Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19438 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19438
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9385-2015 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO
MARSICO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8251/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relator Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.G., medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. della CAMPANIA, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.
In particolare, il giudice di appello, dopo avere premesso che, nel caso di medico convenzionato, è irrilevante la dotazione dì attrezzature (studio e strumenti di diagnosi) necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale, ha ritenuto che, nella specie, sussistesse il presupposto dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente si era avvalso di una segretaria (come dipendente) e di “ulteriori soggetti terzi”.
Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, il contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione.
2. Il primo ed il secondo motivo, con i quali il contribuente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè l’omesso esame – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – di un fatto decisivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
3. Nel caso di specie, concernente l’attività di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nella quale la presenza di personale appare limitata ad una sola persona con mansioni di segretario, la su esposta soglia minima non appare superata; anche la presenza di compensi a terzi, data l’esiguità degli stessi (v. pag. 8 del ricorso), non è di per sè elemento decisivo ai fini della sussistenza del detto presupposto impositivo, ben potendo siffatti compensi essere collegati (come sostenuto) ad importi corrisposti a terzi per necessarie collaborazioni dovute a malattie, impedimenti o ferie.
4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
5. La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di questo giudizio.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel nitrito, accoglimento il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti tutte le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016