Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19433 del 20/07/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 19433 Anno 2018
Presidente: BERRINO UMBERTO
Relatore: MARCHESE GABRIELLA
SENTENZA
sul ricorso 5209-2013 proposto da:
CERUTTI CARLO MARIA CRTCLM46M31B019K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO
BALBI, giusta mandato in atti;
– ricorrente –
2018
682
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA
Data pubblicazione: 20/07/2018
PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
SALAFIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO
CARBONE, giusta procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 814/2011 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA
MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per
raccoglimento.
di VENEZIA, depositata il 07/03/2012 r.g. n. 357/2009;
PROC. nr . 5209/2013
FATTI DI CAUSA
1.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza nr. 814 del 29.11.2011-
7.3.2012, respingeva il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Verona (nr. 208
del 2008) che aveva rigettato la domanda dell’avv.to CARLO MARIA CERUTTI nei
confronti della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA e ASSISTENZA FORENSE, con la
quale il professionista aveva chiesto computarsi, ai fini della pensione di anzianità, il
Per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito osservava che era pacifica
l’assenza di prova del pagamento, da parte del professionista, della somma di C
369,28, a fronte di un contributo totale dovuto, per l’anno 1981, di C 1.018,41 ed
anche che i contributi omessi erano prescritti; la Corte territoriale escludeva, tuttavia,
la sussistenza di un obbligo della Cassa di procedere ad una verifica periodica ed alla
riscossione di contributi, al fine di evitare pregiudizi agli iscritti a cagione di omessi
e/o parziali versamenti dei contributi, ed assumeva che eventuali errori, derivanti
dall’inesatto versamento dei contributi – irrilevanti sotto il profilo della scusabilità erano imputabili al professionista che, in definitiva, ne sopportava ogni conseguenza
in termini di minor trattamento pensionistico.
Escludeva anche che, in relazione alla fattispecie concreta, venissero in
considerazione i principi di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite nr. 13289 del 2005,
vertendosi in ipotesi di omissione contributiva e non di riconoscimento del requisito di
continuità dell’esercizio della professione.
In ultimo, la Corte territoriale osservava che, benché non fosse stata
specificamente censurata la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda
subordinata volta ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base della quota di
contribuzione versata per l’anno 1981, la relativa questione era comunque infondata
poiché la pensione erogata dalla Cassa era di tipo retributivo e quindi non poteva
essere ricalcolata con riferimento ad una meccanismo proporzionale di tipo
contributivo.
2.
Per la cassazione della sentenza ha promosso ricorso in cassazione CARLO
MARIA CERUTTI affidato a due motivi cui ha resistito, con controricorso, la CASSA
NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA FORENSE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3
reddito pensionabile relativo all’anno 1981.
PROC. nr . 5209/2013
Risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dall’avv.to
Cerrutti Carlo Maria e dal suo procuratore nonchè, per adesione, dal procuratore della
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Pertanto sussistono le condizioni perché possa farsi luogo a declaratoria di
estinzione del processo, non dovendosi provvedere sulle spese stante l’adesione della
controparte ( artt. 390 e 391 cod.proc.civ.)
PQM
Così deciso in Roma, nelle date del 14.2.2018 e del 18.7.2018.
La Corte dichiara estinto il giudizio.