Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19431 del 30/09/2016

Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9586-2014 proposto da:

L.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MARIO MONZINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO RUSSO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERTEL S.P.A., C.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1507/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/10/2013, R.G.N. 2511/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2016 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – C.M.A., nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore L.P.M., convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, la Genertel S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore a causa dell’incidente stradale occorso in data (OMISSIS), a (OMISSIS), allorchè il L.P., alla guida del ciclomotore Piaggio Beverly 125 t.g. (OMISSIS), venne violentemente tamponato da tergo da una non identificata autovettura di colore scuro.

Con sentenza del 13 giugno 2009, l’adito Tribunale di Palermo, nel contraddittorio con la società convenuta, accolse la domanda, condannando la Genertel S.p.A. al pagamento, in favore dell’attrice nell’anzidetta qualità, della somma di Euro 26.886,04, oltre accessori.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione la Genertel S.p.A., che la Corte di appello di Palermo, con sentenza resa pubblica il 9 ottobre 2013, accoglieva e, in riforma della sentenza gravata, rigettava la domanda proposta da C.M.A., nella qualità di esercente la potestà genitoriale su L.P.M..

2.1. – La Corte territoriale rilevava, preliminarmente, che la domanda proposta dagli attori era fondata sulla polizza accessoria contro gli “infortuni del conducente”, prevista, in aggiunta all’assicurazione per la r.c.a. verso terzi del ciclomotore Piaggio Beverly, nel contratto di assicurazione stipulato tra la C. e la Genertel S.p.A..

Ciò premesso, la Corte d’appello osservava che era pacifico che l’incidente era stato cagionato dall’investimento da tergo del ciclomotore condotto dal L.P. da parte di un veicolo rimasto ignoto, sicchè – stante il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui, nell’ipotesi di “tamponamento” di un veicolo da parte del mezzo che segue, è esclusa la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2054 c.c. e sussiste la colpa esclusiva del conducente del veicolo sopraggiunto – affermava che il sinistro non era coperto dalla citata “polizza infortuni”, atteso che il L.P. non era stato vittima di un “infortunio”, cioè di un incidente “auto – provocatosi”, come previsto dalla detta polizza accessoria, bensì di un vero e proprio investimento, per il quale l’unico soggetto che poteva essere chiamato a risponderne era l’ignoto investitore e, per lui, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non evocato in giudizio.

2.2. – Il giudice del gravame riteneva, poi, assorbite le – pur “certamente rilevanti” – doglianze di “extra” ed “ultra” petizione della sentenza impugnata, in forza dell’accoglimento di una domanda di risarcimento danni fondata sulla polizza r.c. obbligatoria, in luogo di quella fondata sulla “polizza infortuni del conducente”, in concreto, proposta dagli attori.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre L.P.M., nelle more divenuto maggiorenne, affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Genertel S.p.A. e C.M.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 c.c..

Posto che la polizza accessoria stipulata da C.M.A., in aggiunta all’assicurazione per la r.c. verso terzi del ciclomotore coinvolto nel sinistro, faceva esclusivo riferimento agli infortuni del conducente, senza nulla specificare in ordine alla causa dei medesimi, la Corte territoriale, avendo definito, in assenza di una qualsivoglia specificazione in tal senso, il lemma “infortunio” come un incidente di guida “auto-provocatosi”, avrebbe violato le regole legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1370 c.c., ponendo, conseguentemente, alla base della propria decisione un’erronea interpretazione del testo del contratto di assicurazione.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Anche a prescindere dal fatto che il ricorrente non ha assolto pienamente all’onere (di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) di indicazione puntuale dei contenuti e della localizzazione del contratto su cui sono imperniate le doglianze (pure per ciò che attiene alle richiamate condizioni generali di polizza), va comunque rilevato che la Corte territoriale, nell’affermare che la polizza – soltanto accessoria a quella obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione (alla stregua della L. n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis), stipulata dalla C. con la Genertel S.p.A. in riferimento agli “infortuni del conducente” – copriva esclusivamente gli incidenti di guida “auto – provocatosi”, ha fornito un’interpretazione coerente e plausibile della pattuizione contrattuale, senza porsi in contrasto con gli evocati canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1370 c.c.).

Difatti, il giudice di appello, nel contesto della normativa primaria applicabile, ha valorizzato proprio l’accessorietà di detta polizza e il suo coordinarsi con la polizza principale sulla assicurazione obbligatoria della r.c.a., dal cui ambito operativo è escluso, per legge (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, comma 1; ma la stessa disposizione è stata replicata dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 129, comma 1, che ha abrogato la L. del 1969, ad essa sostituendosi), proprio “il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro”, il quale “non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge”.

Del resto, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 20 agosto 1980 n. 4949 e Cass., 28 agosto 2013, n. 19796), l’esclusione del conducente del veicolo danneggiante dal novero dei soggetti terzi e aventi diritto ai benefici del contratto di assicurazione per la responsabilità civile trova ragione giustificativa nel fatto che esso è da includere tra “i possibili responsabili del danno e coperti, quanto alla r.c., dall’assicurazione stessa”, posto che la legge, allorquando richiama i soggetti “la cui civile responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione”, intende riferirsi “al responsabile, comunque assicurato, ponendo l’accento sull’aspetto sostanziale e strutturale del rapporto assicurativo e non su quello formale – soggettivistico dell’obbligo l’assicurazione” (cosi le citate sentenze).

Ciò in quanto non può contestarsi rilevanza, nell’ambito della responsabilità sinistro, della figura del conducente come attiva nella produzione del rischio, dedotto di stipulare la preminente derivante dal “la parte più nel contratto, della circolazione del veicolo… ancor più dello stesso proprietario” (sempre le anzidette pronunce).

Sicchè la funzione della polizza accessoria contro gli “infortuni del conducente” è proprio quella di colmare pattiziamente – questo vuoto di tutela (che la legge ragionevolmente consente), andando a prevedere un indennizzo economico in favore dell’unico soggetto (per l’appunto, il conducente) i cui danni alla persona non sono indennizzati dalla assicurazione obbligatoria stipulata in riferimento al veicolo responsabile del sinistro.

Del resto, neppure sarebbe coerente ritenere che la polizza accessoria in esame possa operare in favore del conducente esente da responsabilità e che abbia patito dei danni a seguito del sinistro, giacchè in tal modo non solo si verrebbe a spezzare il vincolo di accessorietà con la polizza principale della r.c.a., ma si finirebbe per duplicare, irragionevolmente (ove non vi siano contrarie indicazioni contrattuali), la tutela accordata al medesimo conducente, i cui danni alla persona sono già indennizzati dalla polizza r.c.a. stipulata in relazione al veicolo responsabile del sinistro.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata “omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

La Corte d’Appello, senza adottare alcuna motivazione sul punto, avrebbe limitato, ai sensi dell’art. 7.2. delle condizioni generali di polizza, peraltro neppure richiamato in alcuna delle quattro sezioni delle “condizioni applicabili” previste dal contratto di assicurazione, il diritto all’indennizzo all’ipotesi in cui l’assicurato stesso è responsabile dell’incidente.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non si denuncia un “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione vigente (recata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata il 9 ottobre 2013, là dove, in ogni caso, la Corte di appello – come visto – ha motivato, in modo intelligibile e plausibile, proprio sulle ragioni per cui la polizza accessoria stipulata dalla C. non potesse trovare applicazione nella fattispecie.

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato.

Non può farsi luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

LA CORTE rigetta ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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