Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19439 del 23/09/2011
Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17531/2007 proposto da:
P.R.D. (c.f. (OMISSIS)), S.M.
R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso l’avvocato GAGLIARDI Amedeo,
che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 534/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso e condanna aggravata alle spese.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.R.D. e S.M.R., con ricorso del 12 giugno 2007, hanno impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 534/07, depositata in data 5 febbraio 2007, con la quale la Corte d’appello, pronunciando sull’appello degli odierni ricorrenti – volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 32820/2002 del 27 agosto 2002, con cui era stato determinato il residuo indennizzo dei beni espropriati dal Governo della Libia negli anni 1970-1972 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha respinto l’appello;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
preliminarmente, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancata formulazione del quesiti di diritto a conclusione di ciascuno dei quattro motivi di censura dedotti;
che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per effetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2), i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 – data di entrata in vigore di tale decreto legislativo – devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto a conclusione di ciascuna censura, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto dello stesso quesito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27130 del 2006, 36, 7258 e 16275 del 2007);
che, nella specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 5 febbraio 2007 e, tuttavia, nessuno dei quattro motivi di censura si conclude con il prescritto quesito di diritto;
che, tenuto conto della natura della causa, le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011