Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19439 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13466-2018 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBITELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato MARTINO GIOVANNA,

rappresentato e difeso dagli avvocati PELUCCHI ALESSANDRO, SEPE

ANDREA;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio

dell’avvocato LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIPOLLA LUCIANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 984/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. G.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 984/2008 della Corte di Appello di Milano, che, respingendo il suo appello, aveva confermato la sentenza n. 1336/2016 del Tribunale di Busto Arsizio (che, in accoglimento della domanda revocatoria proposta da Intesa San Paolo spa, aveva dichiarato inefficace l’atto di compravendita 22/3/2012 intercorso tra la società STA srl, quale parte venditrice, e lui, quale parte acquirente).

2. Intesa San Paolo ha resistito con controricorso.

Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dalla STA Servizi Tecnologici Avanzati srl in liquidazione.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha proposto memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.II ricorso è affidato a due motivi.

1.1.Con il primo motivo il D. denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., nella parte in cui la Corte, recependo la decisione del giudice di primo grado, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio revocatorio sul presupposto che il decreto ingiuntivo, ottenuto in forma provvisoriamente esecutiva da Intesa (da lui opposto e non ancora definitivo), era sufficiente alla prova del credito. Premette che STA aveva rilasciato una fideiussione in favore di Format, società nel mondo della tecnologia e del software, a garanzia di una linea di credito; e che STA aveva a lui venduto un immobile, quello oggetto di domanda revocatoria; che la Banca aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e che quest’ultimo aveva fatto opposizione, ancora pendente). Deduce che l’esecutività del decreto ingiuntivo, concessa ai sensi di legge, non equivale ad affermarne la sua definitività e quindi neppure la certezza, liquidità ed esigibilità del credito che detto decreto ingiuntivo porta. Secondo il ricorrente, era stata del tutto legittima la sua richiesta di sospensione del giudizio revocatorio sul presupposto che il credito, che si assumeva essere stato pregiudicato dall’atto di compravendita 22/3/2012, non era stato ancora accertato; mentre la Corte non dando luogo alla sospensione sarebbe incorsa nel vizio denunciato.

1.2. Con il secondo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2901 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria e in particolare nella parte in cui:

a) ha riconosciuto in capo alla banca la qualità di creditrice senza effettuare alcun accertamento, neppure incidentale o di verosimiglianza, sull’effettiva esistenza di una posizione creditoria della Banca (tanto più che le previsioni, ritenute nulle nella sentenza n. 29810/2017 di questa Corte, si ritrovano nella fideiussione per cui è causa);

b) ha ritenuto provato l’eventus damni e la scientia fraudis sulla base del fatto che STA sapeva dell’avvenuta escussione della fideiussione, nonchè sulla base della tempistica delle comunicazioni in atto con specifico riferimento alla lettera d’Intesa, senza considerare che con detta lettera era stato semplicemente comunicato il mancato pagamento di Format delle somme dovute per esposizione derivante dagli affidamenti concessi per anticipi su fatture e che tale lettera non cera certo indicativa della consapevolezza che il debitore non aveva una patrimonialità tale da adempiere all’obbligazione (per cui la Sta e lui non erano certo consapevoli dell’eventuale pregiudizio che la vendita dell’immobile avrebbe generato alle ragioni creditorie della banca);

c) ha ritenuto sussistente il consilium fraudis sulla base del fatto che lui, al momento dell’atto di compravendita in esame (22/3/2012), era amministratore della STA, oltre che socio della stessa al 90%, e il giorno precedente era stato notiziato dell’escussione della garanzia a carico di STA e sua, senza considerare che lo stesso lasso di tempo, pari ad un giorno solo, tra la raccomandata della banca ed il rogito rendeva evidente come l’atto di trasferimento era stato fissato in precedenza e che lui aveva pagato a STA un prezzo certamente congruo per l’acquisto dell’immobile (nel quale viveva con il figlio, portatore di un handicap e con una accertata inabilità al 100%, al quale voleva garantire la disponibilità di una casa in cui vivere).

