Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19438 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25530/2005 proposto da:

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato NAPOLITANI SIMONA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MINEO Francesco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., ASSESSORATO AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIANA, G.O.;

– intimati –

sul ricorso 29784-2005 proposto da:

G.O. (C.F. (OMISSIS)), G.S.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

OSLAVIA 12, presso l’avvocato PALLOTTINO ALESSANDRO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PATERNITI LA VIA PIETRO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ASSESSORATO BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELLA REGIONE SICILIANA,

AVVOCATURA, in persona del Assessore pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 964/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ORTOLEVA

FRANCESCO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

PALLOTTINO ALESSANDRO che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per, previa riunione,

accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale e rigetto di

ogni altro motivo, anche del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 16-19 marzo 1985, G.O. ed P.A.M. convennero dinanzi al Tribunale di Catania la Provincia regionale di Catania e la Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione, esponendo che: a) la G. era proprietaria di un fondo sito in (OMISSIS), la metà del quale era goduto in usufrutto dalla P.; b) di tale fondo faceva parte anche una vasca ad uso irriguo; c) il predetto Assessore regionale, con decreto n. 372 del 2 febbraio 1979, aveva autorizzato l’impresa Cav. F.F. ad occupare temporaneamente ed in via d’urgenza – in nome e per conto della Provincia regionale di Catania – parte di detto fondo per la realizzazione dell'”Istituto tecnico aeronautico del Comune di Catania”; d) nel corso del periodo di occupazione legittima, tale opera pubblica era stata realizzata, senza che, entro detto periodo scaduto il 20 dicembre 1984, fosse stato emanato il decreto di esproprio.

Tanto esposto, le attrici chiesero, tra l’altro, la condanna dei convenuti – in solido tra loro – al risarcimento dei danni da occupazione espropriativa e per il danneggiamento del predetto impianto di irrigazione.

Si costituirono: la Provincia regionale di Catania, la quale chiese la reiezione delle domande, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, legittimata essendo la Regione Siciliana- Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione, eventualmente in concorso con l’impresa F.; la Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione, la quale chiese la reiezione delle domande, eccependo a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il suo intervento nel procedimento espropriativo si era limitato al mero finanziamento dell’opera pubblica.

1.1. – Con altra citazione del 18 aprile 1989, la Provincia regionale di Catania convenne dinanzi allo stesso Tribunale di Catania l’impresa F., chiedendo di essere da questa manlevata in relazione alla domanda contro di essa proposta con la predetta citazione del 16-19 marzo 1985. Costituitasi, l’impresa convenuta eccepì l’intervenuta prescrizione del diritto fatto valere nei suoi confronti.

1.2. – Il Tribunale adito, riunite le cause, in contraddittorio tra le parti e con G.S. – erede di P.A.M. -, con la sentenza n. 1363/00 del 7 novembre 2000 condannò, tra l’altro, la Provincia regionale di Catania e la Regione Siciliana- Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione, in solido tra loro, al pagamento, in favore della G. delle somme di L. 740.280.000, a titolo di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, di L. 197.698.750, a titolo di metà dell’indennità per occupazione legittima, e di L. 24.940.000, a titolo di risarcimento del danno da mancata irrigazione dell’agrumeto; respinse la domanda proposta dalla Provincia nei confronti dell’impresa F., per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2. – Avverso tale sentenza proposero distinte impugnazioni dinanzi alla Corte d’Appello di Catania: la Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione nei confronti dei G. e della Provincia regionale di Catania, chiedendo la reiezione delle domande per difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, la riforma della sentenza impugnata in punto determinazione dell’entità del risarcimento dei danni; la Provincia regionale di Catania nei confronti dei G., della Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione e dell’impresa F., chiedendo il rigetto delle domande per difetto di legittimazione passiva e la reiezione della domanda di risarcimento dei danni per mancata irrigazione dell’agrumeto, di tale illecito essendo responsabile l’impresa F..

La Corte adita, con la sentenza n. 964/04 del 12 ottobre 2004, riuniti gli appelli, tra l’altro, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione e rigettò la domanda di risarcimento del danno da mancata irrigazione dell’agrumeto, già liquidata in L. 24.940.000.

In particolare, la Corte di Catania – premesso che: con decreto assessoriale del 21 dicembre 1977, la Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione aveva finanziato il progetto relativo alla costruzione del predetto edificio scolastico ed aveva autorizzato l’espletamento di appalto- concorso; la Provincia regionale di Catania, con nota n. 2158 del 30 gennaio 1979, aveva comunicato che l’impresa F. era rimasta aggiudicataria dell’appalto-concorso; la Regione Siciliana- Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione, con decreto n. 372 del 9 febbraio 1979, aveva autorizzato l’impresa F. ad occupare in via d’urgenza i beni immobili della G., prorogando poi tale autorizzazione fino al 20 dicembre 1984, data entro la quale avrebbe dovuto concludersi il procedimento espropriativo; l’opera pubblica era stata realizzata nel 1980, senza che entro detto termine fosse stato emanato il decreto di esproprio; l’area espropriata e l’edificio scolastico era entrata nel patrimonio della Provincia, ente beneficiario dell’espropriazione -, per quanto in questa sede ancora rileva, ha affermato che: a) “Non essendo la Regione la promotrice del procedimento espropriativo, nè la beneficiarla dell’opera pubblica ma soltanto l’Amministrazione finanziatrice dell’opera, a nulla rilevando che il provvedimento di occupazione di urgenza sia stato emesso dalla stessa, ne discende che nella fattispecie, non potendosi ravvisare un concorso di responsabilità per il fatto illecito con la Provincia, deve essere esclusa la legittimazione passiva della Regione”; b) “Il Tribunale ha pure condannato la Provincia al risarcimento dei danni per la parte di agrumeto danneggiato dalla interruzione dell’impianto di irrigazione …. La Provincia ha impugnato anche questo capo della sentenza … Il motivo è fondato, non potendo essere posti a carico della Provincia danni da essa non causati, esclusivamente attribuibili all’impresa, nei confronti della quale gli appellati non hanno tuttavia proposto appello incidentale”.

3. – Avverso tale sentenza la Provincia regionale di Catania ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.

Resistono, con controricorso O. e G.S., i quali hanno anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi.

Resiste, altresì, con controricorso, la Regione Siciliana- Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorsi principale ed incidentale, in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. – In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso della Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione, perchè intempestivamente notificato.

Infatti, il ricorso principale è stato notificato all’Ente controricorrente in data 18 ottobre 2005, sicchè il termine per la notificazione del controricorso alla ricorrente principale scadeva in data 27 novembre 2005. Nella specie, il controricorso è stato invece notificato alla Provincia regionale di Catania in data 18 gennaio 2006.

3. – Con il primo (con cui deduce: “Violazione della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, art. 2, comma 2, e della L.R. 8 luglio 1911, n. 56, art. 3, comma 3, in rapporto alla L. 22 ottobre 1971, n. 865. Violazione dell’art. 2043 cod. civ.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”), e con il secondo motivo (con cui deduce: “Insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., n. 5”), – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente principale critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a hanno omesso di tener conto della disciplina vigente nella Regione Siciliana all’epoca della intervenuta occupazione espropriativa – cioè: della L.R. 8 luglio 1911, n. 56, art. 3, comma 3 (Norme per l’affidamento e l’esecuzione dei programmi di edilizia scolastica di cui alla L. 5 agosto 1975, n. 412), secondo cui “Per l’acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni”; nonchè della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, art. 2, comma 2 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l’acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), secondo il quale “Per le opere pubbliche di competenza della Regione o di altri enti e soggetti diversi da quelli indicati nel comma precedente rimangono ferme le attribuzioni degli organi competenti in materia di espropriazione ed occupazione in base alle norme vigenti” -, con la conseguenza che “essendo l’Assessore Regionale alla pubblica istruzione l’unico soggetto competente a norma delle disposizioni allora vigenti ad approvare e finanziare i progetti ed anche a consentirne la esecuzione mediante il vincolo e l’acquisizione delle aree, prima con i provvedimenti di urgenza e poi con il decreto di espropriazione definitiva, la mancata adozione del decreto di espropriazione definitiva nei termini di (legge non può che addebitarsi all’Assessorato stesso” (cfr. ricorso pag. 7); b) hanno omesso di considerare che il principio di origine giurisprudenziale – secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ogni responsabilità deve far capo al soggetto beneficiario dell’espropriazione che, nella specie, è indubbiamente la stessa Provincia regionale di Catania -, se applicato correttamente, avrebbe dovuto indurre i Giudici a quibus a “determinare l’entità dell’indennità di esproprio che si sarebbe pagata in caso di conclusione della procedura conforme alla legge e porla a carico della Provincia, e condannare l’Assessorato, inadempiente, a pagare la differenza tra il valore espropriativo come sopra accertato e quello, maggiore, liquidato a titolo di risarcimento e quindi con riferimento al valore venale dell’immobile in questione” (cfr. ricorso pag. 10).

4. – Con il primo (con cui deducono: “Violazione della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, art. 2, comma 2 e della L.R. 8 luglio 1911, n. 56, art. 3, comma 3, in rapporto alla L. 22 ottobre 1971, n. 865. Violazione dell’art. 2043 cod. civ.. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3”), e con il secondo motivo (con cui deducono: “Violazione dell’art. 2043 c.c.. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, i ricorrenti incidentali criticano la sentenza impugnata: a) nella parte in cui ha escluso la responsabilità solidale della Regione Siciliana-Assessorato ai beni culturali, ambientali ed alla pubblica istruzione, sostenendo che tale ente ha comunque la responsabilità di non aver emanato tempestivamente il provvedimento definitivo di esproprio, cioè entro il 20 dicembre 1984, termine finale prorogato del periodo di occupazione legittima;

b) nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno per la parte di agrumeto danneggiato dalla interruzione dell’impianto di irrigazione, sostenendo che, in ogni caso, la Provincia committente dei lavori, che si svolgevano sotto la direzione tecnica della stessa, è responsabile dei danni che derivano dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell’impresa F..

