Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19434 del 03/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 03/08/2017, (ud. 14/02/2017, dep.03/08/2017),  n. 19434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3816-2012 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA N. COVIELLO 47, presso lo studio dell’avvocato ROSA RAUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato INNOCENZO MEGALI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

IMPREPORT COMPAGNIA DEI LAVORATORI PORTUALI – CHIOGGIA SOC. COOP. A

R.L., P.I. (OMISSIS), SERVIPORT SOC. COOP. P.I. (OMISSIS), GEMEPORT

SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che li rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 546/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2011 R.G.N. 371/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

udito l’Avvocato INNOCENZO MEGALI;

udito l’Avvocato BIAGIO BERTOLONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. ha impugnato mediante ricorso per cassazione, notificato il 30 gennaio 2012, affidato a quattro motivi, la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato il gravame interposto dallo stesso, confermando per l’effetto la decisione di primo grado, secondo la quale all’attore non spettava alcun ulteriore compenso, rispetto a quello già riconosciutogli per l’attività di presidenza e di gestione di una delle tre società cooperative formatesi il 27-02-1995 a seguito della trasformazione della Compagnia Lavoratori Portuali di Chioggia D.L. n. 92 del 1994, ex art. 21, conv. in L. n. 49 del 1995.

Secondo i giudici di merito, non risultava adeguatamente provata da parte attrice la prestazione di attività separata per ciascuna delle tre cooperative, così da comportare il diritto a correlativi distinti compensi, attesa l’unitarietà della struttura, stante la complementarietà dell’attività delle tre società, nonchè in considerazione dell’identità della compagine sociale, dei componenti dei tre consigli di amministrazione e dei tre collegi sindacali.

Hanno resistito al ricorso avversario le società cooperative IMPREPORT Compagnia Lavoratori Portuali, SERVIPORT e GEMEPORT in liquidazione mediante un unico controricorso in data 9 – 12 marzo 2012.

Le Parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il M. ha dedotto violazione ed errata applicazione in particolare dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Contrariamente a quanto opinato in tema di prova dai giudici di appello, con l’impugnata sentenza non erano state valutate tutte le prove acquisite in primo grado, tra cui la prodotta documentazione e le deposizioni dei testi diversi dal D.S.. Non erano state spiegate le ragioni per le quali era stata valorizzata la testimonianza resa dal D.S., percettore di un compenso dalle stesse società, a fronte di quanto emergente dai bilanci depositati in prime cure nel procedimento n. 741/03 e di quanto riferito dal dr. S.. Inoltre, non erano stati nemmeno valutati i verbali dei consigli di amministrazione delle tre società risalenti al periodo maggio 1996 / ottobre 2000, depositati in primo grado dalle resistenti.

Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e l’errata applicazione in particolare dell’art. 2389 c.c., atteso che per consolidata giurisprudenza si era sempre riconosciuto che gli amministratori interessati potessero chiedere la determinazione giudiziale del compenso spettante, ancorchè mai deliberato dal consiglio di amministrazione o mai altrimenti stabilito nell’atto costitutivo, trattandosi di diritto soggettivo perfetto in relazione alla onerosità dell’incarico.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e l’errata applicazione dell’art. 246 c.p.c., con riferimento alle testimonianze rese dai sigg. C. e D.B., le cui deposizioni non potevano essere valorizzate secondo la Corte di merito per il fatto che erano pendenti le cause da costoro promosse per gli stessi titoli nei confronti delle medesime società appellate.

Infine, con il quarto motivo la sentenza de qua è stata censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Le risultanze processuali contrastavano con la ricostruzione della fattispecie operata dal giudice di merito. Quanto alla pretesa rinuncia al compenso, occorreva tener conto delle dichiarazioni di C.R. e dei testi D.B. e S..

Non si è considerato che le tre società erano indipendenti tra loro, vi era stato appiattimento della decisione sulla sola deposizione resa dal dr. D.S., però in contrasto con le testimonianze D.B., C. e S., nonchè con la documentazione allegata in primo grado, da cui emergeva che la IMPREPORT e la SERVIPORT erano sostanzialmente indipendenti e che non vi era alcun vincolo di esclusiva tra loro.

