Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19433 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MOET HENNESSY ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce

al ricorso, dagli Avv. Ponzanelli Giulio, Giuseppe Fallica e

Priscilla Petitti, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultima in Roma, via Salaria, n. 259;

– ricorrente –

contro

B.B.G., rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale autenticata nella firma per atto notaio dott. Pietro

Pellizzari in Valdobbiadene in data 11 dicembre 2008 (rep. 86779),

dall’Avv. Gambino Agostino, elettivamente domiciliata nel suo studio

in Roma, via dei Tre Orologi, n. 14/A;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, 1^

sezione civile, 5 agosto 2008, n. 21130.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Giulio Ponzanelli;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso per la

concessione di un termine per regolarizzare la posizione e, in

subordine, per l’estinzione del processo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato, Cons. Dott. Ippolisto Parziale, ha depositato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. del ricorso per revocazione, concludendo per la inammissibilità.

Considerato che, con atto notificato il 29 aprile 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 6 maggio, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per revocazione;

che la parte controricorrente ha aderito alla rinuncia con atto depositato il 22 giugno 2010;

che, pertanto, sussistendo i presupposti di legge, va dichiarata l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo alla rinuncia aderito la parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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