Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19433 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8505/2012 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RANIERO RAGGI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’11/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.F., avvocato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni (OMISSIS), la C.T.R. della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, avendo il contribuente percepito compensi elevati e svolto la sua professione in immobile ben attrezzato ubicato in zona centrale di (OMISSIS).

Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente fondati, con assorbimento dei restanti.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla rei controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

2. Alla luce di tale principio, ed in assenza degli indici rilevatori sopra indicati, deve escludersi che l’elevata entità dei compensi percepiti dal professionista ovvero l’uso di uno studio possano ritenersi sintomatici della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass. n.ri 19515/2009; 13038/09; 20001/09), onde appare evidente l’errore del Giudice di merito nell’applicazione della normativa di riferimento.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

4. La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito c del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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