Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19435 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19435 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

sentenza in forma
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

DI TONDO Domenico, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Oscar Lojodice,
domiciliato in Bari, alla Via G. Pascoli, n. 399;

ricorrente

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

con troricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce depositato in
data 30 dicembre 2010. (a-4 kr.- • q l)/-/n) •

v-11 3

1

Data pubblicazione: 22/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica
dell’8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per

Ritenuto

che la Corte d’appello di Salerno, con decreto

depositato in data 30 dicembre 2010, ha accolto in parte la
domanda di equa riparazione avanzata in data 7 novembre 2008, ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Domenico Di Tondo per
l’eccessiva durata di un procedimento in materia di lavoro;
che la Corte d’appello – accertato in due anni il periodo di
durata irragionevole del processo presupposto – ha liquidato in
favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la
somma di euro 1.600,00, condannando al relativo versamento il
Ministero della giustizia, ed ha integralmente compensato tra le
parti le spese del giudizio, atteso il ridimensionamento della
domanda e tenuto conto del comportamento processuale del Ministero
resistente (che sostanzialmente non si è opposto all’accoglimento
delle pretese avanzate);
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Di
Tondo ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;

2

Mede
ILaeeeglaamento del ricorso.

che con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 112
cod.proc.civ., per avere la Corte di merito omesso di provvedere
sulla richiesta di interessi legali con decorrenza dalla domanda;
che il motivo è fondato, spettando al ricorrente detti
interessi con la richiesta decorrenza, secondo quanto, peraltro,

che con il secondo motivo si denuncia violazione degli
artt.24, 38 e 111 Cost., nonché violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92, secondo comma, e 93 cod.proc.civ., e vizio di
motivazione, lamentandosi che la Corte d’appello abbia disposto la
compensazione delle spese, così non soltanto vanificando il
vantaggio connesso all’accoglimento della domanda, ma anche
pregiudicando l’esito complessivo del processo;
che anche tale motivo è fondato;
che, come questa Corte ha già in precedenza statuito (tra le
tante, Cass., Sez. I, 15 marzo 2010, n. 6193), i giudizi di equa
riparazione per violazione della ragionevole durata del processo,
proposti ai sensi della legge n. 89 del 2001, non si sottraggono
in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg.
cod. proc. civ., con la conseguente applicabilità del principio
della soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza
di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione;
che nel caso di specie la motivazione in base alla quale il
decreto impugnato ha integralmente compensato le spese non è né
logicamente né giuridicamente accettabile;

3

riconosciuto dalla stessa Corte nella motivazione del decreto;

che, infatti, da un lato il decreto della Corte territoriale
dà un rilievo eccessivo al fatto del discostamento tra quanto
liquidato dal giudice (euro 1.600,00) e quanto domandato dalla
parte (euro 4.600,00 a titolo di danno non patrimoniale), senza
considerare che detto discostamento non è nella specie eccessivo e

di quantificazione del danno non patrimoniale invalsi nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della
Corte di cassazione;
che, dall’altro, il decreto valorizza che il Ministero non si
è sostanzialmente opposto alla domanda;
che, sotto questo profilo, occorre considerare che in realtà
nulla

impediva

all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo
d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa
gravante, cosicché, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato
italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la
mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sé valida
ragione di compensazione delle spese;
che il decreto impugnato deve essere pertanto cassato
limitatamente alla mancata statuizione sugli interessi legali ed
alla statuizione riguardante le spese;
che, non occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti, questa
Corte può provvedere direttamente al riguardo a norma dell’art.
384 cod. proc. civ., così compensando per un terzo le spese del
giudizio di merito in relazione al solo parziale accoglimento

4

non è indice di una richiesta del tutto scollegata dai parametri

della domanda, da porre per i rimanenti due terzi a carico della
parte convenuta, e liquidando l’intero nella misura di euro 873,
di cui euro 378 per onorari, euro 445 per diritti ed euro 50 per
spese vive, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
che il Ministero intimato va anche condannato alle spese del

che entrambe le condanne alle spese vanno fatte in favore del
difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa il decreto impugnato in

relazione alla mancata statuizione sugli interessi legali con
decorrenza dalla domanda e sulla statuizione sulle spese, e
decidendo

nel merito,

condanna

il Ministero della giustizia al

pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali sulla
somma di euro 1600,00 a lui dovuta a titolo di equa riparazione,
con decorrenza dalla domanda, ed al rimborso dei due terzi delle
spese del giudizio di merito, che liquida, nell’intero, nella
misura di euro 873,00 di cui euro 445,00 per diritti ed euro
378,00 per onorari, oltre ad euro 50,00 per spese vive, ed oltre a
spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’Avv. Oscar
Lojodice, nonché al pagamento di euro 343 per il giudizio di
cassazione, di cui euro 293 per compensi, oltre accessori come per
legge, con distrazione in favore dello stesso legale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, 1’8 febbraio
2013.

giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo;

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