Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19436 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29983/2017 R.G. proposto da

T.R., in proprio e quale procuratore speciale di

T.R. e di T.S.;

T.N., in proprio e quale procuratore speciale di

T.D. e di Ta.Se.;

Z.F., in proprio e quale procuratore speciale di

Ta.Na.;

Ta.Sa.;

T.S.; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. De Meco

Natale,

con domicilio eletto in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9, presso lo

studio dell’Avv. Campagna Salvatore;

– ricorrenti –

contro

Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Ciliberti

Giuseppe, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Monte Zebio, n. 28;

– controricorrente –

e nei confronti di

M.(.M., T.E., M.A.,

Ta.Si. e M.X.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, n. 1056/2017,

depositata il 6 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2019

dal Consigliere Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il 18 dicembre 2004 si verificava in Crotone un incidente stradale a seguito del quale perdeva la vita Ta.Ne., la quale nell’occorso viaggiava come terza trasportata sull’autovettura di sua proprietà, condotta da M.X..

I figli minori della vittima ( M.T.M., T.E., T.A. e Ta.Si.), rappresentati quale curatore speciale dallo zio T.R. (fratello della vittima), adivano, con ricorso depositato il 12/9/2006, il Tribunale di Crotone, per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del decesso della loro madre: pretesa avanzata nei confronti del predetto conducente, M.X., e di Assitalia Assicurazioni S.p.A., compagnia assicuratrice del mezzo.

Con atto depositato in data 19/9/2006 lo stesso T.R., questa volta in proprio e quale procuratore di Ta.Re. e T.S. (rispettivamente madre e sorella della vittima), nonchè T.N. e T.K. (fratelli della vittima) spiegavano intervento, formulando le medesime conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

Altro intervento in causa veniva successivamente spiegato, con atto del 9/7/2008, dal predetto T.N., nella qualità di procuratore di T.D. e Ta.Se. (altre sorelle della vittima), per il risarcimento dei danni dalle stesse patiti per la perdita della congiunta.

2. Con sentenza del 13/3/2013 il Tribunale di Crotone, ritenuta la concorrente responsabilità della vittima nella misura del 30% (per avere colpevolmente affidato l’autovettura di sua proprietà al coniuge privo di valida patente di guida e in stato di ebbrezza), condannava la compagnia assicuratrice, in solido con gli eredi della proprietaria dell’autovettura, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni:

in favore di T.M., T.E., Ta.Si. e T.A. (figli) della somma di Euro 215.000,00 ciascuno;

in favore di Ta.Re. (madre) della somma di Euro 35.000,00;

in favore di T.N., T.R., T.S., T.K., T.D. e Ta.Se. (fratelli e sorelle) la somma, per ognuno, di Euro 10.000,00, tutte, rispettivamente, maggiorate di interessi.

3. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto parzialmente i contrapposti gravami.

Per quanto ancora in questa sede interessa, ha ritenuto che l’intervento spiegato con atto del 19/9/2006 da T.K., T.N. e T.R., quest’ultimo anche in rappresentanza della madre Remzije Tahiri e della sorella T.S., a differenza di quello successivo spiegato, come detto, nell’interesse delle altre sorelle della vittima ( T.D. e Ta.Se.), avesse contenuto meramente adesivo al ricorso principale e non valesse a introdurre diversa e autonoma domanda risarcitoria.

Ha quindi condannato i predetti (per T.K., nelle more deceduto, i di lui eredi Z.F. e Ta.Na., Ta.Sa. e Ta.Se.) a restituire a Generali Business Solutions S.p.A. le somme da questa loro corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ha invece ritenuto parzialmente fondato l’appello proposto, in punto di quantificazione del danno iure proprio subito dalle altre intervenienti, T.D. e Ta.Se., per l’effetto determinando l’importo loro dovuto pro capite in Euro 28.707,93, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

4. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, con due mezzi, T.R. (in proprio e quale procuratore speciale di T.R. e di T.S.); T.N. (in proprio e quale procuratore speciale di T.D. e Ta.Se.); Ta.Sa. (in proprio e quale procuratore speciale di Z.F. e Ta.Na.); Ta.Se..

Vi resiste Generali Italia S.p.A., depositando controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia”, nonchè violazione dell’art. 99 c.p.c. e art. 2697 c.c..

Lamentano, per quanto è dato comprendere, che la Corte d’appello ha irragionevolmente attribuito rilevanza “all’aspetto formale (dell’intervento proposto, n. d.r.) in luogo della sostanza” e “auspicano” che questa Corte “verifichi la correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata”.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.

