropriati dal Governo della Libia negli anni 1970-1972 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha respinto l’appello;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancata formulazione del quesiti di diritto a conclusione di ciascuno dei quattro motivi di censura dedotti;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per effetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2), i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 – data di entrata in vigore di tale decreto legislativo – devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto a conclusione di ciascuna censura, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto dello stesso quesito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27130 del 2006, 36, 7258 e 16275 del 2007);

che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 febbraio 2007 e, tuttavia, nessuno dei quattro motivi di censura si conclude con il prescritto quesito di diritto;

che, tenuto conto della natura della causa, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA