Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19433 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30174-2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO DEI GRANARI

10/A, presso lo studio dell’avvocato DANIELE COSTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato RAUL SCAFFIDI ARGENTINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DE FELICE;

– controricorrente –

contro

K.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4455/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

che la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Latina, M.B. e sua moglie K.A., chiedendo che fosse dichiarato simulato, o comunque inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto col quale il primo aveva alienato alla seconda, in sede di esecuzione degli accordi redatti per la separazione personale, la sua quota di metà di un immobile sito in località Olgiata di Roma, per un controvalore di Lire 1.150.000.000;

che a sostegno della domanda la società attrice espose, tra l’altro, che tale cessione aveva avuto luogo dopo la proposizione nei confronti del convenuto, da parte della Curatela attrice, dell’azione di responsabilità per asserite irregolarità nell’amministrazione della società poi fallita; che si costituì in giudizio il M., chiedendo il rigetto della domanda ed osservando, tra l’altro, che il trasferimento immobiliare non poteva ritenersi a titolo gratuito;

che il Tribunale, dichiarata inammissibile la domanda di simulazione, accolse quella di revocatoria, dichiarò l’inefficacia dell’atto di vendita in questione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite;

che la pronuncia è stata impugnata dal M. e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2018, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre M.B. con atto affidato a due motivi;

che resiste la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. con controricorso, mentre K.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che l’avv. Daniele Costi, difensore del ricorrente, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, a mezzo PEC, in data 5 giugno 2020;

che la Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. ha dichiarato di accettare tale rinuncia;

che la procura speciale conferita dal ricorrente all’avv. Costi conferisce a quest’ultimo, tra l’altro, anche il potere di rinunciare al ricorso (art. 390 c.p.c., comma 2);

che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese;

che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui il ricorrente non è tenuto a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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