Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19439 del 20/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19439 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 25441-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del

legale

rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLA
MASSAFRA, che lo rappresenta e difende giusta delega
2018

in atti;
– ricorrente –

1484
contro

INTURRI NATALE CORRADO;
– intimato –

Data pubblicazione: 20/07/2018

avverso la sentenza n. 970/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 06/11/2012 R.G.N. 600/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

N.R.G. 25441 2013

Fatto
1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania, in riforma della

sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto di Natale Corrado Inturri a percepire dall’Inps il
maggior trattamento retributivo spettante in ragione delle mansioni di dirigente espletate dal

retributive.
2.

La Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa doveva essere esaminata limitatamente

al periodo successivo al 14.7.2001 in quanto i diritti azionati in relazione al periodo precedente
si erano estinti per prescrizione ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. Tanto sul rilievo che il primo
atto interruttivo risaliva al 14.7.2006.
3.

Essa, inoltre, richiamati i principi affermati da questa Corte nelle sentenze nn.

12193/2011, 3814/2011/4382/2010, 2534/2009, 0233325″ ha rilevato che dalla documentazione
acquisita agli atti del processo risultava provato che l’Inturri aveva espletato in via esclusiva
l’attività di reggente della sede provinciale di Siracusa e, quindi, per circa un anno
contemporaneamente l’attività di reggente presso la sede provinciale di Messina e , poi, di
titolare della sede di Caltanissetta e di reggente della sede di Enna e che aveva svolto senza
soluzione di continuità le funzioni di direzione di tali uffici istituzionalmente spettanti al
dirigente, figura mancate in tali sedi.
4.

Avverso questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due

motivi.
5.

L’Inturri è rimasto intimato.

Motivi
Sintesi dei motivi
6.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ.,

violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. con riferimento all’art. 38 del CCNL
comparto Enti Pubblici non economici 1994-1997, dell’art. 13 del CCNL stesso comparto 19982001, del DPR n. 285 del 1988, degli artt. 52 e 69 del D. Lgs. n. 165 del 2001 in relazione
all’art. 111 c. 7 della Costituzione e dell’ad 6 della CEDU.
7.

Il ricorrente deduce che nel ricorso di primo grado l’Inturri si era limitato a elencare gli

incarichi affidatigli nel periodo compreso tra il 3.3.1994 ed il 9.11.2004, ma aveva omesso di
specificare se si trattava della preposizione ad uffici riservati al dirigente. Sostiene che il D.P.R.
n. 295 del 1988 prevede che il funzionario possa svolgere funzioni di reggenza e che l’art. 38

1

1.7.1998 al 9.11.2004 ed ha condannato l’Inps al pagamento delle corrispondenti differenze

N.R.G. 25441 2013

del CCNL 1994-1997 disciplina in modo specifico e differenziato il trattamento economico del
personale che riveste la qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione e quello del
dirigente e che l’art. 13 del CCNL Enti Pubblici non Economici 1998-2001, nel definire le Aree di
inquadramento, precisa che nulla è innovato in relazione al personale con qualifica di Ispettore
Generale e di Direttore di Divisione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 5

cod.proc.civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le
parti, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 c. 6 della Costituzione e all’art. 6
della CEDU.
9.

Deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione sul

rilievo che la Corte territoriale nel dispositivo ha dichiarato il diritto dell’Inturri a percepire il
maggior trattamento retributivo spettante dal 1.7.1998 al 9.11.2004 ma nella motivazione ha
affermato che la domanda doveva essere esaminata limitatamente al periodo successivo al
14.7.2001 perché i diritti azionati in relazione al periodo precedente tale data risultavano
coperti da prescrizione.
In via preliminare
10.

Il Collegio rileva che manca in atti la prova dell’awenuta notifica del ricorso in

cassazione alla parte rimasta intimata.
11.

La notifica del ricorso è stata effettuata il 7 novembre 2013 a mezzo del servizio postale

a norma dell’art. 149 cod. proc. civ.
12.

L’esame degli atti del fascicolo d’ufficio, necessario per la verifica della rituale

instaurazione del contraddittorio stante la mancata costituzione dell’ Inturri, ha evidenziato che
non è stata depositata la cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato
inviato il ricorso e, conseguentemente, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
13.

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, infatti, con la spedizione

dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di
ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia
l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è
stata eseguita. Ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione la
mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza
della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi
dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass.
7299/2018, 25552/2017, 13639/2011).
14.

La mancata costituzione dell’intimato esime il Collegio dal provvedere sulle spese del

giudizio di legittimità.

2

8.

N.R.G. 25441 2013

15.

Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve dichiarsi dovuto dal

ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a

P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nulla spese
Ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara dovuto dal ricorrente
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1 bis dell’art. 13
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 5 aprile 2018

norma del comma 1 bis dell’art. 13

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