Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19431 del 22/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19431 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sentenza in forma

sul ricorso proposto da:
VIGLIANISI Giuseppe (VGL GPP 59C16 B516 N), rappresentato e
difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Domenico Polimeni, elettivamente domiciliato in Roma,
Viale delle Milizie, n. 1;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
rappresentato e difeso, per legge,

tempore,

dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

controri corrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato
in data 18 ottobre 2011. (.4444 4- “L)

309-1/7

Data pubblicazione: 22/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica

dell’8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio; et,i^’ rovv- eot;t4i-elbt-,7
udito

il

Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per

Ritenuto

che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto

depositato in data 18 ottobre 2011, ha accolto la domanda di equa
riparazione avanzata in data 10 dicembre 2011, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, da Giuseppe Viglianisi per l’eccessiva
durata di un procedimento in materia di lavoro;
che la Corte d’appello – accertato in sei anni il periodo di
durata irragionevole del processo presupposto – ha liquidato in
favore del ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la
somma di euro 5.250,00, condannando al relativo versamento il
Ministero della giustizia, ed ha compensato per il cinquanta per
cento tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del
comportamento processuale del Ministero resistente (che non si è
opposto all’accoglimento delle pretese avanzate);
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Viglianisi ha proposto ricorso sulla base di sei motivi;
che il Ministero ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;

del ricorso.

che i motivi di ricorso, attinenti alla entità della liquidazione
delle spese ed alla parziale compensazione delle stesse, sono
fondati, nei termini di seguito precisati;

che occorre premettere che, ai fini della liquidazione delle spese

pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole
durata del processo va considerato quale procedimento avente
natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della
liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato
per l’attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle
A, paragrafo 4, e B, paragrafo l, allegate al D.M. 8 aprile 2004,
n. 127, nonché il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art.
24, della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti
stabiliti in detta tariffa (Cass., Sez. 1, 7 ottobre 2009, n.
21371);

che nella specie, mentre è giustificato il discostamento dalla
notula, in ragione del carattere seriale della controversia, non
lo è la violazione dei minimi tariffari (v., in vicende analoghe:

Cass., Sez. 6-1, 20 dicembre 2011, n. 27866; Cass., Sez. 6-1, 15
marzo 2012, n. 4155);

che, inoltre, come questa Corte ha già in precedenza statuito (tra
le tante, Cass., Sez. I, 15 marzo 2010, n. 6193), i giudizi di
equa riparazione per violazione della ragionevole durata del
processo, proposti ai sensi della legge n. 89 del 2001, non si

processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del

sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art.
91 e segg. cod. proc. civ., con la conseguente applicabilità del
principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in
presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione;

decreto impugnato ha parzialmente compensato le spese non è né
logicamente né giuridicamente accettabile;

che, infatti, il decreto valorizza che il Ministero non si è
sostanzialmente opposto alla domanda;

che, sotto questo profilo, occorre considerare che in realtà nulla
impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente
all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di
essa gravante, cosicché, non avendolo essa fatto ed essendo lo
Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo,
la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sé
valida ragione di compensazione delle spese;

che il decreto impugnato deve essere pertanto cessato
limitatamente alla statuizione riguardante la entità e la
compensazione parziale delle spese;

che la causa può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi
a tal fine ulteriori indagini in fatto, con la liquidazione delle
spese del giudizio davanti alla Corte d’appello in Euro 878, di
cui Euro 450 per onorari, Euro 378 per diritti ed Euro 50 per

che nel caso di specie la motivazione in base alla quale il

esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per
legge;

che le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico
dell’Amministrazione, secondo il criterio della soccombenza, e

che le spese liquidate devono essere distratte a favore dell’Avv.
Domenico Polimeni, che ne ha fatto richiesta, ricorrendone i
presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso;
cassa, il decreto impugnato limitatamente al capo delle spese e,
ferme le altre statuizioni, condanna, il Ministero della giustizia
al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio
davanti alla Corte d’appello, che liquida in Euro 878, di cui Euro
450 per onorari, Euro 378 per diritti ed Euro 50 per esborsi,
oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; pone a
carico del predetto Ministero le spese del giudizio di cassazione,
che liquida in Euro 606,25, di cui Euro 506,25 per compensi, oltre
accessori di legge; dispone la distrazione delle spese, di merito
e di legittimità, in favore dell’Avv. Domenico Polimeni,
dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, della Corte suprema di Cassazione, 1’8 febbraio
2013.

sono liquidate come in dispositivo;

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