Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19435 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19435 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 19180-2014 proposto da:
PULVIRENTI GIOVANNA,

MANFREDT PAOLETTA,

FOGLIANO

FRANCESCO, CONDORELLI ANGELO, MIRABELLA SALVATORE,
SAMMICELI IOLANDA, SALPIETRO AGOSTINA, GANGT
NUNZIELLO, MESSINA ORNELLA ROSA FLORA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 132, presso lo
studio dell’avvocato FRANCA LIANI, rappresentati e
difesi dall’avvocato SEBASTIANO PAPOTTO, giusta
2018

delega in atti;
– ricorrenti –

813
contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 3, ASSESSORATO
REGIONALE ALLA SANITA’;

Data pubblicazione: 20/07/2018

- intimati

avverso la sentenza n. 129/2014 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 11/02/2014 R.G.N. 398/13;

Adunanza camerale del 21 febbraio 2018 – n. 10 del ruolo
RG n. 19180/14
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO
che con sentenza in data 11 febbraio 2014 la Corte d’appello di Catania – in

parziale accoglimento di una eccezione della ASP di Catania (appellata insieme
con l’Assessorato Regionale alla Sanità) – dichiara inammissibile l’appello

carenza di interesse derivante dal difetto di soccombenza;
che a tale conclusione la Corte territoriale perviene sull’assunto secondo cui

nella specie si doveva fare applicazione dell’orientamento della giurisprudenza
di legittimità in base al quale il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il
pronunciato impedisce al giudice, che accolga la domanda principale di una
parte, di esaminare e decidere la domanda che quest’ultima abbia proposto
solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima, a nulla rilevando
che le due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità;
che la Corte d’appello sottolinea che, nella specie, in primo grado è stata

accolta la domanda principale proposta dai lavoratori sicché tale circostanza
escluderebbe la configurabilità della soccombenza con riguardo alle domande
subordinate proposte in appello, pur essendo state tali domande esaminate dal
primo giudice, ma solo per completezza, la loro qualificazione come
subordinate nel ricorso introduttivo comporterebbe che gli appellanti
dovrebbero essere considerati “totalmente vittoriosi” per effetto
dell’accoglimento della domanda principale;
che avverso tale sentenza Giovanna Pulvireti e dagli altri litisconsorti indicati in

epigrafe propongono ricorso affidato a due motivi;
che la ASP di Catania e l’Assessorato Regionale alla Sanità non svolgono

attività difensiva in questa sede;
CONSIDERATO
che il ricorso è articolato in due motivi;
i

proposto da Giovanna Pulvireti e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe per

che con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ.;
che con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
che i motivi del ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima

indicati;
che, com’è noto, per costante indirizzo di questa Corte, l’interesse ad agire o
ad impugnare ex art. 100 cod. proc. civ. deve valutarsi alla stregua della
prospettazione operata dalla parte (vedi, per tutte: Cass. SU 15 maggio 2015,
n. 9934) e va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte
dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in
un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione
giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (fra le tante: Cass. 25
giugno 2010, n. 15353);
che è altrettanto fermo l’indirizzo secondo cui nella interpretazione della
domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate
dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve tener conto dell’intero contesto
dell’atto, senza alterarne il senso letterale però, allo stesso tempo, valutando
la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in relazione
alla effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. 2 novembre 2005,
n. 21208; Cass. 27 luglio 2010, n. 17547; Cass. SU 17 febbraio 2017, n.
4227);
che – come risulta dalla parte del ricorso introduttivo del giudizio contenente
la formulazione delle domande, riprodotta nel presente ricorso per cassazione
– i lavoratori tutti collocati in posizione utile nelle graduatorie definitive
(pubblicate il 3 ottobre 2005) relative alla selezione per trenta posti di
commesso avviata dall’UPLMO di Catania su richiesta della ASP di Catania, non
avendo l’Amministrazione proceduto alla loro assunzione, in sede giudiziale
hanno chiesto: 1) che il Tribunale adito ordinasse all’Azienda di assumerli con
2

connessione – meritano accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito

contratto di lavoro a tempo subordinato; 2) “in subordine e senza recesso dalla
superiore domanda” che venisse ordinato all’Azienda di assumerli con contratto
di lavoro a tempo indeterminato; 3) “in subordine” che l’Azienda fosse
condannata al risarcimento dei danni come quantificati, oltre accessori di
legge; 4) che l’Azienda venisse condannata al pagamento delle spese
processuali;

l’Azienda ad assumere i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, alle condizioni previste dall’avviso di selezione in oggetto mentre
ha respinto le ulteriori domande e compensato integralmente le spese di lite;

che con il ricorso in appello i lavoratori hanno chiesto l’accoglimento delle tre
altre domande respinte dal Giudice di primo grado;

che, pertanto, in applicazione dei su riportati principi affermati da questa
Corte, nella specie la Corte d’appello non poteva certamente negare la
sussistenza dell’interesse ad impugnare;

che, infatti, le domande non accolte in primo grado ancorché impropriamente
qualificate come “subordinate” rispetto alla domanda accolta in realtà – come è
confermato anche dalla loro proposizione “senza recesso dalla domanda
principale” – erano da considerare come domande autonome, rispetto alla
prima, e quindi non solo obiettivamente compatibili con l’accoglimento di
questa ma tali da comportare la sussistenza un’utilità concreta degli appellanti
alla impugnazione delle statuizioni della sentenza di primo grado al riguardo,
statuizioni da considerare quindi non come obiter dicta – secondo quanto si
afferma nella sentenza impugnata – ma come valutazioni di domande
autonome effettuate nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato;

che, di conseguenza, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello,
alla presente fattispecie risulta inapplicabile l’indirizzo ermeneutico di questa
Corte secondo cui il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato
impedisce al giudice che accolga la domanda principale di una parte di
3

che il Giudice di primo grado ha accolto la prima domanda condannando

esaminare di decidere la domanda che la stessa parte abbia proposto solo
subordinatamente al mancato accoglimento della prima, senza che rilevi che le
due domande si trovino in rapporto di obiettiva compatibilità (vedi, per tutte:
Cass. 12 settembre 2014, n. 19304);
che, del resto, come più volte precisato da questa Corte (vedi: Cass. 27 luglio
2005, n. 15705 e Cass. 19 dicembre 2008, n. 29859), tale principio

eccezioni formulate sicché l’interesse ad impugnare una sentenza, od un capo
di essa, resta laddove possa permanere una soccombenza, anche parziale, nel
precedente giudizio, soccombenza da intendere in senso sostanziale e non
formale;
che, in particolare, in base a tale indirizzo, nell’ipotesi di proposizione in
giudizio di una domanda in via principale e di altra o altre domande in via
subordinata, la configurabilità della soccombenza va, quindi, esclusa soltanto
quando venga accolta la domanda principale e non nel caso in cui, viceversa,
venga accolta la domanda subordinata, in quanto in tale ultimo caso si ha
soccombenza parziale, con conseguente interesse alla impugnazione (Cass. 19
dicembre 2008, n. 29859 cit.);
che per il medesimo orientamento una domanda proposta dalla parte come
alternativa ad altra può essere considerata dal giudice come subordinata e
viceversa, il che è del tutto conforme al principio generale secondo cui al
giudice compete l’interpretazione della domanda giudiziale, da effettuare senza
rigidi formalismi, come si è detto;
che

ne consegue che l’orientamento richiamato dalla Corte territoriale

presuppone che si sia in presenza di un reale rapporto di principalitàsubordinazione tra più domande giudiziali proposte dalla stessa parte mentre
nel presente giudizio tale rapporto è soltanto “formale”, in quanto non
corrisponde al reale contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e quindi
dell’atto d’appello, la cui interpretazione deve essere effettuata dal giudice

4

presuppone che la parte abbia visto accolte integralmente le domande ed

valutando la formulazione testuale e il contenuto sostanziale della domanda in
relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire, come si è detto;
che, per le anzidette ragioni, il ricorso è da accogliere;
che

all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza

impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione,

nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in
diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 febbraio 2018

alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà,

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