Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19432 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12324/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EUROPECELL s.a.s. di I.A. e C., in persona del legale

rappresentante; I.A. e S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 661/04/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO depositata

il giorno 11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Europecell s.a.s. di I.A. e C., dei soci I.A. e S.S. degli avvisi di accertamento con i quali, per l’anno (OMISSIS), erano stati rettificati, ai fini Irap ed Iva, il reddito della Società e consequenzialmente, ai fini dell’Irpef, quelli dei soci, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Regionale della Campania ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, avendo le parti conciliato la lite relativa ai tre ricorsi, in applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48.

Gli intimati non resistono.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

2. L’unico motivo – rubricato: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” – è fondato alla luce dei principi, reiteratamente espressi da questa Corte e, di recente, ribaditi (ordinanza n. 14547/15), secondo cui in tema di contenzioso tributario, gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48, non determinano di per sè la cessazione della materia del contendere, che si ha solo con il versamento della somma concordata, sicchè, nella conciliazione cosiddetta “breve postfissazione”, in cui la proposta è depositata dopo la fissazione dell’udienza e prima della trattazione in Camera di consiglio, la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l’udienza di trattazione ad una data successiva alla scadenza del termine per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio, in applicazione analogica della disciplina dettata per la conciliazione cosiddetta “breve prefissazione”, in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell’udienza di trattazione, ed, in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile che non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione inesistente, nè privato della sua legittima pretesa di far valere l’interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso.

3. La sentenza impugnata nel ritenere che la mera dichiarazione, resa a verbale in udienza, della sussistenza di una conciliazione tra le parti legittimasse la declaratoria di cessazione della materia del contendere si è discostata dai superiori principi.

4.Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e va disposto e il rinvio a diversa sezione della CTR della Campania per il riesame ed il regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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