Inoltre, la modalità di determinazione del compenso dei sindaci era assolutamente irrilevante ai fini della decisione sul compenso spettante al presidente del consiglio di amministrazione, poichè mentre il primo era legato al patrimonio della società, il secondo non dipendeva assolutamente da tale fattore.

Le anzidette censure, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, appaiono del tutto generiche le allegazioni di parte ricorrente per quanto concerne i verbali ed i bilanci, menzionati dal ricorrente a sostegno delle sue pretese, in difetto di precise indicazioni e puntuali indicazioni circa i tempi e le modalità del loro deposito, nonchè soprattutto in ordine al loro contenuto, dunque in contrasto con quanto prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 (ma vedi anche l’art. 369 c.p.c., comma 3, n. 6).

Per di più, come si evince dalla lettura della sentenza d’appello, a pag. 9, la Corte distrettuale rigettava l’istanza di acquisizione dei verbali del consiglio di amministrazione formulata dall’appellante all’udienza del 5 luglio 2011, in quanto tardivamente presentata e senza alcun giustificazione al riguardo, dal momento che tale richiesta non era stata avanzata in primo grado. Ed avverso tale pur motivata decisione l’attuale ricorso non ha dedotto alcuno specifico e pertinente motivo d’impugnazione.

Deve inoltre precisarsi, come altresì puntualizzato dalla pronuncia qui impugnata, che con l’interposto gravame nessuna pretesa risultava avanzata nei confronti della Società cooperativa SERVIPORT, dalla quale l’appellante aveva già ricevuto quanto spettante (cfr. altresì pag. sei del ricorso laddove è stato chiarito che il giudice adito in data 27 marzo 2007 aveva condannato la società SERVIPORT al pagamento in favore dell’attore della somma di 12.170,50 Euro oltre accessori, rigettando tutte le altre domande proposte).

Orbene, ad avviso della Corte distrettuale, era pacifico che le due società appellate svolgevano attività complementari rispetto a quella esercitata dalla SERVIPORT. In particolare, dalla stessa esposizione del ricorso introduttivo del giudizio emergeva che le tre cooperative furono costituite in data 27 febbraio 1995 a seguito della trasformazione della Compagnia Lavoratori portuali di Chioggia ai sensi della L. n. 94 del 1994, art. 21, successivamente modificato. L’oggetto sociale della GEMEPORT consisteva nella gestione dei mezzi meccanici di altri beni della Compagnia Lavoratori Portuali, oltre che nella fornitura di altri servizi; tale società era divenuta effettivamente operativa in data 2 maggio 1996. Alla stessa data risaliva l’effettiva operatività della IMPREPORT, il cui oggetto sociale consisteva nell’esercizio di operazioni o servizi portuali. In entrambe le società l’appellante aveva ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione fin dal 18 marzo 1995; era stato nominato liquidatore della GEMEPORT dal 25 ottobre 2000, mentre era rimasto presidente della IMPREPORT fino al 27 febbraio 2001, allorquando comunicò la propria volontà di recedere dal rapporto societario per pensionamento a far data dal 28 febbraio 2001. Anche in base alle deposizioni testimoniali testualmente riportate nella sentenza appellata (in particolare quelle del D.S.), erano state ricostruite le vicende costitutive delle tre cooperative ed erano emerse le specifiche modalità, tramite cui le quali l’originaria Compagnia Lavoratori Portuali si era scissa nelle tre cooperative, tra le quali erano state distribuite le varie attività della originaria Compagnia. In tale contesto di assoluta complementarietà, solo la SERVIPORT aveva soci dipendenti e fatturava alla IMPREPORT, che a sua volta fatturava ai clienti, mentre GEMEPORT era rimasta inattiva, avendo soltanto ereditato gli ingenti debiti della compagnia portuale.

