Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19435 del 13/09/2010
Cassazione civile sez. I, 13/09/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 13/09/2010), n.19435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25876/2008 proposto da:
C.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARRA Maria Teresa,
giusta procura speciale per Notaio Germano 2010 Benincasa di Caserta
– Rep. 5584 del 17,12.04;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
25/10/2007; n. 50436/06, 50432/06, 50433/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
28/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso e compensa le spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.M., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 12/03/2007, avente ad oggetto equa riparazione per irragionevole durata di procedimento, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente sostiene l’insussistenza della decadenza, dovendosi considerare unitario il giudizio di cognizione ordinario e quello di esecuzione.
Questa Corte si è pronunciata a sezioni unite (Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, così come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010