Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19438 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19438 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 16670-2007 proposto da:
EDIL MANZI DI ULDERICO MANZI & C SNC IN LIQUIDAZIONE
04408571000, in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39,
presso lo studio dell’avvocato SABIA VINCENZO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –

2013
1269

contro

COND VIA LAURENTINA 749 PALAZZINE A B ROMA;
– intimato –

sul ricorso 21141-2007 proposto da:

Data pubblicazione: 22/08/2013

o
COND VIA LAURENTINA 749 PALAZZINE A B ROMA, in
persona dell’Amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F PAULUCCI DE
CALBOLI l, presso lo studio dell’avvocato MORO
MAURIZIO, che lo rappresenta e difende;

contro

EDIL MANZI DI ULDERICO MANZI & C IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1880/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/05/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato SABIA Vincenzo, difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente ricorrente incidentale –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9/10/1997 il Condominio di via
Laurentina 749 in Roma conveniva in giudizio la società
Edil Manzi s.n.c. chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni derivanti dalla difettosa

terrazzi, appaltate alla convenuta.
La s.n.c. Edil Manzi si costituiva deducendo che le
opere erano state eseguite a regola d’arte; in via
riconvenzionale chiedeva la condanna del condominio al
pagamento del residuo prezzo dell’appalto.
All’udienza di trattazione della causa ex art. 183
c.p.c. (nel testo vigente prima della riforma di cui al
D.L. n. 35/2005)il Condominio integrava (secondo quanto
affermato nella sentenza oggi impugnata)la domanda
iniziale chiedendo la declaratoria di risoluzione del
contratto per inadempimento dell’appaltatore.
Con sentenza del 28/11/2001 il Tribunale di Roma
dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per
inadempimento della Edil Manzi s.n.c. che condannava
alla restituzione delle somme ricevute dal Condominio.
Edil Manzi proponeva appello fondato su tre motivi.
Il Condominio si costituiva e proponeva appello
incidentale per ottenere un maggiore risarcimento.

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esecuzione delle opere di impermeabilizzazione dei

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 20/4/2006
rigettava sia l’appello principale che l’appello
incidentale e compensava le spese del grado.
La Corte di Appello rilevava:
in relazione al primo motivo di appello, che la

formulata, era stata correttamente qualificata dal
primo giudice come domanda di garanzia per vizi e
difetti dell’opera in quanto il Condominio, contestando
la cattiva esecuzione dei lavori appaltati, non aveva
proposto una domanda extracontrattuale ex art. 1669
c.c., ma una domanda contrattuale; neppure era stato
compromesso il diritto di difesa della società
convenuta (per la mancata espressa concessione, alla
udienza di prima comparizione di un termine per
proporre le eccezioni non rilevabili di ufficio) perché
nel processo era stata fissata la successiva udienza di
trattazione così che il termine per le difese era
implicitamente quello di legge; pertanto era tardiva
l’eccezione di decadenza e prescrizione della garanzia
sollevata solo nella memoria di replica depositata ai
sensi dell’art. 183 comma 5 c.p.c. dopo l’udienza di
trattazione;

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domanda di risarcimento danni, per come era stata

in relazione al secondo motivo di appello, che
l’onere probatorio relativo al nesso eziologico tra il
danno e le opere realizzate dall’impresa era provato
dall’ATP e dalla consulenza tecnica espletata in corso
di causa essendo accertato che le opere appaltate allo

non avevano raggiunto lo scopo e anzi avevano provocato
ulteriori infiltrazioni;
– in relazione al terzo motivo, che il Condominio non
perdeva

la

legittimazione

attiva

in conseguenza

dell’intervento in giudizio dei singoli condomini
perché l’appellante non aveva citato, per il giudizio
di appello, i singoli condomini i quali neppure erano
litisconsorzi necessari, ma avevano semplicemente
proposto un mero intervento adesivo e nessuna pronuncia
era stata emessa nei loro confronti dal giudice di
primo grado che si era limitato a compensare le spese
di giudizio.
La

Corte

infine,

distrettuale,

rigettava

anche

l’appello incidentale del Condominio diretto ad
ottenere un risarcimento pari all’intero costo delle
nuove opere di impermeabilizzazione, perché il danno
subito dal condominio non poteva eccedere l’ammontare
della somma già pagata all’impresa tenuto conto che la

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scopo di impermeabilizzare le coperture condominiali

carente

impermeabilizzazione

coperture

delle

preesisteva all’intervento dell’impresa che dunque era
responsabile solo nei limiti della somma ricevuta senza
avervi posto rimedio.
La Edil Manzi s.n.c. propone ricorso affidato a tre

Resiste con controricorso il Condominio che propone
ricorso incidentale fondato su un unico motivo e
propone domanda di risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c nei confronti della società ricorrente per avere
eccepito il difetto di legittimazione passiva nella
piena consapevolezza di essere la controparte
contrattuale del condominio, come dimostrato dalla
fattura dalla stessa redatta per l’esecuzione delle
opere.
Motivi della decisione
Preliminarmente

il

ricorso

principale

e

quello

incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.
trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa
sentenza.
1. Con il primo motivo la società ricorrente principale
deduce la nullità della sentenza per avere accertato la
responsabilità contrattuale in base ad un rapporto
giuridico inesistente e l’improponibilità o

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motivi.

inammissibilità della domanda di risoluzione del
contratto d’opera per difetto di legittimazione passiva
di essa ricorrente in quanto parte del contratto era
Uldrico Manzi come persona fisica e non quale legale
rappresentante della società in quanto il Manzi, a

contratto quale titolare della ditta individuale Edil
Manzi.
1.1 n motivo è infondato.
Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio salvo il
limite del giudicato eventualmente formatosi (che
nella specie si sarebbe effettivamente formato in
difetto di appello sulla legittimazione passiva
implicitamente ritenuta dal primo giudice accogliendo
la domanda di risoluzione), ma sussiste solo quando il
convenuto non risulti essere il soggetto nei cui
confronti l’azione può essere esercitata.
Pertanto la carenza di legittimazione attiva o passiva
consegue solo alla verifica, secondo la prospettazione
attorea, della regolarità formale del contraddittorio.
Invece, l’effettiva titolarità del rapporto giuridico
controverso attiene al merito della controversia e il
suo difetto non può essere rilevato d’ufficio dal

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detta della ricorrente, avrebbe sottoscritto il

giudice ma, essendo rimesso al potere dispositivo della
parte interessata, deve essere dedotto nei tempi e nei
modi previsti per le eccezioni di parte (v. ex mu/tis
Cass. 3/6/2009 n. 12832).
In altri termini, la legittimazione ad agire e a

(possibilità giuridica, interesse ad agire) devono
essere accertate non già in relazione alla loro
sussistenza effettiva ma a quanto affermato con l’atto
introduttivo del giudizio e quindi la legittimazione
dal lato passivo resta stabilita per il semplice fatto
che l’attore abbia indicato nel convenuto il soggetto
che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto
in giudizio giusta, la detta prospettazione fattane
dallo stesso attore, è destinato a subire gli effetti
per il conseguimento dei quali l’azione è stata
proposta, e ciò indipendentemente dall’effettiva
titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo
(v., tra le tante, Cass. 6/3/2008 n. 6132).
Il condominio aveva agito nei confronti della società
indicandola quale controparte del contratto del quale
deduceva l’inadempimento e pertanto l’eccezione
relativa alla titolarità del rapporto contrattuale
dedotto doveva essere sollevata nel termine assegnato

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contraddire, così come le altre condizioni dell’azione

dal giudice per la proposizione da parte del convenuto
delle eccezioni non rilevabili d’ufficio secondo quanto
previsto dall’art. 180 c.p.c.
dalla

L.

n.

353

del

(nel testo novellato

1990,

ratione

temporis

applicabile).

la violazione e falsa applicazione dell’art.

183

c.p.c., l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione
in ordine alla mancata valutazione della censura sulla
ritualità e tempestività delle eccezioni di decadenza e
di prescrizione dell’azione proposte in conseguenza
della nuova domanda di risoluzione per inadempimento.
La ricorrente sostiene di avere eccepito, in primo
grado, che il Condominio attore aveva mutato l’iniziale
domanda risarcitoria,

fondata sulla responsabilità

extracontrattuale, in domanda risarcitoria da
responsabilità contrattuale, proposta con la memoria ex
art. 183 comma quinto c.p.c. e che pertanto dovevano
ritenersi tempestive le eccezioni di decadenza e
prescrizione proposte da essa convenuta in conseguenza
della nuova domanda attrice.
La ricorrente, formulando il quesito ex art. 366 bis
c.p.c., ora abrogato, ma applicabile

ratione temporis,

chiede se possono ritenersi tempestive le eccezioni di

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2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce

decadenza della garanzia per vizi dell’opera e di
prescrizione dell’azione di inadempimento che sono
conseguenza della domanda nuova proposta dall’attore
per la prima volta con la memoria ex art. 183 comma
quinto c.p.c., trattandosi di eccezioni proposte nella

art. 183 c.p.c. o anche a verbale nella prima udienza
successiva.
2.1 Il motivo è infondato perché la Corte di Appello
non ha ritenuto che la domanda di garanzia per vizi
dell’opera fosse stata proposta per la prima volta con
la memoria ex art. 183 comma quinto c.p.c., ma che
correttamente il giudice di primo grado aveva
interpretato la domanda proposta già con l’atto di
citazione dal Condominio come domanda di garanzia per
vizi e difetti dell’opera ex artt. 1667 e 1668 c.c.,
mentre con la memoria ex art. 183 c.p.c. era stata
semplicemente integrata l’iniziale domanda risarcitoria
per responsabilità contrattuale con la domanda di
risoluzione.
Ne

consegue

che

le

eccezioni

di

decadenza

e

prescrizione, come correttamente rilevato dal giudice
di appello, avrebbero dovuto essere proposte nel
termine perentorio non inferiore a venti giorni prima

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prima difesa utile, ossia nella memoria di replica ex

dell’udienza di trattazione (come previsto dall’art.
180 c.p.c. nel novellato dalla L. n. 353 del 1990 ma
antecedente alla riforma di cui al D.L. 35/2005,
ratione temporis

applicabile); il quesito di diritto

non è pertinente perché muove dall’erroneo presupposto

proposta una domanda nuova.
3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e
l’illegittima e arbitraria interpretazione del
contratto d’opera per avere, il giudice di appello,
ritenuta obbligata la Edil Manzi al ripristino degli
appartamenti interessati in virtù del contratto
d’opera.
La ricorrente sostiene:
– che i danni da infiltrazione erano preesistenti alla
realizzazione delle opere di risanamento le quali non
hanno peggiorato, ma, anzi, migliorato lo stato dei
luoghi;
– che né il condominio, né i condomini hanno provato lo
stato dei luoghi preesistente;
– che il contratto prevedeva solo il risanamento dei
terrazzi e non anche il rifacimento degli appartamenti
sottostanti

e,

inoltre,

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non

prevedeva

che con la memoria ex art. 183 c.p.c. fosse stata

l’impermeabilizzazione

delle

coperture

laterali

perimetrali, la cui mancata previsione ha influito
negativamente sul raggiungimento della perfetta
impermeabilizzazione;
– che il Condominio, per ottenere il risarcimento dei

provare le loro perfette condizioni o l’aggravamento
delle loro condizioni;
– che tali danni non potevano essere imputati ad essa
ricorrente.
3.1 n motivo è inammissibile per due autonome ragioni:
– il motivo, fondato su una pretesa violazione di legge
(art. 2697 c.c.), manca del tutto del quesito di
diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art.
366 bis c.p.c., applicabile

ratione temporis

tenuto

conto della data di deposito della sentenza impugnata
(20/4/2006);

il

quesito

di

diritto

in

calce

all’illustrazione dei motivi, riguarda solo il secondo
motivo e non il terzo;
– il motivo denunzia violazione dell’onere probatorio
in relazione alla prova del nesso causale tra i danni e
le opere da essa realizzate con riferimento alla
mancata prova delle condizioni preesistenti senza
attingere

la

ratio decidendi

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secondo la quale

danni subiti dai singoli appartamenti, avrebbe dovuto

l’inidoneità

delle

opere

realizzare

a

l’impermeabilizzazione era stata accertata sia in sede
di A.T.P. sia con la consulenza tecnica di ufficio e
che per questo motivo la società doveva restituire
quanto ricevuto per un’opera non realizzata e per tale

per un lavoro tanto male eseguito da non consentire il
raggiungimento dello scopo per il quale era stato
affidato.
Quanto

alla

interpretazione

pretesa
del

e

“illegittima
contratto”

la

arbitraria
censura

inammissibile per assoluta genericità (manca
l’indicazione delle regole di ermeneutica contrattuale
che sarebbero violate, non è riportato con completezza
il contenuto del contratto, manca l’indicazione di
elementi idonei ad apprezzarne la rilevanza con
riferimento alle risultanze degli accertamenti tecnici
posti a fondamento della sentenza impugnata) e per la
mancanza di un quesito di diritto.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il
Condominio deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. e
l’omessa motivazione lamentando la compensazione delle
spese del grado di appello che la Corte distrettuale
avrebbe disposto senza motivare.

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ragione l’appaltatore non poteva trattenere il prezzo

4.1. Il motivo è infondato perchè la Corte di Appello
ha congruamente motivato la compensazione rilevando,
nel decidere sulle spese, che era stato rigettato non
solo l’appello della società, ma anche l’appello
incidentale del Condominio, ossia facendo implicito, ma

che l’art. 92 c.p.c. considera idonea a giustificare la
compensazione delle spese.
5.

La domanda di risarcimento per responsabilità

processuale aggravata deve essere rigettata in quanto
non sono stati addotti elementi idonei a ritenere
sussistente l’esistenza di un danno ancorchè non
provato nel suo ammontare, tenuto conto che la
responsabilità processuale è dedotta con riferimento ad
uno soltanto dei tre motivi di ricorso.
6. In conclusione devono essere rigettati il ricorso
principale,

quello

incidentale

e

la

domanda

risarcitoria ex art. 96 c.p.c.; le spese di questo
giudizio di cassazione devono essere integralmente
compensate tra le parti in considerazione della
reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti il ricorso principale e quello
incidentale, rigetta entrambi.

14

inequivocabile riferimento alla reciproca soccombenza

Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, addì 9/5/2013.

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