Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19435 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 23/09/2011), n.19435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via S.

Maria Mediatrice, n. 1, nello studio dell’Avv. BUCCI Federico;

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Domenico Borrelli;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ED.IN.SUD S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma, via

Principessa Clotilde, n. 2, nello studio dell’Avv. Paolo Leone;

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. LEONE Giovanni;

– controricorrente –

e contro

A.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Riccardo

Grazioli Lante, n. 76, nello studio dell’Avv. Stefania Iasonne;

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv. Antonio Candela ed Augusto Nuzzi;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

A.A., come sopra rappresentata;

– ricorrente in via incidentale –

nei confronti di:

CONSORZIO ED.IN.SUD S.R.L. come sopra rappresentato;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

A.E.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 3190,

depositata in data 29 ottobre 2004;

sentita la relazione all’udienza del 29 aprile 2011 del Consigliere

Dott. Pietro Campanile;

Sentito per le ricorrenti l’Avv. Maurizio Spinella, munito di delega,

il quale ha chiesto l’accogliemento dei ricorsi;

Sentito per il Consorzio l’Avv. Leone, che ha chiesto il rigetto di

entrambi i ricorsi;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sost.

Dott.ssa Elisabetta Cesqui, la quale ha concluso per l’accoglimento

dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1990 A. E., premesso di essere comproprietaria di un’area in Ponticelli, occupata dal Consorzio ED.IN.SUD per realizzare una strada nell’ambito del programma straordinario di edilizia residenziale per l’area metropolitana di Napoli, ai sensi della L. n. 219 del 1981; conveniva davanti al Tribunale di Napoli il citato consorzio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima occupazione, per essere la stessa, in assenza del provvedimento ablativo, divenuta abusiva.

1.1 – Si costituiva il consorzio, contestando la fondatezza della domanda. Nel giudizio così instaurato interveniva, tramite la propria madre, l’altra comproprietaria, all’epoca minorenne, A.A., la quale aderiva alla domanda.

1.2 – Il Tribunale di Napoli, esperita consulenza tecnica d’ufficio, disattesa la tesi del consorzio secondo cui l’occupazione in atto era da considerarsi legittima, condannava detto ente al risarcimento dei danni in favore delle proprietarie, nella misura di Euro 38.853,82, oltre rivalutazione ed interessi.

1.3 – La Corte di appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, accogliendo l’impugnazione proposta dal Consorzio, respingeva la pretesa risarcitoria, affermando che l’occupazione doveva ritenersi legittima, ai sensi del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, comma 2, che aveva prorogato i termini dell’occupazione di urgenza, estendendoli sino a comprendere un periodo di due anni successivo alla sua entrata in vigore.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso, affidato ad unico motivo, A.E.. Si difendono con controricorso A.A., la quale propone ricorso incidentale, con unico motivo, illustrato da memoria, nonchè il Consorzio ED.IN.SUD.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Deve in primo luogo disporsi la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima decisione .

2.1 – Le censure proposte con il ricorso principale e con quello incidentale, sostanzialmente sovrapponibili – rispecchiando, per altro, posizioni inerenti a comproprietà del fondo occupato – possono essere congiuntamente esaminate.

Viene denunciata, anche in relazione al principio di irretroattività sancito dall’art. 11 preleggi, la violazione del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, per essersi affermato che tale norma si applicherebbe anche nelle ipotesi in cui, prima della sua entrata in vigore, si sia già verificato il fenomeno della c.d. occupazione acquisitiva, per essere intervenuta l’irreversibile trasformazione del fondo.

2.2- I ricorsi sono fondati.

Dalla decisione di merito, e dalle deduzioni delle parti, emerge che l’irreversibile trasformazione del fondo si è verificata nell’anno 1996. Ne consegue che, nel momento in cui è sopravvenuto il D.Lgs. 354 del 1999, che ha introdotto (art. 9) la proroga dei termini ritenuta applicabile dalla corte di appello, il procedimento di espropriazione era completamente definito già da alcuni anni per effetto della c.d. occupazione espropriativa.

In tale situazione questa Corte, anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che deve escludersi l’applicabilità della proroga (Cass. 3966/2004; 7544/2005; sez. un. 13588/2008; 6769/2009), proprio perchè la finalità della legge, coordinata con il dato testuale dell’ampio riferimento alle occupazioni in atto, che vengono “protratte” di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore con contestuale “prolungamento”” a sei mesi dal termine entro cui il decreto autorizzativo deve essere eseguito, induce a ritenere che la disposizione prescinde dalla legittimità o illegittimità dell’occupazione al tempo della sua emanazione. Ma che resta comunque fermo il presupposto della pendenza della procedura ablativa; sicchè il citato art. 9 può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci od illegittime solo se il menzionato obbiettivo di recupero della procedura espropriativa sia conseguibile: in quanto, sulla scorta della disciplina previgente, non si sia già perfezionato il fatto illecito acquisitivo, per effetto del concorrere dell’illegittimità dell’occupazione e della irreversibile trasformazione del suolo occupato (c.d. occupazione espropriativa).

La conferma della correttezza di detta esclusione si rinviene nel disposto della Legge Delega n. 144 del 1999, art. 42 (in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 354 del 1999), per il quale gli emanandi decreti legislativi dovevano uniformarsi al principio e criterio direttivo (comma 6, lett. f) di “dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso”. E quindi nel fatto che alla legge delega hanno dichiarato di uniformarsi la stessa intestazione del D.Lgs. n. 354 del 1999 (“Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 42, comma 6), ed ancor più specificamente il titolo dell’art. 9 rivolto ad attuare il “Completamento delle procedure di espropriazione in corso”: perciò costituenti la “ratio” dichiarata della norma, nonchè la condizione e nel contempo il limite di applicabilità della proroga da essa introdotta.

Pertanto, siccome nella fattispecie l’occupazione espropriativa che ha concluso il procedimento si è verificata, come emerge pacificamente, nel corso dell’anno 1996, non poteva più porsi la questione dell’applicazione del successivo D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, ed alle proroghe dallo stesso introdotte.

2.3 – Si impone, pertanto, la cassazione della decisione impugnata, ricorrendo i presupposti per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., venendo in considerazione questioni di natura squisitamente giuridica (oltre ai limiti temporali della citata proroga, era stata richiesta, in via subordinata, l’applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5, comma 7 bis, ormai abrogato), senza alcuna necessità di ulteriori acquisizioni.

Deve pertanto constatarsi, per le indicate ragioni, l’infondatezza dell’appello proposto dal Consorzio Ed.In. Sud. S.r.l. avverso la sentenza n. 13349 del 2002 resa inter partes dal Tribunale di Napoli, le cui statuizioni, pertanto, vanno interamente confermate.

Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità vanno confermate, avuto riguardo ai contrasti giurisprudenziali relativi all’applicazione del citato D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dal Consorzio Ed.In. Sud. S.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che conferma interamente.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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