Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19431 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. II, 08/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 08/07/2021), n.19431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13041-2016 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato CINZIA DE

MICHELI, LUIGI PAOLO COMOGLIO, FELICE PATRIARCA, per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., rappresentata e difesa dall’Avvocato FRANCESCO POLLINI,

e dall’Avvocato ALDO CASALINI, per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 926/2015 della CORTE D’APPELLO DI TORINO,

depositata il 15/5/2015;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. LUCIO CAPASSO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/2/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., con atto di citazione notificato il 10/6/2008, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Vercelli, P.P. chiedendo che fosse accertato il suo acquisto, per usucapione, del ripostiglio munito di porta e serratura a chiave ed ubicato al piano terreno del vano scala comune interposto tra due contigui edifici, siti nel Comune di Lenta, uno di proprietà dell’attore e l’altro di proprietà della convenuta, e di condannare quest’ultima alla riconsegna delle chiavi del ripostiglio ed al risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità del predetto ripostiglio a far data dall’anno 2000.

L’attore, a sostegno della domanda, ha dedotto di aver avuto la piena ed esclusiva disponibilità del predetto ripostiglio, al pari dei suoi danti causa, sin dal 18/4/1979, quando aveva acquistato l’edificio per successione dallo zio materno, C.P., avendo avuto, sin dalla data dell’acquisto, le chiavi della porta di accesso al ripostiglio che, già locato a terzi dal suo dante causa sin dal 1968, era stato a sua volta concesso in locazione a P.P. con contratto del 1/8/1972 (rectius: 1992), unitamente al contiguo vano adibito a bar, percependo il relativo canone. La P., tuttavia, alla scadenza del contratto, si era rifiutata di restituire le chiavi del ripostiglio sostenendo di essere proprietaria del locale che l’attore, di conseguenza, non aveva più potuto locare a terzi.

P.P. ha contestato la fondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto, proponendo, a sua volta, in via subordinata, domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto da parte sua dell’immobile in questione a titolo di usucapione.

La convenuta ha dedotto di aver acquistato l’immobile per cui è causa con atto del 28/12/1995 e che tale immobile, prima di allora, era stato sempre nella disponibilità esclusiva della sua dante causa, Co.Ad., la quale lo aveva concesso in locazione (tra gli altri) a tal M., il quale aveva preso in locazione da C.P. (dante causa dell’attore) soltanto il vano (contiguo al ripostiglio) all’epoca destinato a negozio di alimentari. L’attore, a sua volta, le aveva concesso in locazione soltanto l’immobile, già condotto in locazione dal M., senza, però, mai consegnarle le chiavi della porta di accesso al ripostiglio.

Il tribunale, con sentenza del 29/11/2011, ha rigettato la domanda del M. per non avere l’attore fornito la prova del possesso utile all’usucapione.

M.A. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale chiedendone che, in totale riforma della stessa, fosse accolta la domanda proposta in primo grado.

