Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19431 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosa Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 671-2018 R.G. proposto da:

M.A., titolare dell’omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,

dagli avv.ti Stefano NORTARPIETRO e Antonio DI STEFANO, ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Anastasio II, n. 80,

presso lo studio legale dell’avv. Adriano BARBATO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2605/11/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto la detraibilità dell’IVA relative a fatture che accertava essere state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità delle notifiche degli atti impositivi effettuati a mezzo posta, la tempestività dell’esercizio del potere impositivo, applicandosi al caso in esame il raddoppio dei termini di impugnazione, vertendosi in fattispecie penalmente rilevante, e la fondatezza della pretesa erariale;

– avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 14e art. 156 c.p.c., il ricorrente eccepisce l’inesistenza del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento conseguente all’inesistenza della relazione di notificazione, sugli stessi del tutto mancante.

1.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

1.2. Dalla sentenza impugnata si evince che la notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta a mezzo posta e che il contribuente/destinatario non ha mai negato di aver ricevuto gli stessi, sicchè condivisibilmente la CTR ha osservato che la notifica ha raggiunto lo scopo e la tempestiva proposizione del ricorso rende inconferente ogni eccezione sul punto. Va quindi richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (Sez. 5, Sentenza n. 14245 del 08/07/2015, Rv. 635878; Cass. n. 25573 del 2017). Principio, questo, affermato anche dal Supremo consesso di questa Corte secondo cui “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917). Ne consegue che la mancanza della relata sull’atto consegnato al destinatario non è vizio di tale gravità da integrare l’inesistenza della notifica, configurando invece una nullità sanabile, come nel caso in esame, ai sensi dell’art. 156 c.p.c..

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 68 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Il motivo, incentrato sulla validità della delega al funzionario che aveva sottoscritto l’atto, è inammissibile per novità della censura, che non risulta essere stata dedotta in primo grado D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, comma 2. Invero, a fronte dell’affermazione della CTR, secondo cui l’appellante aveva ribadito “la carenza di delega del sottoscrittore degli atti di accertamento”, senza alcun riferimento alla validità della stessa, era onere del contribuente “non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017).

3. Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e L. n. 128 del 2015, lamentando l’insussistenza sub specie dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, essendo emersa la notizia criminis successivamente allo spirare dei termini decadenziali ordinari, è fondato limitatamente all’IRAP.

3.1. Al riguardo deve ribadirsi l’insegnamento di questa Corte secondo cui “In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza”, come peraltro stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 25 luglio 2011, n. 247, “senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 16728 del 2016; conf. Cass. n. 26037 del 2016). Nelle citate pronunce la Corte ha avuto cura di precisare: a) che “non di raddoppio dei termini in senso proprio si tratta, bensì di un nuovo termine di decadenza”, applicabile in ipotesi di sussistenza di seri indizi di reità, che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice; b) che tale raddoppio non è escluso dalla configurabilità di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, nè dalla intervenuta archiviazione della denuncia, non rilevando “nè l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, anche in considerazione del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario (in termini, Cass. 15 maggio 2015, n. 9974)” (Cass. n. 16728/16, cit.); c) che su tale assetto nessun effetto spiega la sequenza di modifiche che hanno riguardato la disciplina dei termini prescritti per l’accertamento (L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, nonchè D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2) in quanto, qualora gli avvisi di accertamento relativi a periodo d’imposta precedenti a quello in corso alla data 31 dicembre 2016 siano stati già notificati – come nel caso in esame, in cui gli atto impositivi risultano emessi e notificati nell’anno 2014 (ricorso, pag. 2) – si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2 (che non è stato modificato dalla successiva L. n. 208 del 2015), che fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Pertanto, alla stregua di quanto detto, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che è del tutto indifferente la circostanza che la notitia criminis sia stata acquisita successivamente allo spirare del termine ecadenziale di accertamento, perchè quello che invece assume rilevanza ai predetti fini è la circostanza, sussistente nella fattispecie in esame e, comunque, nemmeno contestata, che le violazioni tributarie accertate integrassero fatti penalmente rilevanti con riferimento all’epoca in cui gli stessi erano stati posti in essere. Infatti, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011, l’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento, sicchè “il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta “prognosi postuma”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento”. Pertanto, con riferimento ad avvisi di accertamenti emessi e notificati nell’anno 2014, come nella fattispecie, è del tutto indifferente la data in cui i verificatori accertano la sussistenza di un reato o effettuino la relativa comunicazione, così come è del tutto irrilevante l’omissione della stessa comunicazione perchè quello che invece assume rilevanza ai predetti fini è la circostanza, sub.pecie sussistente e, comunque, nemmeno contestata, che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti.

3.2. Per tale ultima ragione il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all’IRAP proprio perchè, “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del “raddoppio dei termini” di accertamento quale applicabile ratione ternpolis (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016 n. 26311 del 2017, n. 23629 del 2017; da ultimo, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018, Rv. 647996, nonchè Cass. n. 25747 del 2018).

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omessa pronuncia (così riqualificato il dedotto vizio motivazionale, alla stregua di quanto esposto nel mezzo di cassazione in esame) sul motivo di impugnazione proposto con riferimento alla condanna alle spese del giudizio di primo grado.

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Al riguardo, premesso che della questione la CIR non fa alcuna menzione, deve ribadirsi il principio già affermato in precedenza (par. 2), secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017; v. anche Cass. n. 15367 del 2014).

4.2. Il motivo è inammissibile anche perchè proposta su questione processuale. E’ noto il principio giurisprudenziale secondo cui il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. n. 22860 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 6174 del 2018).

5. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso limitatamente alla ripresa ai fini IRAP, va rigettato per il resto. La sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo accolto, in relazione al quale, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa ai fini IRAP. L’esito del giudizio costituisce valido motivo per l’integrale compensazione delle spese processuali, sia del presente giudizio di legittimità che di quelle dei gradi di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente limitatamente alla ripresa ai fini IRAP. Spese integralmente compensate.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA