Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19439 del 18/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 18/09/2020), n.19439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15638-2019 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95,
presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, rappresentato e
difeso da sè stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 4614/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA,
depositata l’08/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
l’Avv. F.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto di rigetto della sua istanza di liquidazione per l’attività svolta, nell’ambito di un processo penale, in favore di M.R., cittadino lituano;
il Tribunale aveva fondato la decisione sull’assenza di prova, da parte del difensore, di aver esperito le procedure per il recupero del credito, non ritenendo sufficienti, ai fini dell’irreperibilità, le ricerche svolte presso il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, la Questura e presso il difensore ove aveva eletto domicilio;
il difensore aveva omesso di effettuare le ricerche presso il paese di provenienza, pur disponendo di dati anagrafici certi;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.A. affidato ad un unico motivo;
non ha svolto attività difensiva Il Ministero della Giustizia.
Diritto
RITENUTO
che:
con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che gli accertamenti svolti non fossero idonei a provare che il difensore di ufficio avesse svolto tutte le procedure per il recupero del credito; secondo il ricorrente sarebbe stata sufficiente la prova dell’irreperibilità di fatto, dal momento che le ricerche presso il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, la Questura e presso il difensore ove aveva eletto domicilio, avevano dato esito negativo. Osservava che le ricerche presso il Paese di provenienza avrebbero comportato un notevole dispendio economico rispetto all’importo esiguo del credito;
il motivo non è fondato;
in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’irreperibilità dell’assistito, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 117 pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall’emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia. Ne consegue che il difensore d’ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell’imputato straniero – i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza – ha l’onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all’estero (Cassazione civile sez. VI, 07/04/2014, n. 8111);
nell’ipotesi in cui il cittadino straniero sia titolari di beni e redditi nel paese d’origine, il difensore d’ufficio può recuperare il suo credito all’estero; detti accertamenti possono essere effettuati, senza particolari difficoltà, nell’ipotesi in cui i dati anagrafici siano certi e, sulla base di essi, possano essere chieste informazioni al paese di provenienza;
quanto all’obiezione del ricorrente, secondo cui non sarebbe conveniente effettuare dispendiose procedure per accertare l’irreperibilità del cittadino straniero, in considerazione del modesto importo del credito, si tratta di valutazioni rimesse al legislatore, estranee alla violazione e/o falsa applicazione della norma di legge;
inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cassazione civile sez. II, 10/09/2019, n. 22579;Cass. Civ., n. 27854 del 2011);
il ricorso va pertanto rigettato;
non deve provvedersi alle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di cassazione, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020