Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19434 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22408/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE. DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

D’ANGELO giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/50/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 27/09/2013, depositata 111/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Francesco D’Angelo difensore del contro corrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.R., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanze di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, ribadendo che, nella specie, l’attività professionale di medico di base non fosse assoggettabile ad Irap, a prescindere dalla sussistenza di organizzazione con personale o beni.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

2. Il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

3. La sentenza impugnata, ritenendo l’attività di medico di base di per se assoggettabile ad IRAP, senza alcuna valutazione (tale non potendosi ritenere la mera enunciazione delle posizioni delle parti contenuta nello svolgimento del processo) della sussistenza in concreto dell’autonoma organizzazione nel senso su precisato, è in contrasto con i superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, perchè provveda al riesame, adeguandosi, e regoli le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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