Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19432 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29687-2005 proposto da:

UNISTAR SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato VACCALO GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LO CASTRO ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3351/2004 del GIUDICE DI PACE di MESSINA del

27/07/04, depositata il 27/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2010 dal Presidente e Relatore Dott. GIOVANNI SETTIMJ;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Soc. Unistar ha impugnato per cassazione la sentenza 27.8.04 con la quale il G.d.P. di Messina ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 640/2003, emessa nei suoi confronti il 25.8.03 dalla Prefettura di quel capoluogo, con la quale le è stata irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 1.033,00 – e contestualmente è stata disposta la confisca del veicolo Mercedes mod. E220 telaio n. (OMISSIS) – per violazione dell’art. 93 C.d.S., comma 7 e art. 193 C.d.S., comma 11 in quanto, quale proprietaria, aveva consentito la circolazione del detto veicolo privo di targa, di carta di circolazione e di copertura assicurativa.

L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente non si è avvalsa della facoltà attribuitale dall’art. 375 c.p.c., u.c..

Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.

Con il primo motivo, la ricorrente – denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193, 181 e 213 C.d.S. in relazione all’art. 9 del Regolamento di esecuzione della L. n. 990 del 1969 (approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973); nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle suddette disposizioni – premette di aver sostenuto in primo grado che i verbali di contravvenzione elevati nei propri confronti, oltre che del conducente, ed i conseguenti provvedimenti di sequestro e confisca del veicolo, dovessero ritenersi palesemente illegittimi, in quanto, nella specie, ricorrevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legislazione vigente (D.P.R. n. 474 del 2001, art. 1) ai fini della configurabilità della “circolazione di prova” ex art. 98 C.d.S. e della conseguente non necessarietà della carta di circolazione ai sensi dell’art. 93 C.d.S., infatti: il guidatore C.R. risultava essere suo dipendente; essa era titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova ed in possesso della relativa targa di prova; questa era stata prontamente esibita agli Agenti; la vettura stava percorrendo una distanza inferiore ai cento chilometri per essere trasferita dalla filiale di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS).

Ciò posto, si duole che il giudice a quo abbia fondato il rigetto dell’opposizione alla sanzione pecuniaria presumendo, apoditticamente ed in presenza di prova documentale contraria, il mancato possesso della prescritta autorizzazione alla circolazione di prova, mentre “a) l’autorizzazione ministeriale alla circolazione in prova (corrispondente alla targa di prova esibita dal conducente C. agli Agenti di Polizia al momento della presunta infrazione), era, invece, sussistente all’epoca della presunta infrazione, ed è stata infatti prodotta in giudizio; b) l’autorizzazione ministeriale alla circolazione in prova avrebbe dovuto essere presunta dal possesso in capo al conducente della targa di prova, così come prontamente esibita dal conducente C. agli Agenti di Polizia (circostanza ammessa nel verbale n. (OMISSIS)), in quanto tale possesso della targa di prova costituisce, per ovvi e logici motivi, prova tangibile della sussistenza di un’autorizzazione alla circolazione di prova in capo alla Unistar spa, atteso che è noto … la Motorizzazione Civile provvede ad assegnare alle concessionarie di automobili una targa di prova per ogni autorizzazione alla circolazione in prova rilasciata, trasferibile da veicolo a veicolo”.

Per analoghe ragioni si duole che il giudice a quo abbia rigettato l’opposizione avverso i provvedimenti accessori di sequestro e confisca dell’autovettura, non considerando che tali sanzioni potevano essere applicate solo in caso di contemporanea insussistenza dei tre requisiti prescritti dall’art. 98 C.d.S., mentre, nella specie, detti requisiti erano tutti presenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente – denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193, 181 e 213 C.d.S. ed in relazione all’art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge n. 990/69 (approvato con D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973); nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle suddette disposizioni – si duole che il giudice a qua, pur essendo stata regolarmente documentata la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi inerente il veicolo in discussione, abbia presunto “apoditticamente, e persino in presenza di prova documentale contraria, la insussistenza della necessaria copertura assicurativa, ritenendo pertanto legittimi i verbali di contravvenzioni, anche nella parte in cui gli stessi hanno disposto il sequestro/confisca del veicolo, oltre che il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.

Nessuno dei due riportati motivi – che, per connessione, possono essere trattati congiuntamente – merita accoglimento.

Il giudice a quo ha ritenuto che l’opposizione non potesse trovare accoglimento in quanto l’opponente non aveva provato, “nè agli agenti accertatori nè in corso di causa”, che la circolazione dell’autovettura in discussione, pur priva di carta di circolazione e targa proprie, avesse, tuttavia, di fatto avuto luogo lecitamente in virtù d’un’ autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 98 C.d.S. e del D.P.R. n. 474 del 2001.

Che tale prova fosse stata o meno fornita, non risulta agli atti del giudizio: parte ricorrente non ha depositato il fascicolo di parte originale del giudizio svoltosi innanzi al G.d.P. di Messina, dall’indice del quale, vistato dal cancelliere, sarebbe stato desumibile quali atti fossero stati prodotti in quel giudizio (nessuno dei documenti allegati riporta un timbro di deposito e persino del ricorso in opposizione è non è allegato l’originale ma una copia informe priva della relata di notificazione e dell’attestazione di deposito); a sua volta, la cancelleria del G.d.P. di Messina, pur ripetutamente sollecitata, non ha esitato la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Ciò non di meno, pur volendosi ammettere che la documentazione oggi nel fascicolo di parte ricorrente fosse stata prodotta nel giudizio di merito, la conclusione cui è pervenuto il G.d.P. risulta conforme a diritto e la sentenza non va annullata, potendosene correggere la motivazione ex art. 385 c.p.c., comma 4 nel senso non che difettasse la prova documentale dell’applicabilità al caso in esame della deroga al disposto dell’art. 93 C.d.S., comma 7 posta dall’art. 98 C.d.S. e dal D.P.R. n. 474 del 2001, ma che di tale applicabilità difettassero, comunque, le condizioni poste da quest’ultima normativa.

La premessa in fatto dalla quale prendono le mosse l’originaria opposizione e l’odierno ricorso – per la quale l’autovettura in questione legittimamente circolava in quanto coperta da targa-prova – non corrisponde, infatti, alla realtà e ne è dimostrazione la constatazione che la stessa ricorrente non sostiene che l’autovettura fosse “munita” o “dotata” di autorizzazione e targa-prova al momento del fermo, nè utilizza espressioni similari dalle quali desumere l’esistenza dell’autorizzazione a bordo dell’autovettura o che detta targa, fosse applicata al porta-targa posteriore o quanto meno si trovasse all’interno dell’autovettura a quel momento, ma deduce solo che la targa fu “prontamente esibita” agli agenti accertatori.

In effetti, come risulta all’esame degli atti, consentito a questa Corte in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo dedotto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nel verbale n. (OMISSIS) – il cui contenuto non è stato contestato e che fa comunque prova sino a querela di falso (da ultimo, Cass. SS.UU. 17355/09), nella specie non proposta – è accertato che la targa prova non era affatto applicata all’autovettura e neppure a bordo di essa, e che solo successivamente era stata recapitata al conducente sul luogo della contestazione (donde il termine “esibita” utilizzato in ricorso), dacchè vi è precisato: “N.B. SUCCESSIVAMENTE AL CONFISCO (o “contesto” o altro termine non comprensibile – n.d.e.) IL CONDUCENTE TELEFONAVA E SI FACEVA PORTARE UNA TARGA PROVA (OMISSIS)”.

Ora, il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, art. 1 prescrive, al comma 4, che l’autorizzazione alla circolazione di prova “… è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega”, mentre il successivo art. 2 prescrive, al comma 1, che “Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1 dell’art. 1 espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima…. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 100, comma 13”.

Emerge chiaramente, dal combinato disposto normativo testè riportato, che tanto l’autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto chiara ne è la ratio che – con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, cui in corso di essa riferire l’autorizzazione, così impedendo che in base alla medesima autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli – intende non solo regolare il regime dell’autorizzazione ma, soprattutto, questo coordinare con quello dell’assicurazione obbligatoria.

Poichè, infatti, tale assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell’una e dell’altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l’uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l’utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo.

Di converso, la mancanza del documento d’autorizzazione e della targa- prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione – non potendosi invocare l’autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e posteriormente al quale sia applicata la targa-prova – e privo della copertura assicurativa; nè rileva che la detta documentazione e la targa-prova possano trovarsi nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato piuttosto che a bordo d’altro veicolo contemporaneamente in circolazione, dacchè il dettato normativo contempla un illecito formale, di pura condotta, mirando non tanto a reprimere l’abuso effettivo dell’autorizzazione con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso siasi in concreto verificato, quanto piuttosto a prevenirlo con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso si presenti come possibile.

Ciò stante, pienamente legittimi risultano, come già ritenuto dal giudice a quo, i provvedimenti adottati dalla Prefettura di Messina nell’applicare le sanzioni pecuniaria e della confisca comminate dall’art. 93 C.d.S., comma 7 escludendo potersi applicare, nel caso di specie, la disciplina della circolazione in prova di cui all’art. 98 C.d.S. e D.P.R. n. 474 del 2001.

Con un terzo motivo (erroneamente rubricato ancora con il n. 2), la ricorrente – denunziando violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 13 e 21 – si duole che “la Prefettura di Messina non solo ha illegittimamente considerato il veicolo de quo privo della obbligatoria copertura assicurativa pur in assenza di idoneo accertamento in tal senso, ed in presenza della targa di prova tempestivamente esibita, ma ha anche illegittimamente irrogato la sanzione accessoria della confisca (sequestro) ai sensi dell’art. 213 C.d.S. in assenza totale della preventiva obbligatoria procedura amministrativa prescritta dalla L. n. 689 del 1981 citata, art. 21, comma 1”.

Il motivo non merita accoglimento.

Anzi tutto, per sua inammissibilità, in quanto non contiene censure alla sentenza impugnata, ma solo all’operato della Prefettura di Messina, ed in quanto, comunque, la questione, alla lettura della stessa sentenza impugnata, non censurata ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronunzia sul punto, non risulta dedotta nel giudizio di merito onde non può esserlo in quello di legittimità.

In secondo luogo, per manifesta infondatezza, in quanto la confisca risulta disposta ai sensi dell’art. 93 C.d.S., comma 7 per l’uso del veicolo senza carta di circolazione e targa propria, fattispecie che non prevede sanatorie di sorta, e non per la mancanza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 193 C.d.S. e disposizioni richiamatevi.

Con un quarto motivo, rubricato sub n. 3, la ricorrente denunzia, in fine, la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè “Nel motivare la sentenza de quo (OMISSIS) il ricorso proposto dalla Unistar spa facendo esclusivo riferimento al verbale n. 105548, senza fare menzione, nè motivare il rigetto del ricorso con riferimento alla ritenuta illegittimità del verbale n. 105549” (-: gli errori sono nel testo, n.d.e.).

Il motivo non merita accoglimento.

Come per il motivo precedente, neppure in questo caso dalla sentenza impugnata risulta che l’opposizione avesse avuto ad oggetto, oltre all’ordinanza-ingiunzione prot. n. 640/2003, anche altro provvedimento prefettizio.

Del pari, dunque, onde evitare una pronunzia d’inammissibilità del motivo per novità della questione avrebbe dovuto la ricorrente anzi tutto idoneamente censurare la sentenza per omessa pronunzia; il che non ha fatto.

Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, infatti, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’esser fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo errar in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, non già con la denunzia della violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione al riguardo resa; d’altra parte, solo la corretta deduzione della doglianza ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, trattandosi di violazione di una norma processuale, può consentire al giudice di legittimità l’esame degli atti del giudizio al fine di verificare la effettiva deduzione nel giudizio di merito della questione la cui mancata considerazione da parte del giudice è dedotta come motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cass. 7.7.04 n. 12475, 14.2.06 n. 3190, 4.6.07 n. 12952).

Perchè, poi, possa dirsi utilmente dedotto in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si fosse resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente – nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto – nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, delle citate norme processuali, riconducibile alla prospettazione di un’ ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena d’inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione, che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 19.3.07 n. 6361, SS.UU. 28.7.05 n. 15781).

Di tutto ciò non è traccia nel motivo in esame.

In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, la ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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