Pertanto, incombeva all’attore l’onere di provare di aver prestato per ciascuna delle cooperative appellate distinta attività quale presidente del consiglio di amministrazione, così da giustificare la corresponsione del separato compenso richiesto, in aggiunta a quello già percepito per l’attività prestata in favore della SERVIPORT; prova che anche ad avviso della Corte di Appello non era stata adeguatamente raggiunta, risultando invece corrette le valutazioni delle emergenze istruttorie operate dal primo giudicante. Di particolare rilevanza era la testimonianza fornita dal D.S., il quale era stato nominato dal Ministero dei Trasporti revisore unico nella fase di commissariamento della Compagnia portuale di Chioggia. Dalla sua deposizione emergeva con chiarezza non solo la genesi delle tre cooperative, ma anche soprattutto la scelta dei soci originari di mantenere l’unitarietà della gestione dell’impresa, ancorchè formalmente ripartita tra tre soggetti. Univoco indice di tale scelta era la circostanza, pacifica e documentata in atti, che i consigli amministrazione delle tre cooperative avevano i medesimi componenti. Ed il D.S. aveva, tra l’altro, riferito che la stessa cosa era avvenuta per i collegi sindacali. Pertanto, secondo quanto dichiarato dal teste, della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, nonostante l’anzidetta scissione non si era in presenza di tre gestioni diverse, perchè le società operavano come un corpo unico, i tre consigli amministrazione si svolgevano contemporaneamente e in buona sostanza non avevano oggetto diverso in quanto “si trattava alla fine di gestire un unico gruppo”. Ciò rilevava anche sotto il profilo economico finanziario. Infatti, i contributi erogati dallo Stato per la riconversione erano stati dati in riferimento ad un unico soggetto – ossia l’originaria Compagnia Lavoratori Portuali- e per essa alla GEMEPORT, che aveva mantenuto lo stesso codice fiscale della Compagnia, e quindi ripartiti tra le tre società sulla base del fabbisogno (in tal sensi la deposizione del D.S. ed analogamente anche il teste S., ex dipendente). Dunque, ogni società aveva bisogno delle altre due.

In tale contesto andava valutata la pretesa azionata dal M.. Inoltre, contrariamente a quanto da costui sostenuto, le deposizioni rese da C. e D.B. (componenti dei consigli di amministrazione) non potevano essere valorizzate, stante la pendenza di cause dagli stessi promosse per gli stessi titoli nei confronti delle appellate. Peraltro, anche da tali ultime due deposizioni non emergevano decisivi elementi in favore dell’assunto di parte appellante. Infatti, andava evidenziato che i consigli amministrazione si svolgevano contestualmente, ossia lo stesso giorno anche se in orari formalmente diversi, e che gli stessi non avevano mai deliberato il compenso, così come neppure le assemblee dei soci, ugualmente tenutesi contestualmente, stante anche l’identità degli stessi. Durante gli anni dal 1995 al 2001, di operatività dei suddetti consigli amministrazione, nulla era stato stabilito a titolo di compenso per il presidente e neanche per componenti del consiglio di amministrazione, sicchè poteva valorizzarsi detto comportamento concludente, nel senso che manifestava per l’appunto la volontà di non ottenere duplicazione di compenso per la medesima ed unitaria prestazione.

La Corte di Appello, inoltre, sulla scorta di quanto riferito dal D.S., riteneva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, dalle modalità di calcolo dei compensi per i componenti dei collegi sindacali emergeva che era stata evitata qualunque duplicazione della medesima attività, parametrando i compensi dei patrimoni di ciascuna cooperativa. In particolare, il teste aveva efficacemente puntualizzato che era come se vi fosse un unico compenso per l’originaria unica società in quanto, avendo ripartito i patrimoni in tre, i tre diversi compensi erano corrispondentemente diminuiti.

In conclusione, valutato il complessivo quadro probatorio, non risultava adeguatamente dimostrato dal M. il fondamento della sua pretesa creditoria, ossia la prestazione di attività separata per ciascuna delle cooperative così da determinare tre distinti compensi e ciò in considerazione degli elementi correttamente evidenziati anche nella sentenza appellata (cioè – unitarietà della struttura, complementarietà dell’attività delle tre società, identità della compagine sociale, dei componenti dei tre consigli amministrazione e dei tre collegi sindacali).