Lamentano che la Corte d’appello, nel liquidare in aumento il danno da perdita del rapporto parentale in favore delle sorelle della vittima T.D. e Ta.Se., ha applicato il minimo previsto dalle tabelle di Milano in considerazione della “mancanza di specifiche allegazioni e prove idonee a giustificare un maggior risarcimento”, con ciò trascurando – assumono – che “il patimento sofferto può essere accertato… (anche, n. d.r.) attraverso un’adeguata consulenza tecnica d’ufficio”, nella specie più volte richiesta sia in primo che in secondo grado.

3. Va preliminarmente rilevato che non v’è prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso nei confronti di T.E., M.A. e M.X., discendendone per ciò solo l’inammissibilità (v. Cass. Sez. U 14/01/2008, n. 627; Cass. 10/11/2008, n. 26889), ancorchè solo in quanto proposto nei confronti degli stessi/ trattandosi di parti del giudizio non legate ai ricorrenti da litisconsorzio necessario e, dunque, di cause scindibili.

4. Il ricorso comunque, anche nei confronti degli altri intimati, si espone ad ulteriori plurimi rilievi di inammissibilità.

Il primo motivo – con il quale, al di là dell’ininfluente erroneo riferimento alla previsione di cui ai nn. 3 e 5, anzichè all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), si intende far valere evidentemente un error in procedendo, in tesi rappresentato dalla erronea lettura dell’atto di intervento e dalla conseguentemente erronea interpretazione delle domande con esso proposte – si appalesa inammissibile per violazione dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Questa Corte al riguardo ha più volte chiarito, con fermo indirizzo, che anche in ipotesi di denuncia di un error in procedendo l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone, comunque, l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto – in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale – non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata e ciò già anteriormente all’introduzione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5148/2003; 20405/2006; 21621/2007).

Con specifico riferimento alla vigenza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, merita, in particolare, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sull’esegesi del diverso onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, hanno confermato, anche per gli atti processuali, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli stessi atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari al loro reperimento (cfr. SS.UU 3 novembre 2011 n. 22726) e, con più specifico riferimento alla deduzione dell’error in procedendo, hanno, altresì, puntualizzato che il Giudice di legittimità è bensì investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (Cass. Sez. U., 22/05/2012, n. 8077).

Può comunque incidentalmente rilevarsi la manifesta genericità ed inconferenza degli argomenti utilizzati per sostenere, in contrasto con quanto ritenuto in sentenza, la possibilità di desumere dal contenuto del primo atto di intervento l’esistenza di una domanda volta far valere pretese risarcitorie iure proprio vantate dagli intervenienti: non si comprende invero che rilievo censorio possa attribuirsi in tale direzione all’affermazione secondo cui “quando agisce in giudizio a tutela di quelli già facenti capo al de cuius, l’erede esercita diritti ormai propri, il cui carattere ereditario attiene solo al titolo dell’acquisto e resta irrilevante rispetto alla legittimazione ad agire”, rispetto ad una ratio decidendi che nega che, con l’atto di intervento, gli intervenienti abbiano inteso far valere diritti ad essi spettanti, iure proprio o ereditari che fossero.

Allo stesso modo è evidentemente priva di costrutto l’affermazione secondo cui, nell’interpretazione del contenuto dell’atto, dovrebbe attribuirsi prevalenza alla forma sulla sostanza, in mancanza di alcuna indicazione, come detto, del contenuto testuale dell’atto d’appello e delle ragioni per cui da esso dovrebbe desumersi un significato “sostanziale” univoco nel senso prospettato.

4.3. Il secondo motivo è altresì inammissibile perchè – a tacere del non spiegato e incomprensibile riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) – si risolve nella mera sollecitazione di una nuova valutazione di merito, peraltro riferita alla opportunità di una consulenza tecnica dedotta in termini generici e meramente esplorativi.

Inoltre, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nessuna specifica indicazione viene offerta del come e dove sia al giudice di prime cure che a quello di appello sia stata avanzata richiesta di c.t.u., questa stessa peraltro genericamente definita come “adeguata”, ma nemmeno individuata nel suo oggetto di indagine.

Inoltre, avuto riguardo al giudizio di primo grado neppure si precisa se e in che termini l’atteggiamento del primo giudice fosse stato sul punto specificamente censurato.

5. E’ appena il caso di soggiungere che, anche con riferimento ai rilevati difetti di specificità e autosufficienza del ricorso, nessun rilievo sanante può attribuirsi ai documenti prodotti unitamente alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, non essendo in tale sede consentita alcuna integrazione documentale, in deroga agli oneri e ai relativi termini fissati dagli artt. 366 e 369 c.p.c..

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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