2.11 ricorso è inammissibile.

2.1. Inammissibile è il primo motivo sotto plurimi profili.

Invero, il ricorrente ha contemporaneamente eccepito il vizio violazione o falsa applicazione di una norma di legge ed il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, cioè vizi tra loro incompatibili.

Inoltre, il ricorrente, pur evocando i suddetti vizi, intende chiedere a questa Corte una diversa valutazione dei fatti di causa, diversa valutazione che, come è noto, è preclusa a questa Corte.

Ed ancora: il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere neppure eccepito allorquando, come si verifica nella specie, la sentenza impugnata si basi sugli stessi accertamenti di fatto compiuti dal giudice di primo grado.

Occorre poi rilevare che la sentenza impugnata ha fatto buon governo di principi di diritto affermati nella giurisprudenza di legittimità e, in particolare, – del principio per cui (cfr., tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016, Rv 639291 – 01), l’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore;

– nonchè del principio per cui (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019, Rv. 653004 – 01) il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poichè tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito.

Peraltro, nel caso di specie, il conflitto pratico, che l’art. 295 c.p.c. mira ad evitare, era comunque reso impossibile nella specie dal fatto che la sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto revocato nei confronti del creditore non costituisce titolo sufficiente per procedere all’esecuzione nei confronti del terzo acquirente (essendo a tal fine necessario che il creditore possa vantare anche un giudicato sull’esistenza del credito, ottenibile dal creditore soltanto nella causa relativa al credito, e non anche in quella relativa alla domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale).

Infine – premesso che nella specie la Banca ha fornito prova del proprio credito nei confronti della debitrice principale (la Format System) e della garante (la STA), producendo: sia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (peraltro confermato ad esito del giudizio di primo grado) nei confronti della società debitrice principale; sia la successiva ordinanza, che ha esteso la provvisoria esecuzione nei confronti della società garante – quanto al rilievo che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sarebbe di per sè insufficiente a sostenere l’esistenza del credito, si rileva che la nullità delle fideiussioni conformi alle norme bancarie uniformi elaborate dall’ABI non risulta aver costituito oggetto di nessun grado del giudizio di merito. Trattasi dunque di questione nuova e, pertanto, inammissibile.

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

Occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171 – 01).

Orbene, il motivo in esame, pur articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non implica alcun problema interpretativo dell’art. 2901 c.c., ma procede inammissibilmente ad affastellare considerazioni su risultanze fattuali e, soltanto ad esito della loro rivalutazione, pretenderebbe (sempre inammissibilmente) di desumere la violazione denunciata. Il tutto senza peraltro rispettare il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, stante la carenza di qualsiasi indicazione contenutistica e di localizzazione degli atti e dei documenti a cui fa riferimento.

D’altronde – premesso che nel caso di specie l’atto dispositivo revocato era successivo al sorgere del credito (e segnatamente al rapporto di anticipo su fatture ed alla fideiussione prestata da STA), ragion per cui era sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore – il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità laddove ha ritenuto che l’odierno ricorrente, nel momento in cui ha posto in essere l’atto dispositivo revocato (nella duplice veste di legale rappresentante di STA e di cessionario in proprio), era cosciente del pregiudizio che avrebbe arrecato alla banca, argomentando sul fatto che lo stesso, avendo ricevuto in data 21 marzo 2012 la diffida ad adempiere da parte della banca, il giorno successivo, quale amministratore di STA, aveva trasferito a sè l’unico immobile della società.

Peraltro, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo si risolve nella mera conoscenza generica del pregiudizio, che può essere generalmente provato anche per presunzioni e che è in re ipsa ogniqualvolta, come per l’appunto si è verificato nella specie, si è proceduto alla vendita dell’unico bene immobile di proprietà del debitore.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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