Pertanto, alla stregua degli anzidetti motivati accertamenti in fatto e di conseguenti operate valutazioni, le censure mosse dal ricorrente appaiono inammissibili in questa sede di legittimità, risultando le stesse piuttosto mirate a far riesaminare tali apprezzamenti, però in senso difforme da quanto diversamente opinato dal giudice di merito.

Non è possibile ravvisare alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., che disciplina l’onere probatorio e non già la valutazione di quanto risultante dai mezzi di prova, mentre nel caso in esame non vi è stata alcuna indebita inversione in proposito. Nè si è avuta violazione dell’art. 246 c.p.c., che regola la capacità a testimoniare, visto che nella specie il collegio giudicante ha ritenuto, nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, di non poter valorizzare (peraltro nei suindicati limiti) le deposizioni rese da coloro che avevano posizioni sostanzialmente analoghe a quella del M., siccome anch’essi componenti del consiglio di amministrazione, che avevano agito contro le medesime parti convenute, vantando pretese creditorie simili a quelle fatte valere dal ricorrente. Di conseguenza, si è trattato di un giudizio del tutto legittimo, espresso sulla attendibilità, ritenuta minima, e non sulla incapacità dei suddetti testimoni, a differenza invece del D.S., considerato invece pienamente attendibile. Nè può dirsi violato l’art. 2389 c.c., non avendo di certo la Corte di merito negato in astratto il diritto del M. al rivendicato compenso, nè tantomeno la possibilità di poterne chiedere l’accertamento e la liquidazione in sede giudiziale, avendo però la stessa appurato nello specifico che, stante l’anzidetta sostanziale unitarietà della compagine sociale, il corrispettivo spettante dovesse rapportarsi all’unicità della prestazione, che risultava quindi già riconosciuta nei confronti della soc. coop. SERVIPORT, come da sentenza n. 333/07, in seguito appellata dal M. nei confronti delle tre cooperative, però senza alcuna (ulteriore) pretesa avanzata nei riguardi della soc. SERVIPORT (cfr. peraltro pagg. 8-9 del controricorso circa l’interesse, espressamente manifestato anche da SERVIPORT a contraddire pure l’attuale ricorso avversario, mentre anche con la memoria ex art. 378 c.p.c. nulla è stato obiettato dal M. al riguardo).

Per il resto, le altre censure mosse dal ricorrente appaiono inammissibili. Ed invero, a fronte degli anzidetti precisi e motivati accertamenti in punto di fatto, nonchè dei conseguenti apprezzamenti operati dalla Corte di merito, non sono ammesse corrispondenti censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c. (v. tra le altre Cass. civ. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 7921 del 6/4/2011, secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. In senso conforme, nelle more della pubblicazione di questa decisione, v. anche Cass. n. 9097 del 10/01 – 7/4/2017.

Cfr. altresì Cass. civ. sez. 6 – 5, ordinanza n. 91 del 07/01/2014: il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito. Conformi Cass. n. 15489 del 2007, n. 5024 del 2012).

Va, inoltre, ricordato il principio (cfr. tra le altre Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011 e n. 27162 del 23/12/2009), secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, (peraltro secondo il testo -nella specie ratione temporis qui applicabile con riferimento alla sentenza de qua, risalente al 5 luglio – 17 ottobre 2011, poi notificata il successivo primo dicembre- anteriore alla più restrittiva formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) sussiste soltanto se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel caso esaminato dalla sentenza qui impugnata non è riscontrabile il suddetto vizio, avendo la Corte capitolina motivatamente dato conto delle acquisite risultanze testimoniali (soprattutto – quella D.S., ritenuta più attendibile) e delle allegazioni di parte, concludendo nei sensi sopra indicati, ossia in sintesi che la prestazione resa dal M. era stata di fatto unica per le tre cooperative, sicchè egli non aveva diritto ad ulteriori compensi, relativamente alle altre due società appellate, attuali controricorrenti.

Dunque, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna del soccombente al rimborso delle relative spese.

PQM

 

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore delle controricorrenti, in Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA