Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19432 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19432 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sentenza in forma

sul ricorso proposto da:
DI NOBILE Enrico(DNB NRC 52S24 D390 X), rappresentato e difeso, in
forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Felice
Amato, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Acacie n.
13, presso l’Avv. Giancarlo Di Genio;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato in
data 17 ottobre 2011.( i.

AiZs– 00)
1

Data pubblicazione: 22/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica

dell’8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
udito il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per

Ritenuto

del ricorso.
che la Corte d’appello di Napoli, con decreto

depositato in data 17 ottobre 2011, ha accolto la domanda di equa
riparazione avanzata in data 3 giugno 2010, ai sensi della legge
24 marzo 2001, n. 89, da Enrico Di Nobile per l’eccessiva durata
di un procedimento fallimentare;
che la Corte d’appello – accertato in sette anni, un mese e 4
giorni il periodo di durata irragionevole del processo presupposto
– ha liquidato in favore del ricorrente, a titolo di danno non
patrimoniale, la somma di euro 7.085,00, condannando al relativo
versamento il Ministero della giustizia, ed ha compensato per il
cinquanta per cento tra le parti le spese del giudizio, tenuto
conto della natura della controversia e delle questioni trattate;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il Di
Nobile ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che i motivi di ricorso, attinenti alla entità della liquidazione
delle spese ed alla parziale compensazione delle stesse, sono
fondati, nei termini di seguito precisati;

2

A^

che occorre premettere che, ai fini della liquidazione delle spese
processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del
pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole
durata del processo va considerato quale procedimento avente
natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della

per l’attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle
A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. 8 aprile 2004,
n. 127, nonché il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art.
24, della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti
stabiliti in detta tariffa (Cass., Sez. l, 7 ottobre 2009, n.
21371);

che nella specie, mentre è giustificato il discostamento dalla
notula, in ragione del carattere seriale della controversia, non
lo è la violazione dei minimi tariffari (v., in vicende analoghe:

Cass., Sez. 6-1, 20 dicembre 2011, n. 27866; Cass., Sez. 6-1, 15
marzo 2012, n. 4155);

che, inoltre, come questa Corte ha già in precedenza statuito (tra
le tante, Cass., Sez. I, 15 marzo 2010, n. 6193), i giudizi di
equa riparazione per violazione della ragionevole durata del
processo, proposti ai sensi della legge n. 89 del 2001, non si
sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art.
91 e segg. cod. proc. civ., con la conseguente applicabilità del
principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in
presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione;
3

liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato

che nel caso di specie la motivazione in base alla quale il
decreto impugnato ha parzialmente compensato le spese non è né
logicamente né giuridicamente accettabile;

che, infatti, il decreto valorizza la natura della controversia e

è ormai consolidata;

che il decreto impugnato deve essere pertanto cessato
limitatamente alla statuizione riguardante la entità e la
compensazione parziale delle spese;

che la causa può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi
a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la liquidazione delle
spese del giudizio davanti alla Corte d’appello in Euro 878, di
cui Euro 450 per onorari, Euro 378 per diritti ed Euro 50 per
esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per
legge;

che le spese del giudizio di cessazione vanno poste a carico
dell’Amministrazione, secondo il criterio della soccombenza, e
sono liquidate come in dispositivo;

che le spese liquidate devono essere distratte a favore dell’Avv.
Felice Amato, che ne ha fatto richiesta, ricorrendone i
presupposti di legge.

P.Q.M.

4

delle questioni trattate, sulle quali in realtà la giurisprudenza

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso;
cassa, il decreto impugnato limitatamente al capo delle spese e,
ferme le altre statuizioni, condanna, il Ministero della giustizia
al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio
davanti alla Corte d’appello, che liquida in Euro 878, di cui Euro

oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; pone a
carico del predetto Ministero le spese del giudizio di cassazione,
che liquida in Euro 606,25, di cui Euro 506,25 per compensi, oltre
accessori di legge; dispone la distrazione delle spese, di merito
e di legittimità, in favore dell’Avv. Felice Amato,
dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, della Corte suprema di Cassazione, l’e febbraio
2013.

450 per onorari, Euro 378 per diritti ed Euro 50 per esborsi,

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