Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19438 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 18/07/2019), n.19438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – reConsigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13327-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI FABRIZIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNELLI GIOVANNI, PASQUINI

ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. GIOACCHINO BELLI

36, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO CLEMENZI – TRITTO, presso gli

avvocati TRITTO SILVIA, CLEMENZI SILVIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GILARDI FRANCESCA;

– controricorrente –

contro

L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 687/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. C.M. ha proposto ricorso nei confronti di L.D. e della compagnia Assicurazioni Generali s.p.a. avverso la sentenza 687/2017 della Corte di Appello di Firenze che, respingendo l’impugnazione principale e le impugnazioni incidentali proposte dalle parti, ha integralmente confermato la sentenza n. 7/2009 del Tribunale di Pistoia. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla C., aveva condannato il Luporini al pagamento in favore di parte attrice dell’intera somma richiesta di Euro 195,000.00 (quale importo indebitamente percepito, anche nella millantata qualità di agente-ispettore principale della compagnia, per la sottoscrizione di un inesistente contratto di assicurazione sulla vita denominato “Assicurazione di capitale differito rivalutabile”), ma aveva ritenuto sussistente il vincolo di solidarietà passiva tra il Luporini e la compagnia nei soli limiti di Euro 44.415,29.

2. Ha resistito la compagnia Alleanza Assicurazioni s.p.a., quale società soggetta all’attività di direzione e coordinamento delle Assicurazioni Generali s.p.a. ed appartenente al Gruppo Generali, titolare del diritto sostanziale di cui si controverte.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dal Luporini, già contumace nel giudizio di appello.

3.Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.In vista dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 e 2049 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità della compagnia, pur provata nell’an, non era stata provata nel quantum, ed ha, conseguentemente limitato la somma risarcibile dalla Compagnia in Euro 44.415,29 (somma corrispondente a quella a lei restituita dal Luporini nei locali dell’agenzia, davanti a testimoni), mentre, secondo la tesi della ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la compagnia stessa tenuta, in via solidale, a restituirle l’intera somma che lei aveva versato al L. (per l’appunto pari ad Euro 195,000.00, somma che il L. era stato condannato a risarcirle). Rileva che: la responsabilità del preponente ha natura oggettiva e che al preponente si propaga automaticamente la responsabilità per il fatto illecito commesso dal preposto; la responsabilità del preponente ha natura solidale, mentre la differenziazione della misura del risarcimento imputabile, pro quota, al preponente e al preposto presuppone l’accertamento e la prova delle rispettive quote di colpa, elementi che rilevano soltanto nei rapporti interni tra le parti; e che, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del vincolo di occasionalità necessaria, è del tutto irrilevante che l’attività illecita sia stata svolta dall’agente all’interno o all’esterno dei locali dell’agenzia.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento sotto il profilo dell’art. 116 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di valutare secondo il suo prudente apprezzamento, nei confronti della compagnia, la dichiarazione scritta con la quale il L. aveva ammesso di aver ricevuto dalla C. a titolo di investimento la somma di Euro 195,000.00, mentre, secondo la tesi della ricorrente, alla confessione stragiudiziale avrebbe dovuto riconoscersi valore di prova legale ai sensi dell’art. 2733 c.c..

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il ricorso non soddisfa in primo luogo il requisito della sommaria esposizione dei fatti, previsto (a pena di inammissibilità per l’appunto) dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266 – 01), il ricorso, per soddisfare detto requisito, deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.RU(-è- c&-“l’41653,

Orbene, nella specie, il ricorrente: nulla riferisce sulle ragioni della domanda introduttiva (circostanza questa che rende incomprensibile il riferimento al contenuto delle comparse di Cost. dei due convenuti); nulla riferisce sullo svolgimento del processo di primo grado e sulle ragioni della sentenza di primo grado (della quale si limita a riprodurre il dispositivo); nulla riferisce sulle ragioni poste a fondamento dell’appello (del quale si limita a riprodurre le conclusioni). Così operando, il ricorrente non ha posto questo giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.5

2.2. Il ricorso è inammissibile anche per mancata osservanza del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)

Invero, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il motivo è inammissibile, ogni qual volta la sua illustrazione si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva i contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui in questo giudizio di legittimità il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), se nella disponibilità, sarebbe esaminabile dalla Corte, ovvero, sempre in quanto prodotto, sa esaminabile in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette Cass. sez. un. 22716 del 2011).

Tanto si verifica nel caso di specie nel quale la ricorrente nell’esposizione del fatto e nell’illustrazione dei motivi fa riferimento a proposte, quietanze, polizze, risultanze documentali e testimoniali, ma inammissibilmente non riporta il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

2.3. Ai rilievi che precedono, si aggiunge il rilievo che entrambi i motivi formulati finiscono per evocare (peraltro, in modo incomprensibile, proprio per le carenze individuate ai punti che precedono) una valutazione della quaestio facti, che, come è noto, è invece preclusa in sede di legittimità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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