Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19431 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19431 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 29494-2011 proposto da:
STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso lo studio deil’Avvocato PAOLO ROSA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato ALFREDO FIORINDI giusta procura spe -ciale estesa a margine
del ricorso

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope iegis

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/21/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 22.7.2011, notificata
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 20/07/2018

R.G. 29494/2011

RILEVATO CHE
lo studio commerciale indicato in epigrafe ricorre contro l’Agenzia delle
Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello
proposto avverso la sentenza n. 23/01/2009 della Commissione Tributaria
Provinciale di Siena in rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso

il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque
motivi, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo
l’infondatezza del ricorso

CONSIDERATO CHE
1.1. i motivi di ricorso, che possono congiuntamente esaminarsi, in
quanto strettamente connessi, sono infondati;
1.2. la ricorrente si duole del fatto che la CTR, senza motivare
congruamente, abbia ravvisato, nella fattispecie, il presupposto impositivo
dell’Irap nella sussistenza di uno stuoia associato tra professionisti;
1.3. occorre allora osservare che questa Corte, con pronuncia delle
Sezioni Unite, ha chiarito, con riguardo alla natura giuridica del soggetto
gravato da imposta, che «l’esercizio di professioni in forma societaria
costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività
produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di’
un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di
esercizio dell’attività» (cfr. Cass., Sez. U, n. 7371/2016); nel motivare la
menzionata pronuncia la Corte ha chiarito che il menzionato principio di
diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica
costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e
professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova
contraria avente ad oggetto «non l’insussistenza dell’autonoma
organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto
l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa>>;

l’avviso di accertamento IRAP per l’annualità 2005;

R.G. 29494/2011

1.4. a fronte di siffatto apprezzamento dei presupposti giuridici che
presiedono alla soluzione della questione qui in esame, occorre
concludere – in applicazione degli argomenti sviluppati dalle Sezioni Unite
del menzionato principio di diritto – nel senso che il motivo di impugnazione
ora in esame è da considerarsi infondato, non avendo il contribuente fornito
alcuna idonea prova contraria e dovendo ritenersi che la CTR abbia

una volta che si sia stabilito che la peculiare forma giuridica associativa di
esercizio dell’attività medesima costituisce autosufficiente presupposto
dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che si ponga il
problema della prova della concreta ricorrenza dei requisiti dell’autonoma
organizzazione, essendo questa implicita nella forma di esercizio
dell’attività;
1.5. è altresì infondata la censura di omessa motivazione circa la
richiesta del ricorrente, in via subordinata, di «non voler considerare ai
fini IRAP l’attivita svolta come Collegio Sindacale o come componente del
Consiglio di Amministrazione»;
1.6. il vizio di omessa od insufficiente motivazione implica un obiettivo
difetto nello sviluppo logico della argomentazione posta a fondamento della
decisione, difetto che – rilevando come «errore sul fatto» – trova genesi
nell’omessa od inesatta rilevazione e valutazione delle prove acquisite al
giudizio, con inevitabili riflessi sulla esatta comprensione e ricostruzione
della fattispecie concreta da sussumere nello schema normativo astratto dal

quale viene desunta la regula furis cne disciplina il rapporto controverso; la
critica per vizio motivazionale non può quindi risolversi, come nella specie,
nella mera contrapposizione alla valutazione compiuta dal Giudice di merito
di una diversa prospettazione soggettiva della rilevanza probatoria delle
risultanze istruttorie – essendo insindacabile l’attività volta

alla

individuazione delle fonti di prova rilevanti, alla selezione tra gli elementi
probatori di quelli ritenuti maggiormente attendibili ed al riconoscimento

della idoneità dimostrativa degli scassi, trattandosi di scelte che sono
espressione del principio dei ipero convincimento e dunque riservate in via
esclusiva ali’organo giudicante: art 116 c.p.c., ma deve individuare

correttamente concluso per la sussistenza di un’autonoma organizzazione,

R.G. 29494/2011

specificamente le carenze nello svolgimento dei percorso logico che sostiene
il decisum e che, salva la ipotesi limite di inconcludenza logica del discorso

tale da rendere incomprensibili le ragioni giustificative della decisione,
possono consistere oltre che in un omesso od inesatto apprezzamento della
fonte di prova (ad es. dei contenuto di un documento) anche nella mancata
rilevazione della incompatibilità tra fonti di prova e dunque nella mancanza

di un adeguato giudizio di prevaienza, in ogni caso sempre che tali omissioni

logico la decisione sarebbe stata – con certezza – differente (cfr. Cass.

nn. 10847/2007; 8023/2009; 21961/2010);
1.7. nella specie ia parte contribuente non ha affatto indicato nel ricorso

per cassazione gli elementi di prova atti a comprovare l’attività svolta dallo
studio associato «come Collegio Sindacale o come componente
Consiglio

di Amministrazione», che non sarebbero stati presi

del
in

considerazione dai Giudici di merito, ai che consegue l’infondatezza delle
censure mosse alla sentenza impugnata;
2. in conclusione il ricorso va interamente rigettato e il ricorrente

condannato, in ossequio ai principio di soccombenza, alla refusione in favore
dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate come in
dispositivo

Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore
dell’Agenzia controncorrente, delle spese dei presente giudizio, che liquida

in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

od inesattezze rivestano carattere decisivo, nel senso che senza il vizio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA