Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19435 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28370/2017 R.G. proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Pinna, con

domicilio eletto in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 3, presso lo

studio dell’Avv. Stefano Gabbrielli;

– ricorrente –

contro

UnipolSai S.p.A. e M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, n. 802/2016,

depositata il 3 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.A. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Oristano M.G. e la Fondiaria Sai (ora UnipolSai) S.p.A. per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di sinistro stradale.

Costituendosi in giudizio, i convenuti chiesero che la somma di Euro 120.000 già versata all’attore fosse ritenuta interamente satisfattiva delle ragioni di credito.

Il tribunale, ritenuta la sussistenza dell’an debeatur e considerato che la somma predetta valesse a estinguere soltanto in parte il credito risarcitorio, quantificò l’ulteriore importo dovuto in Euro 13.664,86.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Cagliari ha accolto solo in parte il gravame con il quale il B. contestava l’entità del risarcimento riconosciuto dal primo giudice, sia con riferimento al danno biologico che al danno patrimoniale.

Solo con riferimento al primo, infatti, ha ritenuto la necessità di applicare, sul punto base di invalidità desunto dalle tabelle milanesi, a titolo di personalizzazione del danno, un aumento nella misura del 10%: ciò, si legge in sentenza, “in ragione delle conseguenze patite dall’appellante a seguito dell’incidente stradale…, sia di natura fisica che psicologica, evidenziate dai consulenti tecnici”. Ha pertanto liquidato, in favore dell’appellante, l’ulteriore importo di Euro 33.129,85, oltre interessi dalla sentenza al saldo.

3. Avverso tale sentenza Andrea B. propone ricorso per cassazione con un solo mezzo.

Gli intimati non svolgono difese nella presente sede.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso B.A. – deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1226,1227,2043,2056 e 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 40 e 41 c.p. “ed art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4” (così testualmente in rubrica) – lamenta il “mancato riconoscimento per intero della epilessia”.

La doglianza, mediata da quella di carenza di motivazione perchè acriticamente adesiva alle conclusioni dei cc.tt.uu., è riferita per l’appunto alla valutazione degli ausiliari, secondo cui il ‘trauma cranico facciale, conseguente al sinistro, è stato causa della accertata sindrome comiziale (epilessia) nella sola misura proporzionale del 25%, dovendo per la restante misura tale patologia imputarsi a fattori pregressi.

Il ricorrente sostiene l’erroneità di tale valutazione, e la conseguente violazione delle norme che presiedono alla valutazione del nesso causale, atteso che:

i resistenti non hanno fornito la prova che gli antecedenti naturali considerati dai consulenti fossero sufficienti a produrre l’evento dell’epilessia;

nel corso del processo era stato dimostrato che, prima del sinistro: la malattia non si era manifestata ma anzi egli praticava sport e lavorava assiduamente;

le evidenze strumentali (EEG) e probatorie dimostravano che essa era sorta solo in seguito al sinistro.

2. Il motivo si appalesa inammissibile, per più profili.

2.1. La questione posta risulta prospettata senza che parte ricorrente dica alcunchè sui termini in cui era stata devoluta al giudice d’appello e tanto rende il motivo strutturalmente inidoneo ad assolvere, prima ancora di leggere la sentenza impugnata, la sua funzione di motivo di critica ad essa.

2.2. Palesemente inconferente risulta il riferimento, insistito ancora in memoria, al principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., comma 1, con riferimento alla preesistenza di fattori concausali della accertata sindrome, venendo in rilievo nella specie non il nesso di causalità materiale (tra fatto ed evento lesivo) ma quello di causalità giuridica (tra evento e conseguenze dannose), retto dall’art. 1223 c.c. a mente del quale sono risarcibili solo le conseguenze pregiudizievoli che “siano conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito.

2.3. Nella restante parte il ricorso, lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle norme codicistiche richiamate allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, ma a una valutazione di merito, qual è certamente quella della ascrivibilità della patologia descritta all’evento dannoso, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394; 30/12/2015, n. 26110).

2.4. Ma pure in tale prospettiva – peraltro, ripetesi, estranea ai tipi di vizio dedotti – emerge altro profilo di inammissibilità.

Le censure si appuntano invero su una valutazione dei consulenti tecnici d’ufficio, in termini però che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Questa Corte invero – già con riferimento al diverso paradigma censorio di cui al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – ha più volte chiarito che in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamento ed alle conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (Cass. 13/06/2007, n. 13845; 12/02/2014, n. 3224; del 17/07/2014 n. 16368).

Oneri, tutti, nella specie non assolti, risolvendosi la doglianza, nel suo complesso, nella mera apodittica contrapposizione di esiti valutativi diversi e più favorevoli al ricorrente.

2.5. Ancor prima peraltro il ricorrente, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., omette di dare specifica indicazione del contenuto della c.t.u. e nemmeno la localizza nell’incartamento processuale, risultando altresì violato l’art. 369 c.p.c., n. 4.

In proposito varrà rammentare che, come chiarito da Cass. Sez. U. 03/11/2011, n. 22726, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Nel caso di specie non solo non si è indicato come prodotta la c.t.u., espletata in primo grado in due tronconi, ma nemmeno si è detto di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio di secondo grado, il che avrebbe, fra l’altro, supposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado.

Inoltre, si trascrivono alcuni brani della c.t.u., ma di altri non si fa riproduzione e nemmeno indirettamente, in questo secondo caso precisando la parte del documento cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe.

Si fa pure riferimento (a pag. 8) ad una mancata prova di circostanze da parte dei “resistenti”, anche qui senza ottemperare all’onere di indicazione specifica.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese processuali.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA