Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19431 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. II, 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Stradiotto Carlo, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Balas Giampaolo in Roma, piazza

della Libertà, n. 10;

– ricorrente –

contro

P.E., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dagli Avv. Taschin Danilo e Volpetti

Enrico, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Germanico, n. 109;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 101 del 26

gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Enrico Colpetti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Carestia Antonietta, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, come da relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 19 gennaio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 1990, D.D. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova P.E., chiedendo – previo accertamento che l’autovettura Lancia Thema 2,5 TD targata (OMISSIS) e già targata (OMISSIS) vendutagli dal convenuto presentava vizi e difetti compromettenti la struttura e la statica del veicolo, tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore – la riduzione dal giusto ed equo del prezzo convenuto tra le parti in L. 12.500.000, con condanna del P. alla restituzione in suo favore di quanto pagato in eccedenza nonchè al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei vizi riscontrati. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Padova, con sentenza in data 2 ottobre 2001, ha respinto la domanda del D. e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, ha condannato il medesimo al pagamento in favore del P. dell’importo di L. 11.543.950, oltre interessi dalla domanda al saldo.

La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che, con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2009, ha rigettato il gravame del D., ponendo a suo carico le spese processuali. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha interposto ricorso il D., sulla base di un motivo. Ha resistito, con controricorso, l’intimato. L’unico mezzo denuncia “omessa, insufficiente o contrad-dittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Il motivo è inammissibile perchè non si conclude con l’indicazione chiara e sintetica del fatto controverso, come prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603;

Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897).

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che, in altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che – contrariamente a quanto opina il ricorrente in sede di memoria illustrativa – non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di una attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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