Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19434 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/09/2011), n.19434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Circonvallazione Clodia 29, presso l’avv. Franco Di Meo,

rappresentato e difeso dall’avv. GIORDANO Federico, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI S. TAMMARO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 160/2005 del

25 gennaio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28

aprile 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò:

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. ricorre per cassazione, con un motivo, nei confronti del Comune di S. Tammaro avverso la sentenza n. 160/2005 del 25 gennaio 2005, con la quale la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello dal medesimo proposto contro la decisione di primo grado, che aveva respinto le domande da lui proposte per il pagamento in suo favore di un’indennità di occupazione legittima e illegittima di un terreno di sua proprietà e di restituzione del terreno medesimo. A fondamento della sua decisione la Corte di merito ha osservato che era documentalmente provato che il verbale relativo allo stato di consistenza dell’area da occupare aveva preceduto il decreto di occupazione d’urgenza e che quest’ultimo, subito dopo la sua emissione, aveva perso repentinamente efficacia, in quanto non era mai stato messo in esecuzione dal Comune di S. Tammaro, tanto che il terreno in questione era rimasto nella disponibilità del proprietario, che lo aveva continuato a coltivare tramite il colono che lo deteneva. La Corte territoriale ha altresì ritenuto che fosse irrilevante il successivo decreto di revoca dell’occupazione per mancata utilizzazione del terreno ai fini della realizzazione del piano per insediamenti produttivi, in quanto l’effetto di perenzione del decreto di occupazione discende automaticamente, nel caso di mancata instaurazione di alcuna relazione di tipo materiale, da parte del Comune, con il terreno oggetto del decreto di occupazione d’urgenza, da una norma avente efficacia erga omnes.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2700 c.c. e della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto che, con il verbale di presa di possesso e con la compilazione dello stato di consistenza delle area redatto in data 1 dicembre 1992, il Comune di S. Tammaro ha conseguito l’apprensione e la detenzione del terreno, escludendone il proprietario, che pertanto ha il diritto a percepire le relative indennità di occupazione, e che la revoca del decreto di occupazione non esime il Comune dall’obbligo di corrispondere dette indennità.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, sulla base di un reiterato orientamento in materia di indennità di occupazione temporanea e d’urgenza di beni immobili, ha enunciato i seguenti principi:

1) detta occupazione, imposta dall’esigenza di una più celere esecuzione dell’opera dichiarata di pubblica utilità, ingenera un’obbligazione indennitaria volta a compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dal suo mancato godimento; di conseguenza, il sorgere del relativo diritto postula, all’evidenza, che il proprietario abbia effettivamente perduto la disponibilità del bene, così subendo il pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione di esso, fermo restando che l’occupazione ha efficacia dalla data di immissione in possesso e che per converso il relativo decreto, non seguito, nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, dall’effettiva immissione in possesso da parte dell’occupante, perde efficacia;

2) solo se sia avvenuta l’immissione in possesso dell’immobile e solo da tale momento (e fino al termine dell’occupazione) è pertanto dovuta l’indennità di occupazione, mentre nel periodo precedente alla data di immissione in possesso al proprietario non è impedito lo sfruttamento del fondo se non per una sua scelta volontaria, sicchè, in tal caso, conseguendo dall’adozione del provvedimento di urgenza soltanto l’indisponibilità giuridica dell’immobile, il proprietario ha diritto a reclamare un indennizzo solo se venga fornita dimostrazione dell’esistenza d un reale pregiudizio in conseguenza di detta situazione giuridica (ad esempio, per impossibilità di alienazione del bene pur in presenza di concrete possibilità);

3) ove l’immissione in possesso sia avvenuta, non è sul proprietario che incombe la prova di aver sofferto la relativa perdita di possesso, ma è proprio il beneficiario del provvedimento di occupazione che deve dimostrare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio, essendo altrimenti tenuto al pagamento dell’indennità di occupazione proprio da tale momento (Cass. 2004/6491; 2006/25523; 2010/23505).

La Corte di appello di Napoli – nell’escludere il diritto del S. a conseguire le richieste indennità di occupazione avendo accertato, sulla base di un apprezzamento delle circostanze di fatto sorretto da idonea motivazione immune da vizi logici, che il verbale relativo allo stato di consistenza dell’area da occupare ha preceduto il decreto di occupazione d’urgenza e che quest’ultimo, subito dopo la sua emissione, ha perso repentinamente efficacia, in quanto non è mai stato messo in esecuzione dal Comune di S. Tammaro, tanto che il terreno in questione è rimasto nella disponibilità del proprietario, che lo ha continuato a coltivare tramite il colono che lo deteneva, e nel ritenere in tal modo dimostrata la mancata immissione in possesso, da parte del Comune di S. Tammaro, del terreno da occupare – si è uniformata all’orientamento giurisprudenziale sopra enunciato, non risultando neppure in atti, nè dalla sentenza impugnata, nè dal ricorso per cassazione, che il S. abbia mai dedotto di aver subito uno specifico pregiudizio, in conseguenza della indisponibilità giuridica dell’immobile conseguente all’emanazione del decreto di occupazione non seguito dalla immissione in possesso, per l’impossibilità di alienazione del bene in presenza di concrete offerte di acquisto.

Il ricorrente – nel dedurre, a sostegno dell’impugnazione, che la Corte di appello non ha tenuto conto che con il verbale di presa di possesso e con la compilazione dello stato di consistenza delle aree in data 1 dicembre 1992 il Comune di S. Tammaro ha conseguito l’apprensione e la detenzione del terreno, escludendone il proprietario, che pertanto ha il diritto di percepire le relative indennità di occupazione, e nel l’affermare che la revoca del decreto di occupazione non esime il Comune dall’obbligo di corrispondere dette indennità – ha mosso doglianze che, oltre a non trovare fondamento nell’orientamento giurisprudenziale sopra enunciato ed a basarsi su di una valutazione delle risultanze di fatto diversa da quella compiuta dalla Corte territoriale, nel tentativo, non consentito nel giudizio di legittimità, di indurre la Corte di Cassazione ad un riesame del merito della controversia, non sono neppure attinenti alle argomentazioni svolte dalla Corte di appello a sostegno della propria decisione e rimaste sostanzialmente prive di specifiche censure.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Comune intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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