Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19436 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 13/09/2010), n.19436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30711/2006 proposto da:

L.M.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/11/2005; n. 50656/05 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI SCHIAVONE che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera

di consiglio, respinga il ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per

manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, L.M.P. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 26/09/2005, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

Il ricorrente sostiene l’insussistenza della decadenza, dovendosi considerare unitario il giudizio di cognizione ordinario e quello di esecuzione.

Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, così come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che determina in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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