Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19438 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 08/07/2021), n.19438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G.N. 16057/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

RESIDENZA ANNA DUE s.r.l.;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 17/43/13 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 05/02/2013 e non

notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 18/11/2020 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito ad attività istruttoria svolta da funzionari dell’Agenzia delle Entrate di Busto Arsizio e confluita nell’unico PVC del 25/02/2009, furono emessi nei confronti della Residenza Anna Due s.r.l. due distinti avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004 e 2005, con i quali furono accertati, quanto al 2004, costi non deducibili e violazioni relative alla fatturazione Iva e, quanto al 2005, maggiore Iva, Irap e Ires in relazione a maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili, verificati sulla base dei valori OMI e di ulteriori presunzioni, costi per servizi non inerenti, costi per energia non di competenza e componenti negativi privi dei requisiti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (ossia compensi all’amministratore e altri componenti negativi).

Impugnati separatamente i predetti atti dalla società contribuente, la C.T.P. di Varese, riunite le cause, respinse interamente il ricorso quanto all’anno di imposta 2004 e lo accolse parzialmente quanto al 2005, annullando la ripresa a tassazione relativa all’omessa contabilizzazione dei ricavi induttivamente ricostruiti dall’Ufficio, sul presupposto che i valori OMI, in seguito alla norma comunitaria 2008 che aveva modificato il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), costituissero una presunzione semplice e che gli ulteriori elementi evidenziati dall’Agenzia della Entrate fossero inidonei a fondare l’avviso di accertamento.

All’esito del giudizio di gravame, promosso dall’Agenzia delle Entrate e nel quale la contribuente propose a sua volta appello incidentale in relazione alle riprese inerenti l’accertamento relativo

all’anno 2004, la C.T.R. della Lombardia confermò la sentenza di primo grado e compensò le spese del giudizio.

2. Avverso questa sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso, si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., per vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi la C.T.R. limitata a qualificare la quotazione OMI come presunzione semplice e avere reputato irrilevanti gli ulteriori elementi addotti dall’Ufficio, secondo quanto asseritamente dimostrato dalla contribuente, senza alcun altra specificazione, così impedendo di controllare l’esattezza e la logicità del ragionamento seguito.

2. Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. omesso di esaminare gli elementi di prova dedotti dall’Ufficio, come indicati nel PVC ed enucleati compiutamente nell’atto d’appello.

3. Il primo motivo è fondato.

Si osserva innanzitutto come la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 212, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha reso non deducibile, quale vizio di legittimità, il semplice difetto di sufficienza della motivazione, non abbia certo sottratto i provvedimenti giudiziari all’obbligo di motivazione previsto in generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la cui violazione è configurabile quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sia del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile), concretandosi, in tal caso, una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (vedi Cass. Sez. 6, 25/9/2018, n. 22598, Cass. Sez. L., 25/10/2018, n. 27112, Cass. Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha, in particolare, affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito non indichi, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non proceda ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. da ultimo Cass. Sez. 6, 7/4/2017, n. 9105, Cass. Sez. L., 5/8/2019, n. 20921, Cass. Sez. 5, 6/6/2012, n. 9113, Cass. Sez. 1, 27/1/2006, n. 1756), o quando non espliciti il quadro probatorio (vedi Cass. Sez. L., 14/2/2020, n. 3819), essendo egli tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta (cfr Cass. Sez. 3, 30/5/2019, n. 14762) e non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarne il contenuto con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. 6-5, 23/5/2019, n. 13977, Cass. Sez. U., 3/11/2016, n. 22232), sicché è viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva (Cass. Sez. 3, 30/5/2019, n. 14762, cit.) o quella che non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass., sez. 1, 30/06/2020, n. 13248).

4.1 Orbene, la C.T.R. non si è attenuta, nella specie, ai predetti principi.

A fronte della molteplicità di elementi indiziari evidenziati dall’Ufficio a dimostrazione della contestata evasione fiscale, analiticamente descritti nei motivi di appello e integralmente riportati in ricorso (incongruenze tra fatture di vendita di appartamenti identici; immobili accatastati e venduti a prezzi superiori a quelli delle abitazioni; prezzi praticati a società superiori a quelli praticati nelle vendite a privati; mutui per importi superiori ai prezzi di vendita dichiarati; incongruenze tra prezzi praticati ante e post D.L. 4 luglio 2006, n. 223; differenza di prezzo rispetto alle inserzioni delle agenzie immobiliari; irregolarità nella fatturazione degli acconti; prezzi inferiori alle quotazioni OMI; irregolarità nella contabilizzazione delle rimanenze), alcuni dei quali ulteriormente rafforzati da aspetti fattuali addotti per contrastare le obiezioni difensive della contribuente (ad esempio, sulla differente esposizione di appartamenti siti nel medesimo piano, rivelatasi falsa, o sulla qualificabilità come acconti e non come caparra confirmatoria dei versamenti effettuati in più tranche in favore della contribuente), la C.T.R. si è limitata ad affermare che: “la quotazione OMI costituisce presunzione semplice e come tale deve essere corroborata da altri elementi. Quelli addotti dall’Ufficio risultano insussistenti come è stato dimostrato dalla contribuente”.

Inoltre, mentre gli elementi addotti dall’Ufficio vengono sinteticamente elencati quantomeno nella parte descrittiva della sentenza, sebbene poi non analizzati in fase di giudizio, niente è detto in merito alle deduzioni difensive della contribuente, rispetto alle quali viene data emersione esclusivamente alla questione della qualificabilità come acconto o caparra confirmatoria delle somme ricevute da un acquirente.

Pertanto, deve ritenersi che la C.T.R., pur avendo correttamente inquadrato la valenza probatoria delle quotazioni OMI, pacificamente non costituenti fonte di prova del valore venale in comune commercio e necessitanti di ulteriori indizi (in tal senso, Cass., sez. 5, 25/01/2019, n. 2155; Cass., sez. 5, 07/09/2018, n. 21813; Cass., sez. 5, 12/04/2017, n. 9474), non abbia dato conto dei motivi per cui gli elementi addotti dall’Ufficio non fossero idonei a fondare la pretesa tributaria e fossero anzi irrilevanti davanti alle deduzioni difensive della contribuente, sui cui contenuti peraltro non ha fatto alcun accenno.

Ne deriva perciò la fondatezza del motivo.

5. L’accoglimento della prima censura comporta l’assorbimento della seconda, attenendo l’omessa motivazione della sentenza alla mancata estrinsecazione del ragionamento logico seguito proprio con riguardo a quei fatti rispetto ai quali essa è stata formulata.

6. In definitiva, in considerazione dell’accoglimento del primo motivo, la causa deve essere rimessa alla Commissione tributaria della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il 2, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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