P.P. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che: – il M., nell’atto di citazione, aveva dedotto “di aver avuto un potere fisico sul ripostiglio, disponendone… come proprietario a far tempo dal 18.4.1979, avendone la chiave della porta – così come il proprio dante causa, C.P. tanto da succedergli nel contratto di locazione in favore di B.M. e di concludere, in data 1.8.1992, altro contratto di locazione del ripostiglio in questione, assieme al contiguo vano ad uso bar, alle sorelle P.”; – che “i fatti e circostanze ulteriori cui fa riferimento l’appellante, ai fini di comprovare il contenuto effettivo del possesso esercitato sul ripostiglio, non sono nuovi”, essendo “soltanto enunciati in modo parzialmente diverso rispetto a quello indicato nel libello introduttivo del giudizio di primo grado” poiché “si fa nuovamente riferimento – accentuandolo – al possesso della chiave della porta di accesso al ripostiglio del sottoscala per cui è causa e si cerca, in qualche modo, di catalizzare su tale elemento il contenuto della signoria sulla cosa che il M. avrebbe avuto (dal 18.4.1979 in avanti) e che gli avrebbe consentito di avvalersi della presunzione di possesso intermedio e di disporre ancora del bene concedendolo in locazione alla sorelle P. con contratto in data 1.8.1992”; che “la signora P.P., al termine del contratto di locazione – come risulta dal verbale in data 31.10.2000… – si sarebbe inopinatamente rifiutata di restituire le chiavi del locale adibito a ripostiglio, chiavi dalla stessa ricevute all’inizio della locazione, così come indicato nella lettera inviata dal M. con raccomandata A.R. 22.7.1998”; ha rilevato che, in realtà, la tesi dell’avvenuta consegna delle chiavi del ripostiglio, da parte del M., in sede di conclusione del contratto di locazione in data 1/8/1992 (o meglio, del contratto stipulato in data 27/7/1992), “non trova in tale atto negoziale alcun elemento di riscontro” poiché nell’atto non si parla di chiavi. Peraltro, ha aggiunto la corte, l’oggetto del contratto è soltanto l’immobile di (OMISSIS), costituito da un vano al piano t. di mq. 85 circa, senza fare alcuna menzione ad altri locali e, men che meno, al ripostiglio per cui è causa sicché, “non essendo stato nemmeno oggetto di contratto di locazione, il ripostiglio in questione non può nemmeno ritenersi assoggettato al potere dispositivo esercitato dal locatore”. Ne’, ha proseguito la corte, rileva il fatto che nel verbale di consegna delle chiavi la P. aveva dichiarato di non consegnare le chiavi adibito a “ripostiglio” ed ubicato nel sottoscala prospiciente il cortile: l’espressione utilizzata nel verbale di consegna delle chiavi, redatto dal verbalizzante della polizia municipale del Comune di Lenta e sottoscritto dalle parti in causa (“…la signora P. dichiara che (il ripostiglio) è tuttora di sua proprietà e che qualora risultasse di proprietà M., restituirà le chiavi”), “non vale a sopperire il vuoto del contratto di locazione rispetto al ripostiglio ed a suffragare la tesi dell’avvenuta consegna delle chiavi di tale locale” alle sorelle P. da parte del M., “avendo il medesimo contratto disposto soltanto dell’oggetto locato, limitato al vano a piano terra di mq 85 circa”. D’altra parte, ha aggiunto la corte, il fatto di locare un bene immobile non vale di per sé a qualificare la locazione quale espressione di signoria sulla cosa da parte dei locatore, ben potendo concludere il contratto (che, nella specie, neppure contemplava il ripostiglio) anche il solo detentore.

Ne’ può rilevare, ha proseguito la corte, l’altro elemento invocato dall’attore, e cioè lo svolgimento di lavori di ristrutturazione eseguiti nell’immobile poiché, pur a fronte di lavori che hanno coinvolto anche il ripostiglio ma solo “a partire dall’anno 1992”, non risulta maturato il tempo utile per l’usucapione.

E neppure, infine, ha concluso la corte, può rilevare la raccomandata a firma delle sorelle P. del 22/7/1998, nella quale le stesse hanno lamentato di pagare un canone mensile di locazione “per un sottoscala di proprietà di P.P.”, posto che, come risulta dal suo tenore letterale, “le dichiarazioni sottoscritte dalle sorelle P. intendono affermare il rincrescimento da parte delle stesse di un canone di affitto di importo elevato anche per un sottoscale/ripostiglio di cui esse sono proprietarie”.

La corte, quindi, escluso ogni rilievo alle testimonianze rese in giudizio non avendo l’appellante fatto altro che richiamarne il contenuto “senza confutare la motivazione addotta dal giudice in ordine all’effettiva irrilevanza di tali deposizioni”, ha ritenuto che l’attore non avesse portato in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza e l’esercizio di un possesso continuo ed ininterrotto per il tempo utile alla maturazione dell’usucapione: l’attore, infatti, non solo non ha allegato fatti costitutivi idonei a palesare l’integrazione dei presupposti per l’accoglimento della domanda (non essendo tali né il rapporto locatizio, né l’esecuzione di lavori di ristrutturazione soltanto nel 1992), ma neppure è riuscito a fornire la prova della sussistenza dei fatti dedotti per ciò che riguarda l’esercizio del potere di fatto sulla cosa connotato dall’animus possidendi.

M.A., con ricorso notificato il 25/5/2016, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

P.P. ha resistito con controricorso notificato il 1/7/2016.

Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione delle disposizioni attinenti al “possesso continuato” ex art. 1158 c.c. nonché, in particolare, alla “presunzione di possesso intermedio” ex art. 1142 c.c. e alla successione del possesso ex art. 1146 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha posto rimedio, pur a fronte dell’ampio appello proposto dall’attore, al duplice errore, sia in procedendo che in judicando, che il tribunale aveva commesso lì dove, in particolare, ha rilevato d’ufficio l’avvenuto superamento della presunzione di possesso intermedio prevista dall’art. 1142 c.c., facendo generico riferimento alle risultanze delle stesse prove che l’attore aveva prodotto e dedotto, senza, tuttavia, considerare che la prova contraria idonea al superamento della presunzione prevista dalla predetta norma grava sul controinteressato in excipiendo e che tale eccezione, fondata sulla allegazione e la conseguente prova di fatti eventualmente impeditivi, costituisce un’eccezione in senso proprio e, come tale, opponibile solo dal soggetto a ciò legittimato.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dei principi sostanziali attinenti alla valutazione della prove sulla “continuità del possesso” ad usucapionem ex artt. 1142,1146 e 1158 c.c., tenuto conto della prova documentale, acquisita in atti, di una confessione stragiudiziale vincolante su tale continuità, ai sensi degli artt. 2735 c.c. e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non si è avveduta della dichiarazione confessoria resa unilateralmente e spontaneamente, per iscritto, da P.P. nella raccomandata a.r. del 22/7/1998, da lei indirizzata al M. e da questi ricevuta, nella quale la stessa ha espressamente affermato di pagare da anni un canone di locazione per un sottoscala di sua proprietà, così ammettendo, con l’effetto di prova legale previsto dall’art. 2730 c.c., art. 2733 c.c., comma 2, e art. 2735 c.c., commi 1 e 2, il fatto da cui deriva o comunque si collega la presunzione di continuità del possesso intermedio di cui all’art. 1142 cit.. P.P., infatti, in tale lettera, aveva ammesso il fatto, a sé sfavorevole ma favorevole al destinatario, di aver avuto per anni, a titolo di detenzione qualificata, la disponibilità materiale di quel ripostiglio in forza del contratto di locazione datato 1/8/1992 ed avente ad oggetto l’immobile in questione nella sua interezza.

1.3. A ciò deve aggiungersi, ha proseguito il ricorrente,

l’altro fatto, che emerge dal verbale di constatazione del 31/10/2000, che la P. ha detenuto per anni la chiave di accesso ai locale adibito a ripostiglio che, com’e’ logico supporre, a lei è pervenuta per materiale traditio dal locatore M.. E tale pluriennale detenzione qualificata significa che in tutti quegli anni il M. ha continuato a possedere, sia pur solo animo, l’unità immobiliare in questione percependo i canoni dal detentore.

1.4. Ne’, ha concluso il ricorrente, rileva il fatto che il contratto di locazione non avesse fatto menzione del ripostiglio trattandosi, in realtà, di una pertinenza del locale principale che, in difetto di previsioni negoziali contrarie, è necessariamente compreso nell’oggetto del contratto.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

2.1. La corte d’appello, invero, ha escluso, in fatto, che l’attore avesse fornito in giudizio la prova del possesso continuato del bene per almeno vent’anni sul rilievo, tra l’altro, che non potessero a tal fine rilevare né la dedotta concessione dello stesso in locazione a terzi, né i lavori di ristrutturazione intrapresi nel 1992. In effetti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la concessione in locazione di un immobile non costituisce atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo (Cass. n. 14395 del 2004). Il fatto di aver concesso in locazione a terzi un fabbricato, quindi, non può essere ritenuto, isolatamente considerato, come un atto di dominio perché il contratto di locazione può esser stipulato anche da soggetto diverso dal proprietario, purché abbia la disponibilità di fatto della cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, laddove il possesso deve corrispondere all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, che non è ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un’attività materiale incompatibile con l’altrui diritto (Cass. n. 19196 del 2005).

2.2. Ed una volta escluso che la concessione del bene in locazione (al pari, evidentemente, del mero subingresso nella locazione dello stesso già stipulata da altri) possa di per sé configurarsi come atto di esercizio del possesso (sia pur mediato) del bene, risulta, allora, del tutto evidente come (a prescindersi dagli ulteriori rilievi, pur svolti dalla corte, in ordine alla mancata emergenza di tale fatto dal contratto di locazione dell’1/8/1992, che non menziona il ripostiglio in questione né la consegna della relativa chiave) siano del tutto prive di rilevanza, a fronte della mancanza di deduzione e di prova da parte dell’attore di fatti realmente integrativi di un possesso iniziale del bene, le censure articolate dal ricorrente: – tanto sulla valenza asseritamente confessoria delle dichiarazioni rese dalla convenuta in ordine alla concessione in locazione del ripostiglio (ad onta della sua mancata emergenza dal contratto) e della ricezione delle relative chiavi da parte dell’attore; – quanto sul rilievo ufficioso che il tribunale avrebbe erroneamente svolto (ritenendo, appunto, non dimostrata la locazione dello stesso con il contratto del 1992) dell’eccezione (di mancanza della continuità di un possesso in realtà mai iniziato) contraria alla presunzione di possesso intermedio prevista dall’art. 1142 c.c., la quale, peraltro, ove risulti ex actis dalla produzione della parte che quella continuità invochi, è sempre rilevabile dal giudice anche se l’interruzione non sia stata dedotta dalla controparte giacché, in tal caso, si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitogli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all’accoglimento della domanda o dell’eccezione (Cass. n. 17322 del 2010; Cass. n. 13156 del 2020).

3. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA