Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19437 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19437 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 17222-2013 proposto da:
FIORINO GIORGIO C.F. FRNGRG72R29A182D, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO COSTANTINI, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1213

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 20/07/2018

Avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO,
GIUSEPPINA GIANNICO, FRANCESCA FERRAZZOLI, giusta
delega in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1086/2011 della CORTE

447/2007.

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/07/2012 R.G.N.

R.G. 17222/2013

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Bologna, accogliendo l’appello proposto dall’INPS, ha
riformato la sentenza di primo grado e respinto la domanda proposta dall’avv.
Giorgio Fiorino, volto al riconoscimento dell’assegno ad personam ex art. 3,
commi 57 e 58 legge n. 537 del 1993. Il Fiorino, dirigente presso l’INPDAP,
vincitore di un concorso per avvocato presso l’INPS aveva sottoscritto il
relativo contratto, ma durante il periodo di prova aveva rassegnato le sue

dimissioni, non essendo stata accolta la sua domanda diretta ad ottenere il
suddetto assegno. In data 18 giugno 2004 aveva presentato domanda di
riammissione in servizio presso l’INPS, unitamente alla richiesta intesa al
riconoscimento dell’assegno. A seguito del rigetto opposto dall’Istituto, aveva
adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna, che accoglieva entrambe
le domande.
2. L’appello dell’INPS veniva accolto in parte: la Corte territoriale confermava
il capo della sentenza di primo grado relativa al diritto del ricorrente ad essere
riammesso in servizio nello stato in cui si trovava al momento delle dimissioni
e quindi nel periodo di prova. Riteneva invece fondato il secondo motivo,
secondo cui la norma di cui all’art. 3, commi 57 e 58 legge n. 537 del 1993
riguarda solo le Amministrazioni dello Stato e non il passaggio tra enti
pubblici.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’avv. Fiorino con unico motivo, al
quale resiste l’INPS con controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato
memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Con unico motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art. 3,

commi 57 e 58 legge n 537 del 1993. Si deduce che, all’atto dell’assunzione, al
ricorrente venne attribuito il trattamento economico iniziale contrattualmente
previsto per il personale dell’Istituto in relazione alla qualifica conseguita e
secondo quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso. Si assume che il
rigetto, motivato dalla non estendibilità dell’assegno (contemplato per i
passaggi di carriera presso la “stessa o diversa amministrazione” dello Stato ai
sensi dell’art. 202 t.u. 3/57) all’INPS, in quanto estraneo all’Amministrazione
statale, sarebbe errato alla luce dell’intero sistema contemplato dal d.lgs.
165/01, dove gli istituti che riguardano il passaggio di personale tra diverse
amministrazioni (v. artt. 30 e 31) pacificamente trova applicazione anche agli
enti pubblici non economici. Si precisa poi che, nel caso in esame, la

, ‘Ill’ir

dila

R.G. 17222/2013

controversia non involge la natura riassorbibile o meno dell’assegno, ma in
radice la sua spettanza.
2.

L’INPS ha opposto, in controricorso, che la recente giurisprudenza

amministrativa ha escluso che l’istituto in esame possa trovare applicazione in
via estensiva, essendo norma di stretta interpretazione, valevole solo per
l’organizzazione burocratica dello Stato-apparato o Stato-amministrazione e ha

carriera, ma della costituzione ex novo di un rapporto di lavoro presso l’INPS,
ente pubblico non economico, a seguito di superamento di un concorso per il
reperimento di specifiche professionalità.
3. Il ricorso è infondato.
4.

In materia di pubblico impiego privatizzato, l’assegno

ad personam,

previsto dall’art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall’art.3, comma 57,
della legge n. 537 del 1993, si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di
carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell’accesso per
concorso, e non è applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non
assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all’entrata in vigore della legge n. 537
del 1993 fosse già intervenuta la “privatizzazione” del pubblico impiego ad
opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica
del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l’unificazione della
disciplina (Cass. n. 17645 del 2009; conf. Cass. 11985 del 2010).
5. Detti principi devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nella
motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi qui trascritte ex
art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
6.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura
indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese
forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la
prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
7. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge
di stabilità 2013).
P.Q.M.

2

altresì rilevato che nel caso di specie non si tratta neppure di un passaggio di

R.G. 17222/2013

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00
per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 marzo 2018

ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13.

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