Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19436 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19436 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 12413-2007 proposto da:
DUO’

IVANO

DUOVNI32E12L026K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso
lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZAMBON NICOLA;
– ricorrente contro

DUO’

EMANUELA

DUOLLD64T16A059C,

DUOMNL54S52D337U,
DUO’

AIMONE

DUO’

LEOPOLDO

DUOMNA52M05L026P,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

Data pubblicazione: 22/08/2013

132,

presso

lo

studio

dell’avvocato

MORICONI

VINCENZO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ERCOLANI BARBARA;
– controricorrenti nonchè contro

4

– intimato –

avverso la sentenza n.

1586/2006 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/03/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito

l’Avvocato

ZAMBON Nicola difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

DUO’ PATRIZIO;

Svolgimento del processo

l) La controversia concerne la proprietà dell’area coperta
soprastante il piano terra di un magazzino sito in Taglio di Po,
censito al mappale 387.

confronti del fratello Vincenzino, cui sono succeduti gli odierni
resistenti e l’intimato, sostenendo che il padre aveva donato
all’attore il magazzino, costituito da un locale con altezza di
metri 5 e tetto a falda; che egli aveva realizzato il
controsoffitto ad altezza 2,80 e trasformato il piano terra in uso
abitativo e il residuo volume in una soffitta sottotetto; che il
convenuto, il quale aveva ricevuto in donazione il lastrico solare
del fabbricato, non ancora esistente al momento della donazione,
si era appropriato del sottotetto e, demolite le vecchie
strutture, aveva costruito, sopra il primo piano così occupato, un
terrazzo con parapetto.
Il tribunale di Rovigo nel marzo 1997 respinse la domanda di
rivendica.
La decisione venne confermata dalla corte di appello di Venezia il
16 ottobre 2006.
Ivano Duò ha impugnato questa sentenza con ricorso per cassazione
notificato il 19 aprile 2007, resistito con controricorso da
Emanuela, Aimone e Leopoldo Duò.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

n. 12413-07 D’Ascola rei

11

j(

3

L’odierno ricorrente Ivano Duò agì sin dal dicembre 1985 nei

2) La Corte di appello, interpretando l’atto di donazione, ha
ritenuto che oggetto della donazione all’appellante è stato solo
il piano terra del magazzino e ha negato la pretesa di Ivano,
secondo il quale il piano terra a lui destinato coincideva con
tutta la volumetria del manufatto, fino alla sommità del tetto a

La Corte ha osservato che la donazione non poteva che riferirsi al
piano terra con il limite massimo del soffitto di copertura,
indipendentemente dal fatto che sopra detto solaio fosse ancora
esistente, in piccola parte, la struttura a falda.
Ha valorizzato, a tal fine, il testo dell’atto e anche la prevista
costruzione, a carico di Vincenzino, di una scala di “accesso al
primo piano”.
Ha aggiunto: a) che l’appartamento al piano terra risultava già
costruito – nel luogo dell’originario unico magazzino – al
momento della donazione; b) che qualora l’opera (appartamento al
piano terra) non fosse già stata eseguita al momento della
donazione, la sua successiva esecuzione con soffitto di metri 2,80
era significativa della concreta individuazione dell’oggetto della
donazione quale voluto dal donante.
3)11 ricorso denuncia con il primo motivo omessa o insufficiente
motivazione circa il fatto che i lavori di demolizione del tetto
a falde e costruzione del solaio fossero stati già effettuati al
momento della donazione.
Il motivo è inammissibile perché, dopo aver affermato che
stabilire la data di realizzazione del solaio fosse necessario
n. 12413-07 D’Ascola rei

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falda, posto a metri cinque di altezza.

per interpretare la donazione, espone che il ricorrente aveva
proposto appello sul punto e riporta pedissequamente l’intero
atto di appello.
In tal modo la censura è formulata in contrasto con i criteri che
governano il giudizio di cassazione: la riproposizione testuale e

il giudice di legittimità non può, per compito di istituto (cfr
SU 7931/13), avventurarsi in una nuova valutazione di merito.
Il motivo di ricorso resta allora affidato alla parte iniziale
(pag. 9 e inizio pag. 10), in cui il ricorrente contesta la
motivazione data dalla Corte con gli argomenti riassunti

supra

sub 2 ° ) e 2b).
3.1)Tale critica è però generica e inammissibile, poiché si
risolve in una sterile contrapposizione tra la tesi dell’attore e
quella che la Corte d’appello ha privilegiato, in ordine alla
interpretazione della volontà del testatore e alla sua puntuale
attuazione. Ciò non è consentito.
Il ricorso per cassazione deve evidenziare l’inadeguatezza,
l’incongruenza e l’illogicita’ della motivazione, alla stregua
degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di
eventuali altri elementi di cui dimostri

la decisivita’;

nella

specie la valutazione della Corte d’appella è la più logica e
razionale, perché dà un senso alla duplice coeva donazione, che
risulterebbe illogica e abnormemente sperequata qualora fosse
intesa come vorrebbe il ricorrente, tale da attribuirgli in
sostanza l’intero bene preesistente.
n. 12413-07 D’Ascola rei

5

integrale dell’atto di appello è quanto mai impropria, posto che

E’ dunque logico intendere anche il

comportamento materiale del

ricorrente come rivelatore del senso equo di ripartizione del
bene esistente voluto dal donante, che intendeva suddividere il
manufatto previa esecuzione di lavori di rifacimento analoghi da
parte dei donatari (rispettivamente per il piano terra, e per il

4) Quanto testé esposto giova a comprendere come siano infondati
anche il secondo e terzo motivo del gravame, anch’essi
sommariamente e apoditticamente argomentati.
4.1)11

secondo motivo,

che

denuncia

violazione

e

falsa

applicazione degli artt.1362, 1363 c.c., “omessa indagine sulla
comune intenzione delle parti e omessa interpretazione delle
clausole del contratto di donazione una per mezzo delle altre” è
in primo luogo viziato dalla inidoneità del quesito di diritto,
che astrattamente invoca ovvie regole di interpretazione del
contratto, senza indicare alcun concreto aggancio alla
fattispecie.
Il breve testo del motivo è ancora una volta un’affermazione non
dimostrata della tesi cara al ricorrente, questa volta
relativamente ad un’altra previsione del contratto, quella che
prevedeva l’esecuzione di una scala a carico del convenuto, che è
invece perfettamente congrua con la tesi, accolta in sentenza, di
future opere di ristrutturazione del fabbricato tali da lasciare
al convenuto la parte superiore, da raggiungere con nuova scala.

n. 12413-07 D’Ascola rei

6

piano soprastante)

5) Ancor meno conferente è il terzo motivo, che denuncia
violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 dolendosi del fatto
che la Corte abbia tratto argomenti dal comportamento di una sola
delle parti, e non da quello complessivo di entrambe.
Il rilievo è incongruo. La Corte doveva interpretare il testo

del comportamento più significativo adottato dal ricorrente. Ciò
non le era precluso e non sono stati esposti argomenti decisivi,
imputabili a comportamenti di altri soggetti della vicenda, da cui
trarre l’illogicità di quanto ritenuto dalla Corte di appello.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna
alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in
relazione al valore della controversia.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese
di lite liquidate in euro 3.000 per compenso, 200 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
sezione civile tenuta il 19 marzo 2013
Il Consigliere est.

Il Pr si

nte

della donazione e lo ha fatto leggendo il testo anche alla luce

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