5. – Il ricorso principale è inammissibile.

La Corte d’Appello di Catania ha escluso la legittimazione passiva della Regione Siciliana rispetto alla proposta domanda risarcitoria da occupazione espropriativa, in quanto la stessa Regione non è stata nè la promotrice del procedimento espropriativo, nè la beneficiarla dell’opera pubblica ma soltanto l’Ente finanziatore dell’opera, sottolineando l’irrilevanza della circostanza che il provvedimento di occupazione di urgenza sia stato emesso dalla Regione medesima, con la conseguenza che, nella specie, non può ravvisarsi un concorso di responsabilità con la Provincia per l’illecito fatto valere nel giudizio.

Tale ratio decidendi è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui: a) nell’ipotesi di occupazione appropriativa, il fatto che la legge attribuisca a determinate autorità – quali il prefetto, il presidente della giunta regionale od il sindaco – il potere di emettere sia il decreto di occupazione temporanea sia quello di esproprio non comporta che le stesse siano legittimate passivamente nell’azione di risarcimento del danno derivato dall’illecito, in quanto anche se esse sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l’espropriante e non è possibile riferirne l’attività all’amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica; b) in detta ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che, in violazione del precetto generale di cui all’art. 2043 cod. civ., ha posto in essere le attività materiali di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo solo residuare, qualora lo stesso (come delegato, concessionario od appaltatore) curi la realizzazione di un’opera di pertinenza di altra amministrazione, la responsabilità concorrente di quest’ultima, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione cosiddetta “traslativa”, ovvero di delega ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 60 (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24397 del 2007, pronunciata a sezioni unite).

Ciò posto, il motivo di censura sub a) è inammissibile, perchè – anche a voler prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento pertinente nella specie – la critica mossa alla decisione di escludere la responsabilità solidale della Regione Siciliana, così come formulata, difetta totalmente sia della indicazione dei fatti costitutivi dell’eventuale contributo causale dato dalla stessa Regione alla realizzazione dell’illecito in questione, sia della dimostrazione che tali fatti sono stati ritualmente e tempestivamente dedotti nei giudizi di merito, sia della omessa considerazione degli stessi fatti da parte dei Giudici a quibus. In particolare e ad esempio, la Provincia ricorrente – la quale fonda l’affermazione della responsabilità della Regione sulla circostanza della tardiva emissione del decreto di esproprio da parte di quest’ultima nonostante l’ultimazione dei lavori entro il termine dell’occupazione legittima – avrebbe dovuto dimostrare di aver tempestivamente e ritualmente dedotto dinanzi ai Giudici del merito il fatto costitutivo rappresentato dall’assolvimento dell’onere, su di essa gravante, di avere promosso e sollecitato la tempestiva emissione del decreto di esproprio (cfr., ad es., la sentenza n. 11849 del 2007).

Anche il motivo di censura sub b) è inammissibile, perchè esso, nel prospettare la soluzione di addebitare alla Provincia l’indennità di espropriazione ed alla Regione la differenza a titolo di risarcimento del danno, pone una questione del tutto nuova, ciò a prescindere che la stessa censura presuppone, comunque, l’affermazione della corresponsabilità della Regione medesima, esclusa invece nella specie dalla dichiarata inammissibilità della precedente censura.

6. – Il ricorso incidentale è parimenti inammissibile.

La censura sub a) è inammissibile per i medesimi motivi argomentati al fine di dichiarare l’inammissibilità della censura sub a) del ricorso principale.

Per quanto attiene alla censura sub b), la stessa è inammissibile, perchè non è stata censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Infatti, la Corte di Catania ha affermato: “Il Tribunale ha pure condannato la Provincia al risarcimento dei danni per la parte di agrumeto danneggiato dalla interruzione dell’impianto di irrigazione (…). La Provincia ha impugnato anche questo capo della sentenza (…). Il motivo è fondato, non potendo essere posti a carico della Provincia danni da essa non causati, esclusivamente attribuibili all’impresa, nei confronti della quale gli appellati non hanno tuttavia proposto appello incidentale”.

A prescindere dalla giustezza o no di tale capo della sentenza impugnata, sta di fatto che i ricorrenti incidentali, nel formulare la loro critica, non ne tengono conto, limitandosi a ribadire genericamente la responsabilità della Provincia per l’omesso esercizio dei suoi poteri di vigilanza nei confronti dell’impresa F..

7. – La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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