Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19432 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. I, 23/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 23/09/2011), n.19432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio 32,

presso lo studio degli avv.ti D’ALESSIO Antonio e Giancarlo Viglione,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso Viscardi e Stefania

Pontradolfi, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Salerno, sezione civile,

emesso il 12 febbraio 2008, depositato il 7 agosto 2008, R.G. n.

574/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso. Inammissibili il secondo e terzo.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.C. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Salerno che, pronunciandosi sulla sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la irragionevole durata del processo avente ad oggetto l’impugnazione davanti al T.A.R. di un provvedimento amministrativo ritirato in autotutela dalla amministrazione dopo due mesi dalla proposizione del ricorso, ha respinto la domanda;

il ricorrente si affida a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria deducendo: a) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè dell’art. 6 paragrafo 1 della C.E.D.U.; b) insufficiente e contraddittoria motivazione; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.;

si difende con controricorso il Ministero che eccepisce l’inerzia del M. manifestatasi nel non richiedere la fissazione dell’udienza di discussione del suo ricorso davanti al T.A.R. al fine di decidere sulle spese del giudizio una volta cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sul provvedimento su cui era stata immediatamente esercitata l’autotutela da parte della p.a.;

– la Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

– il ricorso, a parte il rilievo della fondatezza della posizione difensiva del Ministero controricorrente, è inammissibile ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia, per mancata formulazione dei quesiti di diritto e della indicazione del fatto decisivo della controversia sul quale la motivazione è stata omessa o illogica ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA